AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1996.75
Data decisione, Autorità:
14.10.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00075
Lugano
14 ottobre 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 aprile
1996 da
patr.
dall'avv.
contro
__________ patr. dall'avv.
per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del
14 marzo 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona
ha così deciso il 9 agosto 1996:
-
È
rigettata in via definitiva per la somma di Fr. 7'667'836.20 oltre interessi al
5% dal 16 febbraio 1996 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ dell'UEF di Bellinzona, notificato il 29 marzo 1996.
-
TG
in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico dell'istante
per 1/4 e per la rimanenza sono a carico della parte convenuta che rifonderà
all'istante Fr. 20'000.-- di indennità;
decisione
dedotta in appello da __________ con atto 22 agosto 1996 chiedente sia giudicato:
- L'appello è accolto.
1.1 Di
conseguenza la sentenza impugnata è annullata e riformata nel senso che
l'istanza 11 aprile 1996 viene integralmente respinta e di conseguenza viene
mantenuta l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UEF di
Bellinzona.
1.2 Il
dispositivo della sentenza impugnata viene annullato e riformato a dipendenza
della totale soccombenza dell'istante.
- Protestate spese e
ripetibili di seconda istanza;
richiamate le osservazioni 19 settembre
1996 di __________ postulanti:
-
L'appello è integralmente
respinto.
-
Protestate spese e
ripetibili di seconda istanza;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che
__________ procede contro __________ per Fr. 9'845'312.40 oltre accessori con
PE emesso il 14 marzo 1996 e notificato all'escusso in via edittale il 29 marzo
1996, indicando quale titolo di credito "sentenza 8 maggio 1995 Corte
delle Assise correzionali di Bellinzona";
che,
interposta tempestiva opposizione dall'escusso, __________ ha chiesto il
rigetto definitivo con istanza 11 aprile 1996 fondata sul dispositivo n.6 della
sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona, il
cui tenore letterale è il seguente:
"Nei
confronti di __________ è ordinato il risarcimento compensativo ex art. 59 n.2
CP per US dollari 6'393'060.--, assistito ai fini della sua esecuzione
dall'importo di US dollari 4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati
dal Giudice istruttore sopracenerino.
Detto
risarcimento è assegnato ex art. 60 alla __________ deduzion fatta della tassa
di giudizio e delle spese processuali in quanto non incassate dai
condannati";
che
all'udienza interlocutoria del 13 maggio 1996 l'istante ha chiesto la
sospensione della procedura ex art. 107 CPC, atteso che sono pendenti al
Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma
contro la sentenza 4/11 aprile 1996 della II CCA che ha dichiarato irricevibile
il ricorso di __________
che
__________ si è opposto alla sospensione;
che
con atto 28 maggio 1996 il primo giudice ha sospeso la procedura per ragioni di
economia processuale, "considerato che se il Tribunale federale dovesse
confermare l'irricevibilità dell'appello, l'esigibilità del credito
dell'istante verrebbe riportata al momento della crescita in giudicato della
sentenza delle Assise correzionali, ossia prima della presentazione della
domanda di esecuzione avvenuta il 16 febbraio 1996;
che
all'udienza per il contraddittorio del 7 agosto 1996 l'istante ha ridotto la
domanda di rigetto definitivo a Fr. 7'667'836.20 oltre interessi al 5% dal 16
febbraio 1996, ritenuto che l'irricevibilità di tutti i rimedi di diritto
formulati dall'escusso ha determinato il riporto all'8 maggio 1995 della
crescita in giudicato della sentenza della Corte delle Assise correzionali, il
cui dispositivo n.6 è qui oggetto di disputa;
che
l'escusso ha chiesto la reiezione dell'istanza, atteso che - per il principio
di celerità che informa la procedura di rigetto - non poteva darsi sospensione
ex art. 107 CPC e il 13 maggio 1996 la disputa era ancora pendente davanti al
Tribunale federale con un rimedio di diritto avente ope legis effetto
sospensivo (ricorso per riforma) e che agli atti non vi è alcuna cessione da
parte dell'istante allo Stato della parte corrispondente del suo credito come
all'art. 60 cpv.2 CP;
che
con sentenza 9 agosto 1996 il primo giudice ha rigettato in via definitiva
l'opposizione per l'importo ridotto in sede di contraddittorio, atteso che:
-
"non
avendo il convenuto inoltrato contro la decisione della Corte delle Assise
correzionali alcun rimedio giuridico con effetto sospensivo ricevibile, la
pretesa in esecuzione è esigibile dall'8 maggio 1995, giorno della sentenza,
ossia prima della domanda di esecuzione presentata il 16 febbraio 1996";
-
"la
censura concernente la mancata cessione non può essere ammessa, perché la questione
andava semmai trattata in sede penale: non incombe infatti al giudice del
rigetto sentenziare sull'applicabilità alla fattispecie della norma penale
invocata";
che
con tempestivo appello, __________ ha chiesto la reiezione dell'istanza,
subordinatamente la decurtazione dell'indennità di Fr. 20'000.-- qualificata di
"esorbitante", ritenuto che:
-
la
procedura è nulla perché il primo giudice non poteva sospendere il processo ex
art. 107 CPC;
-
al
momento della sospensione non vi era titolo di rigetto definitivo perché il
ricorso per riforma aveva impedito la crescita in giudicato della sentenza;
-
al
momento del primo contraddittorio non vi era specifica procura dell'istante;
-
nell'ambito
di un risarcimento compensatorio l'art. 60 cpv.2 CP impone che la parte lesa
ceda la propria pretesa allo Stato e agli atti non vi è alcuna cessione in tal
senso;
-
Fr.
20'000.-- di ripetibili sono "esorbitanti" e vanno ridotti a Fr.
1'500.-- / 2'000.-- per tener conto non solo del valore di causa ma anche del
"ridotto tempo impiegato";
che
la creditrice ha chiesto la reiezione del gravame con considerazioni che, se
del caso, saranno indicate in seguito;
che
l'istante fonda la sua pretesa sul dispositivo n.6 della sentenza 8 maggio 1995
della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona con cui è stato ordinato a
carico di __________ un risarcimento compensativo ex art. 59 n.2 CP per US $
6'393'060.--, somma poi assegnata in virtù dell'art. 60 CP alla parte
civile";
che
contro la sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di
Bellinzona __________ ha formulato varie impugnative, tutte dichiarate
irricevibili [cfr. sentenze 21 luglio 1995 della Corte di cassazione penale del
Tribunale federale su ricorso per cassazione 18 maggio / 16 giugno 1995 (doc.
C1) e su ricorso di diritto pubblico 16 giugno 1995 contro la sentenza 8 maggio
1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona (doc. C2); 1.
settembre 1995 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello su ricorso per cassazione 16 giugno 1995 contro la sentenza 8 maggio
1995 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona (doc. D); 6 febbraio
1996 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale d'appello su ricorso di
diritto pubblico 6 ottobre 1995 contro la sentenza 1. settembre 1995 della
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (doc. E); 4
aprile 1996 della II Camera civile del Tribunale d'appello su appello 16 giugno
1995 contro la sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise correzionali di
Bellinzona (doc. F); 24 giugno 1996 della I Corte civile del Tribunale federale
su ricorso per riforma 10 maggio 1996 contro la sentenza 4 aprile 1996 della II
Camera civile del Tribunale d'appello (doc. H) e 8 luglio 1996 della I Corte di
diritto pubblico del Tribunale federale su ricorso di diritto pubblico 8 maggio
1996 contro la sentenza 4 aprile 1996 della II Camera civile del Tribunale
d'appello (doc. G)];
che
l'irricevibilità di tutti i gravami presentati da __________ determina la
crescita in giudicato con effetto ex tunc riportato al giudizio 8 maggio 1995
della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona (cfr. mutatis mutandis Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berna 1990, n.2.2 ad art. 54 OG, p.408);
che
di conseguenza la creditrice procedente già era al beneficio di titolo
legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione nel momento in cui ha formulato
la domanda di esecuzione (16 febbraio 1996) e in occasione dell'udienza
interlocutoria del 13 maggio 1996, come pure in sede di udienza per il
contraddittorio del 7 agosto 1996;
che
__________ assevera che il primo giudice non poteva sospendere la procedura ex
art. 107 CPC;
che
le sospensioni nel diritto esecutivo federale sono disciplinate in termini
esaustivi agli art. da 57 a 62 LEF;
che,
per la forza derogatoria del diritto federale ex art. 2 disp. trans. Cost.,
l'art. 107 CPC - quale norma di diritto processuale cantonale - non è in linea
di massima applicabile, ostandovi il principio di celerità che informa il
diritto esecutivo, in particolare la procedura sommaria in materia di
esecuzione e fallimenti, specie in sede di rigetto dell'opposizione;
che
sono ipotizzabili in via di eccezione al principio - per ragioni di mera
opportunità e di economia processuale - sospensioni facoltative di brevissima
durata, come pure casi particolari in cui l'opposizione alla sospensione fosse
costitutiva di abuso di diritto (sul principio nel diritto esecutivo, cfr.
Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona
fede, in: SJZ 1991 p.298 sub II e p.299 sub III.2.c);
che
il principio di celerità nel diritto esecutivo è evidenziato in termini
didascalici nell'art. 84 LEF ("il giudice pronuncia sul rigetto
dell'opposizione entro cinque giorni dalla presentazione della relativa
domanda") che anche nella nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 1997
non ha formato oggetto di estensioni esuberanti (art. 84 cpv.2 nLEF: "non
appena ricevuta la domanda, [il giudice] dà all'escusso la possibilità di
esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque
giorni");
che
ogni eccezione al principio rientra nel potere discrezionale del giudice del
rigetto e non è di massima suscettibile di impugnazione, riservati i casi di
arbitrio manifesto;
che
nel caso di specie il primo giudice si è correttamente determinato, accedendo
alla domanda di sospensione del processo sommario di rigetto per evidente
rilevanza delle procedure pendenti davanti al Tribunale federale, segnatamente
del ricorso per riforma la cui ricevibilità o no sarebbe stata decisiva per
l'esito del giudizio di rigetto;
che
quand'anche si volesse applicare, come sostenuto da __________ il diritto
processuale ticinese (art. 107 CPC), il giudizio di sospensione - costituendo
ordinanza disciplinante il procedimento (art. 94 cpv.1 CPC) - non sarebbe
comunque impugnabile, ostandovi l'art. 95 cpv.1 CPC (cfr. Rep 1988 p.372-373
cons.3);
che
le censure sul merito del giudizio penale sono sottratte in tutta evidenza al
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto;
che
le censure sulla procura, di tenore al limite del pretestuoso, sono inconferenti,
potendosi peraltro rinviare alle pertinenti argomentazioni della creditrice
procedente (cfr. osservazioni 19 settembre 1996, ad 3, p.3-4);
che
__________ censura infine l'eccesso di indennità assegnate, l'importo di Fr.
20'000.-- essendo esorbitante e comunque lesivo dell'art. 68 cpv.1 OTLEF;
che
ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto o
l'ammissibilità di un'opposizione il giudice può, ad istanza della parte
vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come
risarcimento delle spese;
che
in DTF 113 III 110 cons.3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l'equa
indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il
suo ammontare va fissato nella decisione;
che
sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso
in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità - nella procedura di rigetto
dell'opposizione - comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un
avvocato;
che
la valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto
federale (art. 68 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in
termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di
specie (cfr. DTF 119 III 69 cons.3b e rif. ivi);
che
ex art. 18 cpv.1 TOA per le procedure sommarie previste dalla LEF l'onorario va
dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un
massimo di Fr. 20'000.--;
che
in considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure
del tempo impiegato in termini di razionalità, l'indennità massima di Fr.
20'000.-- appare per certo inadeguata per eccesso e va di conseguenza ridotta a
Fr. 4'000.-- in prima sede, avuto altresì riguardo al grado di soccombenza
determinato dal primo giudice nel rapporto 3/4 a 1/4;
che,
visto l'esito, le spese d'appello sono a carico per 19/20 di __________ e per
1/20 di __________, ritenuto che l'escusso rifonderà a __________ Fr. 5'000.--
per parte di indennità di seconda sede (art. 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.1 OTLEF);
che
l'appello di __________ va quindi parzialmente accolto nei limiti della
decurtazione dell'indennità;
richiamato l'art. 80 LEF;
PRONUNCIA
I. L'appello
22 agosto 1996 __________ a), è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9/12 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona è così riformata:
- Invariato.
"2. La
tassa di giustizia di Fr. 800.--, da anticipare dall'istante, resta a carico
per 1/4 dell'istante __________, e per 3/4 del convenuto __________ che rifonderà
alla controparte Fr. 4'000.-- per parte di indennità".
II. La
tassa di giustizia di Fr. 1'200.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, è a carico per 1/20 di __________ e per 19/20 di __________
che rifonderà alla controparte Fr. 5'000.-- per parte di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona, Be
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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