Appeal against bankruptcy declaration upheld due to payment deferral

14.1996.74Altro tribunale15 ott 1996Modified

Sintesi

A debtor appealed against a bankruptcy declaration issued by the Lugano Pretore. The appellate chamber accepted that the debtor had proved a payment deferral granted by the creditor before the bankruptcy declaration and treated this as admissible pseudonova. Because that circumstance would have prevented the declaration of bankruptcy, the appeal was upheld and the bankruptcy annulled. Despite success on the merits, the debtor bore the court fees and bankruptcy office costs, and no compensation was awarded.

Regest

Art. 25 n. 2 LEF, Art. 171 and 174 LEF; Art. 321 cpv. 1 lett. b, 387 and 388 CPC; admissibility of nova in bankruptcy appeal: in second instance, true novelties remain excluded, whereas pseudonovelties may be admitted if they existed before the bankruptcy declaration, were not known to the first judge, and—had they been timely raised—would have precluded the declaration. Such material is inadmissible where it is merely a tactical afterthought to avoid the consequences of bankruptcy. If a pre-declaration deferral or other extinguishing fact is sufficiently proven, the bankruptcy declaration must be annulled. Cost allocation may nevertheless follow the procedural conduct of the parties under the applicable tariff rules.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.74

Data decisione, Autorità: 15.10.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00074

Lugano 15 ottobre 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 4 luglio 1996 presentata da


patr. dall'avv. __________

contro


patr. dall'avv. __________;

sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 13 agosto 1996:

“1. E` pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì 13 agosto 1996 alle ore 14.00.

2/3 omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 23 agosto 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 27/28 agosto 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto

A. Con istanza 4 luglio 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 6’672.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio di mercoledì 24 luglio 1996 l’escussa si è opposta la domanda di fallimento argomentando che era sua intenzione saldare il debito nei giorni seguenti.

C. L’appellante adduce di aver dichiarato all’udienza di contraddittorio la sua disponibilità ad estinguere il debito e di avere ottenuto una dilazione di pagamento. Il 12 agosto ha poi versato un primo acconto di Fr. 3’000.-- ed il 14 agosto, ignorando il decreto di fallimento pronunciato il giorno prima, ha saldato il debito rimanente di Fr. 4’447.45. Le allegazioni dell’appellante sono confermate dalla lettera 22 agosto 1996 del patrocinatore della creditrice (doc. B).

Considerato

in diritto

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione di pagamento e di avere provveduto a saldare il suo debito.

A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

  1. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione da parte della creditrice ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

  2. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

PRONUNCIA

I. L’appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 13 agosto 1996 pronunciata dalla Pretore di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 96.00704, nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito. sono a carico della __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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