Provisional debt release and consensual rescission of lease

14.1996.73Altro tribunale15 gen 1998Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino appellate enforcement chamber dismissed a creditor’s appeal against refusal of provisional debt release. The underlying lease contract was accepted as a valid debt acknowledgment for rent arrears, but the respondent credibly showed that the lease had been mutually rescinded ex tunc. The court held that consensual rescission may be proved by express or tacit conduct and that the debtor had made this objection sufficiently plausible through a written statement, the absence of occupation of the premises, and the fact that no rent demand had initially been sent. Costs were imposed on the unsuccessful appellant.

Massima Omnilex

Art. 82 SchKG; provisional debt release based on a lease contract and objection of consensual rescission ex tunc: a duly signed lease may constitute a debt acknowledgment for matured rent claims if the landlord made the premises available. Under Art. 82(2) SchKG the debtor need only make immediate objections plausible; proof is not required, but objective corroborating circumstances must support the defense. The parties remain free to rescind a contract by mutual agreement, expressly or tacitly, pursuant to contractual freedom and Art. 1(2) CO. A consensual rescission, if made sufficiently plausible, defeats the debt acknowledgment. Costs follow the outcome (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.73

Data decisione, Autorità: 15.01.1998, CEF

Incarto n. 14.96.00073

Lugano 15 gennaio 1998 /FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 luglio 1996 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 giugno/1° luglio 1996 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 12 agosto 1996 si è così pronunciato:

  1. L'istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia in fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.-- a titolo di indennità.

Decisione tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 22 agosto 1996 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

Viste le osservazioni 20 settembre 1996 della parte appellata che si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 27 giugno/1° luglio 1996 dell'UE di Lugano (doc. C) __________ ha escusso __________ per la somma di fr. 16'219 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1996; quale titolo di credito ha indicato "contratto di locazione del 5 ottobre 1992 per l'ufficio di Via __________ a __________. Canoni locativi dicembre 1995/giugno 1996 (+ spese accessorie)".

L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. __________ fonda la sua pretesa sul citato contratto di locazione (doc. B) che prevede, per l'appartamento in via __________, una pigione mensile di fr. 2'167 oltre a fr. 150.-- quale acconto spese accessorie.

C. All'udienza di contraddittorio 12 agosto 1996 la parte istante si è riconfermata nell'istanza. __________ ne ha invece chiesto la reiezione sostenendo che il contratto sarebbe stato consensualmente rescisso ex tunc. Egli avrebbe tempestivamente espresso la propria volontà di non mantenere il contratto alla locatrice, che l'avrebbe recepita ed accettata. A suffragio della propria tesi l'escusso porta la dichiarazione scritta di __________ (doc. 5) nella quale viene confermato che all'inquilino erano state date assicurazioni che poi non si sono concretizzate. __________ prosegue scrivendo che "posso confermare che data la situazione __________ non ha mostrato più alcun interesse a trasferire il proprio ufficio in Via __________ dichiarando quindi di non volere mantenere il contratto. Anche per questo motivo non è mai stata inviata allo stesso una richiesta di pagamento dei canoni di locazione". Un altro indizio che conforterebbe la sua versione è il fatto, non contestato, di non aver mai occupato l'appartamento. Da ultimo l'inesistenza di documentazione a comprova sarebbe da ricondurre al mandato di amministratore di __________ assunto dall'appellato poco prima della data prevista per l'inizio del rapporto di locazione (cfr. doc. 7), il fatto di essere contemporaneamente conduttore e rappresentante del locatore gli ha fatto apparire superfluo fissare su carta l'avvenuto annullamento. Il convenuto ritiene quindi di aver fatto fronte al suo onere di rendere verosimile un'eccezione ex art. 82 cpv. 2 LEF.

D. Con sentenza 12 agosto 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza. Il giudice di prime cure ha ravvisato l'esistenza di un valido riconoscimento di debito considerando però verosimile la rescissione ex tunc del contratto di locazione, fatto questo atto ad inficiare il riconoscimento di debito.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente che reputa irrilevante il ritardo nella riscossione delle pigioni e il fatto che l'inquilino non ha mai occupato l'appartamento. __________ argomenta che i contestati difetti dell'ente locato avrebbero tutt'al più dato il diritto al conduttore di pretendere una riduzione della pigione ma non di recedere dal contratto. Una disdetta del contratto data oralmente è poi nulla ai sensi degli art. 266l e 266o CO.

F. Con osservazioni 20 settembre 1996 __________ evidenzia che in casu non si tratta di determinare l'esistenza o meno di una disdetta bensì di un consensuale annullamento del contratto. Per il resto si riconferma, in sostanza, nelle allegazioni di prima sede.

Considerato

in diritto: 1.

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

b) Per costante giurisprudenza un contratto di locazione debitamente sottoscritto costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute a condizione che il locatore abbia regolarmente messo a disposizione l'ente locato (cfr. Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 74, 75, pag. 190 e 195). In concreto il contratto di locazione di cui al doc. B rappresenta, a non averne dubbio, un valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.

a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

b) Il diritto delle obbligazioni è permeato della libertà contrattuale (Vertragsfreiheit) che comprende altri aspetti oltre alla libertà circa il contenuto del contratto sancita espressamente dall'art. 19 cpv. 1 CO. Garantita è pure la libertà di annullare un contratto precedentemente concluso (Aufhebungsfreiheit) (cfr. Claire Huguenin Jacobs in Commentario basilese, Basilea e Francoforte 1996, n. 1 ss. ad art. 19/20 CO). Le parti ad un contratto sono quindi libere, se ciò avviene consensualmente, di annullarlo ex tunc, esse possono manifestare la propria volontà espressamente o tacitamente (cfr. art. 1 cpv. 2 CO).

c) In concreto è proprio questo annullamento che fa valere l'appellante. Inutile quindi considerare le norme della locazione in generale e quelle della disdetta in particolare visto che mai __________ ha sostenuto di aver disdetto il contratto in oggetto.

La dichiarazione __________ pur se non perentoria ed univoca in merito al presunto annullamento del contratto di locazione, risulta chiaramente in sintonia con la versione dell'appellante. La legittimazione della dichiarante (che non è mai figurata a RC, cfr. doc. 7) a rappresentare __________ e ad accettare, magari anche solo per atti concludenti, la rescissione ex tunc non è stata contestata, del resto è la stessa __________ che ha firmato il contratto di locazione per l'appellante. Va poi rilevata l'esistenza di altri indizi convergenti: l'escusso mai ha occupato l'ufficio, il pagamento delle pigioni non è mai stato, in un primo tempo, sollecitato (cfr. doc. 5). Ora, la documentazione prodotta ed i fatti asseriti e non contestati costituiscono riscontri oggettivi atti a far raggiungere all'eccezione di annullamento sollevata dal__________. __________ il grado di verosimiglianza previsto dall'art. 82 cpv. 2 LEF e precisato dalla giurisprudenza. Il giudice di prime cure ha perciò correttamente respinto l'istanza.

  1. L’appello 22 agosto 1996 __________ è quindi respinto.

La tassa di giustizia e l’indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.1, 62 cpv.1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

  1. L’appello 22 agosto 1996 __________, è respinto

  2. La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di , che rifonderà a__________ la somma di fr. 200.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

provisional debt releasedebt acknowledgmentlease agreementconsensual rescissionverisimilitudeburden of proofcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the signed lease contract constituted a debt acknowledgment under Art. 82(1) SchKG.

Decisione estratta

Yes. A duly signed lease contract can qualify as a debt acknowledgment for matured rent claims if the leased premises were made available.

Motivazione estratta

The lease specified the rent and accessory payments and therefore established a determinable monetary obligation.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor made immediately plausible a consensual rescission of the lease defeating provisional release under Art. 82(2) SchKG.

Decisione estratta

Yes. The debtor rendered the rescission objection sufficiently plausible through documentary and factual indicia.

Motivazione estratta

Freedom of contract includes the freedom to terminate a contract by mutual agreement, expressly or tacitly. The written statement, lack of occupation, and absence of early payment demands were objective corroborating circumstances.

Questione giuridica chiave

Allocation of costs on appeal.

Decisione estratta

Costs followed the loss; the appellant had to bear the court fee and pay compensation to the respondent.

Motivazione estratta

The appellant was unsuccessful in the appeal.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.