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Numero d'incarto:
14.1996.70
Data decisione, Autorità:
13.06.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00070
Lugano
13 giugno 1997/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 marzo 1996
da
rappr.
da: __________
contro
patr.
da: avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 12 marzo 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 22/26 luglio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare
dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 8 agosto 1996 ha
postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in
fatto
A. Con PE n. __________dell’1/12
marzo 1996 dell’UE di Lugano lo __________ ha escusso __________ per l’incasso
di Fr. 120’240.-- oltre interessi al 5% dal 2 agosto 1992, indicando quale
titolo di credito: “ Tassazione imposta maggior valore immobiliare no.
__________”.
Interposta tempestiva
opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al
Pretore.
B. Il 1. giugno 1988
__________, __________ e __________ e __________ hanno concesso a __________ un
diritto di compera cedibile sulla part. n. __________di __________ per il
prezzo di Fr. 2’200’000.--. Il 19 ottobre 1988 tale diritto è stato ceduto per
lo stesso prezzo alla __________ che lo ha fatto valere il 20 ottobre 1988. Con
mutazione di pari data la proprietà è quindi stata trasferita alla __________
In seguito l’Ufficio registri ha emesso due notifiche di tassazione IMVI, le
quali sono state intimate agli interessati il 27 aprile 1989 (doc. A). Esse
sono poi state annullate e nuovamente intimate l’11 maggio 1989 (doc. E). Con
decisione 16 novembre 1990 il Dipartimento di giustizia (doc. P), considerando
un’istanza dei comproprietari __________ quale richiesta di revisione, ha
rinviato gli atti all’Ufficio registri con l’ordine di intimare di nuovo le
tassazioni a tutti i soggetti fiscali in questione, ossia a __________ e ai
comproprietari __________ L’Ufficio registri ha proceduto ad intimare alle
parti la tassazione, sostitutiva di quella dell’11 maggio 1989, il 2 luglio
1992 (doc. R). Contro questa tassazione l’escussa ha interposto il 30 luglio
1992 reclamo (doc. S) all’Ufficio registri, il quale con decisione 11 febbraio
1993 l’ha respinto (doc. Z). Secondo il procedente questa decisione, rimasta inimpugnata,
costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il precettante
ha rilevato che essendo l’iscrizione del fondo avvenuta il 20 ottobre 1988, il
termine quinquennale di prescrizione del diritto di tassare non sarebbe ancora
trascorso.
C. All’udienza di
contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di perenzione annuale risp.
di prescrizione assoluta quinquennale del diritto di tassare.
D. Con sentenza 22/26
luglio 1996 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l’istanza argomentando che la tassazione 2 luglio 1992 (doc. R) è stata
emanata in ossequio alla decisione 16 novembre 1990 del Dipartimento di
giustizia (doc. P), con la quale la precedente tassazione/decisione su reclamo
7 giugno 1990 dell’Ufficio registri (doc. I) è stata annullata. Seppure il
reclamo non è stato presentato dall’escussa, gli atti sono stati rinviati
all’Ufficio dei registri con l’obbligo di procedere all’intimazione di nuove
tassazioni a tutti i soggetti fiscali, tra i quali è stata espressamente
menzionata __________ i. In prima sede è stato rilevato che contro la decisione
del Dipartimento di giustizia i soggetti fiscali __________ hanno presentato
ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello. Non avendo
l’escussa tuttavia presentato alcun gravame, nei suoi confronti la decisione
del Dipartimento di giustizia doc. P è divenuta definitiva 30 giorni dopo
l’intimazione, avvenuta il 16 novembre 1990. Ex art. 30 LIMVI il diritto
d’imposizione decade se l’Ufficio dei registri non notifica la tassazione agli
interessati entro un anno dall’iscrizione nel Registro fondiario o dalla
comunicazione all’Ufficio registri ex art. 18 LIMVI. In prima sede è stato
ritenuto che per effetto della nullità della procedura seguita dall’Ufficio
registri nell’emanazione della precedente tassazione, in ossequio alla
decisione del Dipartimento di giustizia 16 novembre 1990 (doc. P), l’Ufficio
registri avrebbe dovuto intimare la nuova tassazione all’escussa nel termine di
un anno dalla crescita in giudicato della decisione dipartimentale, avendo
questa fatto rinascere tutti i termini a favore dei soggetti fiscali, pena la
perenzione. La nuova tassazione 2 luglio 1992 (doc. R) è stata quindi ritenuta
perenta.
E. Contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente argomentando in sostanza
che l’atto interruttivo del termine di perenzione esclude per sempre le
conseguenze della perenzione stessa, ossia la decadenza di un diritto.
Pertanto avendo in casu l’Ufficio registri intimato le tassazioni il 27 aprile
1989 risp. l’11 maggio 1989, e quindi a meno di un anno dall’iscrizione del
trapasso a Registro fondiario, avvenuta il 20 ottobre 1988, all’escussa e agli
altri venditori, il termine di perenzione è stato interrotto e pertanto sono
state escluse per sempre le conseguenze della perenzione stessa.
Considerato
in diritto
a) Secondo l’art. 80
cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Ex art. 81 LEF se il
credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione
o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via
definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
dimostri che é prescritto.
b) Ex art. 38 LIMVI le
notifiche di tassazione o le decisioni di multa, emesse in applicazione della
stessa legge e cresciute in giudicato, sono parificate alle sentenze esecutive
ai sensi dell’art. 80 LEF.
c) Le leggi fiscali
distinguono in linea di principio una prescrizione del diritto di tassare e una
prestazione del diritto di riscossione. In casu l’escussa ha invocato la
perenzione risp. la prescrizione assoluta quinquennale del diritto di tassare.
d) Secondo l’art. 30
cpv. 1 LIMVI il diritto all’imposizione decade se l’ufficio non notifica la
tassazione agli interessati entro un anno dall’iscrizione nel Registro
fondiario.
e) La tassazione in
materia di maggior valore immobiliare in oggetto è avvenuta in seguito
all’esercizio, risalente al 20 ottobre 1988, da parte della __________ del
diritto di compera cedibile concesso da __________, __________, __________ e
__________ i sulla particella n. __________ di __________ Il trapasso di
proprietà della particella all’Ufficio registri di Lugano è stato chiesto con
istanze 20 ottobre 1988. Il 27 aprile 1989 l’Ufficio registri ha notificato le
relative tassazioni IMVI (doc. A) ai soggetti fiscali. Il 3 maggio ha
comunicato loro che le tassazioni sarebbero state annullate e sostituite (doc.
B). L’11 maggio 1989 l’Ufficio registri ha notificato le nuove tassazioni alle
parti, tra cui a __________ (doc.D e E). Nell’ambito di una procedura di
reclamo promossa dai soggetti fiscali __________il Dipartimento di giustizia
con decisione 16 novembre 1990 (doc. P) ha annullato la precedente decisione su
reclamo 7 giugno 1990 dell’Ufficio dei registri (doc. I), rinviando a
quest’ultimo gli atti con l’obbligo di procedere all’intimazione di nuove tassazioni
a tutti i soggetti fiscali, tra i quali a __________. Orbene, contrariamente a
quanto ritenuto in prima sede, questa decisione non esplica alcun effetto sul
termine di perenzione di un anno ex art. 30 cpv. 1 LIMVI, ritenuto che questo
termine inizia a decorrere dall’iscrizione nel Registro fondiario e che
l’iscrizione costituisce un atto unico, il quale ovviamente provoca una sola
volta la decorrenza del termine annuale di perenzione. La decisione del
Dipartimento di giustizia 16 novembre 1990 (doc. P) poteva pertanto unicamente
dare avvio a una nuova procedura di tassazione, reintegrando i soggetti fiscali
in tutti i loro diritti procedurali, ossia dando loro la facoltà, una volta
ricevuta la tassazione, di contestarla sia con i rimedi ordinari che straordinari,
mentre le tassazioni notificate il 27 aprile (doc. A) risp. l’11 maggio 1989
(doc. D e E), ossia entro l’anno dall’iscrizione del trapasso a Registro
fondiario avvenuta il 20 ottobre 1988, hanno definitivamente interrotto il
termine di perenzione di un anno, salvaguardando di conseguenza il diritto
dello Stato all’imposizione IMVI. L’eccezione di perenzione annuale del diritto
di tassare va quindi respinta. Per quel che riguarda l’eccezione di
prescrizione assoluta quinquennale del diritto di tassare, va rilevato che con
reclamo 30 luglio 1992 (doc. S) l’escussa ha impugnato la notifica di
tassazione 2 luglio 1992 (doc. R) - sostitutiva di quella del 27 aprile risp.
11 maggio 1989 -, con la quale è stata nuovamente tassata per Fr. 120’240.--. Con
decisione 11 febbraio 1993 (doc. Z) l’Ufficio registri di Lugano ha respinto il
reclamo, per cui la tassazione doc. R è cresciuta in giudicato nei confronti di
__________, prima dell’intervento della prescrizione assoluta quinquennale del
diritto di tassare. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte
appellata, la decisione 22 agosto 1994 della Camera di diritto tributario del
Tribunale di appello (doc. 4), pronunciata su reclamo dei soggetti fiscali
__________ con la quale è stata rilevata la prescrizione quinquennale del
diritto di tassare, non esplica alcun effetto nei confronti di __________, i
comproprietari venendo tassati separatamente.
La tassazione doc. R
costituisce quindi valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per Fr.
120’240.-- oltre interessi al 5% dal 2 agosto 1992.
- L’appello 8 agosto
1996 __________ va pertanto accolto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF
e 38 LIMVI
pronuncia
I. L’appello 8 agosto
1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
22/26 luglio 1996 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione
5, è così riformata:
“1. L’istanza
15 marzo 1996 ____________________ è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n.
__________del 1./12 marzo 1996 dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva
per Fr. 120’240.-- oltre interessi al 5% dal 2 agosto 1992.
- La
tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dalla parte istante, è posta a
carico di __________, che rifonderà allo __________ Fr. 600.-- a titolo di
indennità.”
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante,
è a carico di __________, che rifonderà allo __________ Fr. 600.-- a titolo di
indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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