Appeal withdrawn in provisional debt-enforcement opposition case

14.1996.66Altro tribunale17 ott 1997Withdrawn

Sintesi

The Ticino Court of Appeal’s debt-enforcement chamber noted that the appellant withdrew the appeal after the parties reached an agreement. The appeal was therefore stricken from the docket as moot. Because no agreement on the allocation of costs and compensation had been notified, the court applied the rule that the party causing the proceedings to become moot bears the costs and indemnity. The appellant was ordered to pay the court fee and a party compensation of CHF 600.

Regest

Withdrawal of the appeal in debt-enforcement proceedings; costs after mootness. Where an appellant withdraws the appeal, the appellate proceedings are removed from the docket for lack of object. Under the settled rule, the party who causes the proceedings to become moot is deemed unsuccessful for the purposes of costs and indemnity, unless the parties have agreed otherwise and such agreement is communicated to the court (consid. 2). In the absence of a cost arrangement, court costs and party compensation are charged to that party.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.66

Data decisione, Autorità: 17.10.1997, CEF

Incarto n. 14.96.00066

Lugano 17 ottobre 1997 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 1996 da


rappr. dal __________

contro

__________ (quale terzo proprietario del pegno) patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/11 gennaio 1996 dell UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/22 luglio 1996 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 1’913’485.30 oltre interessi al tasso e con decorrenza come richiesti col PE.

  1. La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso chiedendo la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 2 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 11 settembre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha

ritirato l’appello, essendo intervenuto un accordo tra le parti;

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito a spese e indennità, queste vanno caricate all’appellante;

pronuncia

  1. L’appello 2 agosto 1996 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di , il quale rifonderà all’ Fr. 600.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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