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Numero d'incarto:
14.1996.5
Data decisione, Autorità:
10.09.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00005
Lugano
10 settembre 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
vista la nota
professionale 28 febbraio 1997 dell'
avv. __________
quale
patrocinatore d'ufficio di __________, nella procedura d'appello riferita alla
vertenza in procedura sommaria in re __________ contro __________ tendente ad
ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 17'304.-- oltre accessori;
RITENUTO IN
FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
ex art. 18 cpv.1 TOA [Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino,
del 7 dicembre 1984, in: RL 3.2.1.1.2], per le procedure sommarie previste
dalla LEF, l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato secondo
l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.--;
che
per l'art. 10 TOA nelle pratiche di valore indeterminato l'onorario viene
calcolato in base al dispendio orario, ritenuto di regola un minimo di fr.
150.-- all'ora;
che
per pratiche di esiguo valore ma che hanno richiesto un cospicuo dispendio di
tempo gli onorari saranno fissati tenuto conto di entrambi i criteri di cui
agli art. 9 e 10 TOA;
che
per l'art. 22 cpv.1 TOA per i ricorsi in materia di esecuzione e fallimento è
dovuto un onorario dal 20% al 70% dell'onorario calcolato come agli articoli
precedenti;
che
nel caso di specie, trattandosi di vertenza di rigetto provvisorio
dell'opposizione di evidente semplicità, non torna applicabile la componente
della retribuzione a tempo e l'onorario va computato in linea di principio solo
secondo il valore;
che
l'onorario deve essere compreso tra fr. 30.-- e fr. 908.45;
che
la nota professionale del patrocinatore parte dal massimo di fr. 908.45, cui
aggiunge la componente temporale di fr. 2'300.-- (11 ore e mezza a fr. 200.--
all'ora), per concludere con una media ponderata di fr. 1'302.45, cui vanno
aggiunte spese vive per fr. 359.-- e IVA, detratti fr. 800.-- per ripetibili
già incassate;
che,
avuto riguardo alla semplicità del caso sottoposto a giudizio, l'onorario si
situa - con valutazione al limite del generoso - in fr. 735.-- (corrispondenti,
anche se dal profilo dogmatico senza rilievo, a tre ore e mezza di lavoro a fr.
210.--);
che
in via abbondanziale va comunque precisato a futura memoria che la
quantificazione del tempo impiegato non è decisiva, l'autorità di tassazione
dovendo fondarsi sul tempo che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la comune esperienza, in un procedimento analogo per adempiere in modo corretto
il proprio mandato (Giorgio Bernasconi, Il diritto di esigere un giudizio di
moderazione nel Ticino, in: Rep 1991, p.304, nota 48; sentenza 13 gennaio 1993
del Tribunale cantonale vallesano, in: RVJ 1994, p.155, cons.3c);
che
in un caso analogo un avvocato anche solo di media speditezza non avrebbe
impiegato più di tre ore e mezza per trattare con la stessa efficacia un
appello in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione, atteso che:
-
il
giudizio impugnato è di tipo semplice;
-
l'atto
d'appello con domanda di assistenza giudiziaria (redatto in sei pagine) si
riferisce a questione di immediata intelligenza;
-
le
maggiori difficoltà sono risultate dall'esigenza di sostanziare la domanda di
assistenza giudiziaria, avendo il patrocinatore omesso di produrre
contestualmente i giustificativi necessari;
-
l'atto
16 ottobre 1996 (domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo
all'appello del 5 febbraio 1996) si è dimostrato del tutto inutile: infatti,
per la forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp. trans. Cost.), l'art.
310 cpv.4 lett.d CPC non può trovare pratica attuazione poiché viola il diritto
federale (art. 83 cpv.1 LEF). Inutile è pertanto la domanda di effetto
sospensivo che va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, atteso che
l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il
giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in
procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel
cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale;
che
l'assistenza giudiziaria garantisce solo quanto è oggettivamente necessario per
tutelare in sede processuale gli interessi del cliente e non si estende a
prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 10 maggio 1994 in re
avv. X cons.5a; DTF 109 Ia 111 cons.3b), ciò che - ove occorra - l'avvocato
deve ricordare al suo mandante;
che
l'onorario del patrocinatore d'ufficio va ridotto del 30% in conformità dell'art.
36 cpv.1 LTG [Legge sulla tariffa giudiziaria, del 14 dicembre 1965, in: RL
3.1.1.5] e diviene pertanto fr. 515.-- (= fr. 735.-- - fr. 220.--);
che
le spese, esposte in fr. 359.--, sono manifestamente esagerate;
che
per ragioni di economia processuale, avuto riguardo al fatto che l'avv.
__________ ha già incassato dalla controparte soccombente fr. 800.-- di
indennità, si prescinde dal riscontro puntuale delle singole poste, non senza
rilevare che "fr. 50.-- per formazione e archiviazione incarto" sono
da depennare perché non si apre e archivia un incarto per ogni grado di giurisdizione,
ritenuto altresì che gli scambi epistolari con la mandante e l'esuberanza di
fotocopie eccedono manifestamente quanto è necessario dal profilo oggettivo per
tutelare in sede processuale gli interessi dell'assistito;
che,
tenuto conto dell'IVA al 6.5% e dell'indennità di fr. 800.-- già incassata
dalla controparte, le spese sono ammesse in fr. 236.20 senza la necessità,
visto l'esito, di operare ulteriori decurtazioni;
richiamato l'art. 36 cpv.3 LTG,
DECRETA
- La
nota professionale 28 febbraio 1997 dell'avv. __________, è così approvata:
a)
onorario fr. 515.--
b)
spese fr. 236.20
c)
IVA 6.5 fr.
48.80
fr.
800.--
d)
indennità già incassate - fr. 800.--
residuo
a saldo fr. 0.--
- Intimazione: __________
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale
d’appello
Il presidente:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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