New facts on appeal in bankruptcy proceedings admitted as pseudonova

14.1996.46Altro tribunale20 giu 1996Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor appealed a Lugano bankruptcy order, arguing for the first time that he had paid the creditor on 7 May 1996, before the bankruptcy declaration of 8 May 1996. The appeal court held that such pre-decision facts and proof could be admitted as pseudonova in bankruptcy appeals if they would have prevented the bankruptcy. The creditor's written declaration was sufficient evidence of payment. The appeal was therefore allowed and the bankruptcy order annulled. The appellant nevertheless had to bear the first-instance and appeal costs, as well as the bankruptcy office costs, and no indemnity was awarded.

Massima Omnilex

Art. 25 n. 2 LEF, 171, 174 LEF; art. 387, 388 CPC: In bankruptcy appeal proceedings, cantonal procedural law governs admissibility of nova. As a rule, new facts, evidence and objections are excluded on appeal; however, in bankruptcy cases pseudonova are exceptionally admissible when they relate to facts existing before the bankruptcy declaration and, if timely known, would have precluded the order. Such novelties must not appear as a merely opportunistic device to avert bankruptcy. If prior extinction of the debt is sufficiently shown, the bankruptcy declaration must be annulled. Costs may be charged to the appellant, especially where non-appearance before the first judge is attributable to him (consid. 1-3).

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Numero d'incarto: 14.1996.46

Data decisione, Autorità: 20.06.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00046

Lugano 20 giugno 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata l’8 marzo 1996 da


contro


patr. __________

sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato l’8 maggio 1996:

“1. E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00.

2/3 omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 15 maggio 1996 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 20/21 maggio 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 8 marzo 1996 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 1’730.80.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 17 aprile 1996 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di aver saldato il debito in esecuzione con versamento del 7 maggio 1996, producendo dichiarazione in tal senso della creditrice (doc. B).

Considerato

Iin diritto:

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 7 maggio 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento.

A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

  1. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

  2. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

PRONUNCIA

I. L’appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 8 maggio 1996 pronunciata dalla Pretore di Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________, nei confronti di __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il Presidente: La Segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether new facts and evidence proving payment before the bankruptcy declaration are admissible on appeal in bankruptcy proceedings.

Decisione estratta

The appeal court admitted the new allegation and documentary proof as pseudonova, because the payment allegedly occurred before the bankruptcy declaration and, if timely known, would have prevented the bankruptcy.

Motivazione estratta

Under cantonal civil procedure, new facts are generally excluded on appeal, but in bankruptcy appeals pseudonova are admitted when they concern facts arising before the bankruptcy order and are capable of precluding the bankruptcy if proven. The creditor's declaration was sufficient proof of pre-decision payment.

Questione giuridica chiave

Whether the bankruptcy order should be annulled due to prior payment of the debt.

Decisione estratta

Yes. The proven payment before the declaration of bankruptcy required annulment of the bankruptcy order.

Motivazione estratta

Since the debt had been extinguished before the bankruptcy declaration, the legal basis for the bankruptcy no longer existed.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and office costs.

Decisione estratta

The appellant had to bear the first-instance and appeal court fees, as well as the bankruptcy office costs; no indemnity was awarded.

Motivazione estratta

Costs were charged to the appellant because he had not appeared before the first judge.

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