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Numero d'incarto:
14.1996.44
Data decisione, Autorità:
17.03.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00044
Lugano
17 marzo 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 febbraio
1996 da
contro
patr.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’8 novembre/21 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 23 aprile 1996 ha
così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
- La tassa di giustizia in Fr. 430.--,
comprensiva delle spese e da anticipare dall’istante, è posta a carico della
parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 300.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 maggio 1996 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 13 giugno 1996 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili,
ritenuto
in fatto
A. Con
PE no. __________ dell’8 novembre/21 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno la
__________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 372’680.10 oltre
interessi al 9% dal 1. ottobre 1993, 3/4% commissione trimestrale di sorpasso
sul saldo eccedente Fr. 320’000.-- Fr. 8’851.15, indicando quale titolo di
credito: “1) Credito in conto corrente __________), intestato a __________,
quali debitori solidali, come alla nostra lettera di disdetta del 5 gennaio
1993 e come da estratto conto controfirmato quale benestare. Capitale + int.
all’8.5% + 1/4% comm. trim. sul massimo dare = 9.5%, capitale + int. all’8% +
1/4% comm. trim. sul massimo dare = 9%; 2) Interessi 9.5% dall’01.07.1993 al
30.09.1993 su Fr. 372’680.10.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una lettera 16 novembre 1990, controfirmata
dall’escusso, con la quale ha concesso a quest’ultimo e a due altri condebitori
solidali un aumento di un credito in conto corrente, precedentemenet stipulato,
a Fr. 320’000.-- ad un interesse annuo dell’8 1/2% oltre ad 1/4% commissione
trimestrale sul saldo debitore più elevato (doc. B). Il credito, concesso a
tempo indeterminato, poteva essere disdetto in ogni tempo senza preavviso. Con
lettera 9 dicembre 1992 la creditrice ha chiesto il rimborso del credito per il
20 gennaio 1993 (doc. C). La procedente ha poi prodotto un estratto conto al 30
giugno 1993, indicante un saldo di Fr. 372’680.10, sottoscritto l’11 agosto
1993 dall’escusso quale benestare (doc. D).
C. All’udienza
di contraddittorio il debitore ha sostenuto che la documentazione prodotta
dalla procedente non costituisce riconoscimento di debito.
D. Con
sentenza 23 aprile 1996 il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza,
argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF, mentre l’escusso non ha sollevato eccezione alcuna.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente opposto __________ sostenendo che
non risulta che i due conti indicati sul PE siano identici. Viste le complesse
relazioni bancarie esistenti tra la famiglia __________ e la __________ non è
dato sapere se la firma apposta sull’estratto conto prodotto agli atti
costituisca un riconoscimento di debito per l’altro conto menzionato. Non vi è
pertanto identità tra il riconoscimento di debito prodotto e il credito in
conto corrente indicato sul PE. L’escusso ha poi contestato il tasso
d’interesse.
F. Con
osservazioni 13 giugno 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile.
Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il
rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d’uffico ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il
debitore ed il creditore (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit.
p. 331).
Sul
PE in oggetto la creditrice ha indicato che l’attuale numero del conto corrente
__________corrisponde al precedente numero __________. Questo numero appare
sull’estratto conto doc. D, sottoscritto dall’escusso quale benestare. Ora non
vi è motivo di dubitare che il saldo del conto corrente riconosciuto
dall’appellante non corrisponda al conto corrente indicato sul PE con il suo
nuovo numero, trattandosi di una modifica formale, che l’escusso ben si è
guardato dal contestare in sede di contraddittorio. La pretesa carenza
d’identità eccepita la prima volta in sede di appello va quindi respinta, poichè
proceduralmente irrita, ritenuto che in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
c) Sulla
base di un benestare, che la banca si lascia sottoscrivere dal debitore per il
saldo di un conto corrente, va concesso il rigetto provvisorio
dell’opposizione, sempre che il conto dopo il saldo non venga più proseguito
(cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
1997, § 19 n. 70 p. 129).
L’estratto
conto doc. D, sottoscritto quale benestare dall’escusso, costituisce pertanto
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per Fr. 372’680.10. Restano
dovuti interessi all'8 1/2% più 1/4% di commissione trimestrale, dal 1°
luglio 1993 (doc. B), ritenuto che con la firma della lettera doc. B il
debitore si è obbligato a pagare un interesse annuo dell’8 1/2% oltre ad 1/4%
commissione trimestrale sul saldo debitore più elevato. Il tasso d’interesse
del 9 1/4% indicato sul benestare doc. D vale infatti solo fino al giorno della
chiusura ivi considerato e riconosciuto dall’appellante, ossia fino al 30
giugno 1993, e non per il periodo successivo.
- L’appello
3 maggio 1996 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’escusso (art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello
3 maggio 1996 di __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 maggio 1996 del Pretore di Locarno-Campagna è così
riformata:
“1. L’istanza 19 febbraio 1996 della
__________, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE n__________ dell’8 novembre/21
dicembre 1995 dell’UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria limitatamente
a Fr. 372’680.10 oltre interessi all’8.5% e alla commissione trimestrale di
1/4% dal 1° luglio 1993.
- La
tassa di giustizia di Fr. 430.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di
indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio,in Fr. 650.-- già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr.
300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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