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Numero d'incarto:
14.1996.38
Data decisione, Autorità:
03.06.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00038
Lugano
3 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1° febbraio
1996 da
rappr.
contro
patr.
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 5/12 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 3/5
aprile 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- Le spse e la tassa di giudizio per complessivi fr.
220.-- sono poste a carico dell’istante, il quale rifonderà al convenuto fr.
600.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 18 aprile 1996
ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 10 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto
A. Con
PE n. __________ del 5/12 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno lo __________ ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 25’404.-- , indicando quale titolo di
credito: “Imposta maggior valore immobiliare tass. no. __________”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. __________
fonda la sua pretesa su una notifica di tassazione emessa in base alla Legge
concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964
(LIMVI) in seguito alla vendita da parte di __________ della PPP n. __________
RFD di Locarno (doc. A). Il 6 luglio 1989 l’Ufficio registri ha emesso una
decisione su reclamo interposto da __________ (doc. B).
In
seguito si sono pronunciate in merito alla tassazione con decisioni 20 dicembre
1993 l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (doc. C) e 14 aprile 1994
la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello (doc. E).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione di prescrizione.
D. Con
sentenza 3/5 aprile 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha
respinto l’istanza argomentando che per l'ex art. 30 cpv. 1 LIMVI il diritto
all’imposizione decade se l’ufficio non notifica la tassazione agli interessati
entro un anno dall’iscrizione nel Registro fondiario. In casu la tassazione è
stata intimata all’alienante __________r e all’acquirente __________ l’8
novembre 1985, mentre il trapasso a RF reca la data del 12 novembre 1984.
L’imposizione è stata pertanto ritenuta valida. L’art. 31 cpv. 1 LIMVI prevede
che il credito d’imposta si prescrive in cinque anni, decorrendo tale termine
dal giorno in cui la tassazione à definitiva. Nel caso di specie la tassazione
è divenuta definitiva con l’emanazione della sentenza 14 aprile 1994 della
Camera di diritto Tributario del Tribunale d’appello, per cui la prescrizione
non dovrebbe essere intervenuta. Tuttavia, ha argomentato il primo giudice,
secondo la giurisprudenza della Camera di diritto tributario la IMVI non
disciplinava la prescrizione nel lasso di tempo che va dalla notifica della
tassazione alla sua crescita in giudicato. Il Pretore ha però rilevato che la
Camera di diritto Tributario del Tribunale di appello sembra applicare un
termine di prescrizione quinquennale decorrente dall’iscrizione a RF o al più
tardi dalla notifica di tassazione, negando la possibilità di riferimento all’art.
158 LT e appellandosi per contro alle nome contenute nella stessa LIMVI agli art.
37 e 30 cpv. 2. Pertanto in prima sede è stato ritenuto che risalendo il
trapasso a RF al 1984 e la tassazione al 1985, la possibilità per lo __________
di far valere la propria pretesa non sarebbe in effetti più data, ritenuto come
in ogni caso il primo atto interruttivo sia avvenuto il 14 giugno 1995 (invio
del PE al debitore solidale __________ avente effetto anche nei confronti
dell’escusso). Il giudice di prime cure ha poi rilevato che __________ essendo
domiciliato all’estero, non poteva di per sé essere escusso, se non costituendo
un foro esecutivo in Svizzera tramite il sequestro dei suoi beni. Per ottenere
il sequestro il credito doveva essere esigibile. Nel caso dell’imposta sul
maggior valore immobiliare, un eventuale reclamo risp. ricorso, non limita
l’esigibilità del tributo entro 30 giorni dalla notifica di tassazione (art.
124 e 25 LIMVI). Secondo il Pretore l’autorità di tassazione avrebbe pertanto
potuto, entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di
trapasso a RF o dalla notifica di tassazione, chiedere e ottenere il sequestro
della PPP n. __________ di proprietà dell’escusso, creando così un foro
esecutivo nel luogo del sequestro. Pertanto la prescrizione non poteva
ritenersi sospesa.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente argomentando
che quattro anni dopo l’intimazione della tassazione l’Ufficio registri di
Locarno ha interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione con
l’intimazione della decisione su reclamo 6 luglio 1989 e che il nuovo termine
quinquennale è stato ulteriormente interrotto con la decisione
dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 20 dicembre 1993 e cosi
pure è stato con l’intimazione 14 aprile 1994 della decisione della Camera di
diritto tributario del Tribunale di appello.
F. Con
osservazioni 10 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con
allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità
della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) Le
leggi fiscali distinguono in linea di principio una prescrizione del diritto di
tassare e una prescrizione del diritto di riscossione. In casu l’escusso ha
invocato la prescrizione del diritto di tassare, avendo infatti sostenuto che
non essendo stata emessa una decisione definitiva entro il termine quinquennale
di cui all’art. 37 LIMVI, il diritto di tassare è caduto irrimediabilmente in
prescrizione nelle more della procedura di ricorso.
c) Secondo
l’art. 30 cpv. 1 LIMVI il diritto all’imposizione decade se l’ufficio non
notifica la tassazione agli interessati entro un anno dall’iscrizione nel
Registro fondiario.
In
casu il trapasso a Registro fondiario reca la data 12 novembre 1984, mentre la
tassazione è stata intimata all’alienante __________ e all’acquirente
__________ l’8 novembre 1985, per cui risultando ossequiato il termine di un
anno ex art. 30 cpv. 1 LIMVI, il diritto all’imposizione non è decaduto.
La
LIMVI non prevede però quando subentra la prescrizione assoluta, nel caso in
cui il contribuente impugni la tassazione con reclamo, con ricorso
all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni o con ricorso alla Camera di
diritto tributario del Tribunale di appello. Con sentenza 20 agosto 1990 (cfr.
RDAT I-1992 n. 36t) la Camera di diritto tributario ha introdotto un termine di
prescrizione assoluto di cinque anni. Essa si è fondata su una sentenza del
Tribunale federale (DTF 101 Ia 19), nella quale, una decisione della Camera di
diritto tributario, secondo cui una pretesa fiscale non può estinguersi per
prescrizione finché è in corso la procedura di tassazione, era stata dichiarata
in contrasto con l’art. 4 Cost. Nell’intento di colmare la lacuna esistente all’art.
30 LIMVI, la Camera di diritto tributario ha allora stabilito il termine di
prescrizione quinquennale, riprendendolo dall’art. 37, che si riferisce alla
prescrizione dell’azione penale. Pertanto nel caso di specie, ritenuto che dopo
l’intimazione della tassazione avvenuta l’8 novembre 1985, entro il termine di
prescrizione assoluto di 5 anni non è stata emessa una decisione definitiva, il
diritto di tassare è caduto in prescrizione.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
18 aprile 1996 dello __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 81 LEF
pronuncia
-
L’appello
18 aprile 1996 dello __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
dello __________, che rifonderà a __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Ufficio registri di Locarno
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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