Provisional debt enforcement only for annual cap under acknowledgment of debt

14.1996.32Altro tribunale22 nov 1996Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The creditor obtained provisional dismissal of the debtor’s opposition to a debt collection based on a 28 January 1992 employment bonus agreement. The first instance accepted the full claimed amount of CHF 64,464.55, but on appeal the debtor argued that the CHF 5,000 cap in the agreement referred to the entire year, not each month. The appellate court held that the agreement was an acknowledgment of debt only to the extent of a yearly maximum of CHF 5,000, because the summary procedure cannot resolve ambiguous contractual meaning. The appeal was therefore partly allowed and the dismissal reduced to CHF 20,000 plus interest, with costs apportioned according to partial success.

Massima Omnilex

Art. 82 LEF; acknowledgment of debt by private document; objectifiably determinable amount; ambiguous contractual clause. An acknowledgment of debt may also result from a set of documents if, taken together, they establish a debt for a sum certain or at least objectively determinable. In provisional opposition proceedings, the judge may not interpret an unclear declaration by exploring its true contractual meaning where several interpretations remain plausible; that task belongs to the ordinary trial court (consid. 1). Where a bonus clause provides for 1% of turnover paid monthly but is unclear as to whether a CHF 5,000 cap applies per month or per year, the clause can serve as debt acknowledgment only for the interpretation that is clearly admitted by the text or conceded by the debtor. Costs are allocated according to the degree of success (consid. 2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.32

Data decisione, Autorità: 22.11.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00032

Lugano 22 novembre 1996 B/fc/gb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Giani (quest’ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 febbraio 1996 da


patr.


contro


patr.


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/8 gennaio 1996 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 marzo 1996 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interpopsta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 64’464.55 ed interessi al 5% dal 1. gennaio 1994.

  1. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 550.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 9 aprile 1996 ha chiesto la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 25 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto A. Con PE n. __________ del 2/8 gennaio 1996 dell’UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 64’464.55 oltre interessi al 7% dal 1. febbraio 1992, indicando quale titolo di credito: “Contratto 28.1.1992; premio dell’1% sulla cifra d’affari della __________ dovuto per il periodo 1.2.1992-30.9.1995”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. Nell’ambito di un contratto di lavoro concluso il 25 gennaio/1 febbraio 1992 (doc. B) le parti ha sottoscritto il 28 gennaio 1992 un accordo (doc. C) del seguente tenore:

“Egregio __________:


Nell’intento di incoraggiare il Direttore Tecnico ad agire al meglio delle Sue capacità, considerando le responsabilità che Gli competono, Le accordiamo un premio equivalente al 1% sulla cifra d’affari della nostra azienda, fornito mensilmente.

Premio che le verrà versato come sopra, sino ad un massimo di:

CHF 5’000.--


Questo contratto entra in vigore il 1.02.92 ed avrà durata per tutto il periodo del Suo impiego presso di noi”

Il procedente ha poi prodotto la documentazione concernente i bilanci e i conti economici per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 (doc. F, G, H e I). Con l’esecuzione in oggetto egli pretende la quota di premio pari all’1% sulla cifra d’affari dei predetti anni, ossia Fr. 5’000.-- per il 1992 (cifra d’affari: Fr. 570’970.15), Fr. 14’037.80 per il 1993 (cifra d’affari: Fr. 1’403’777.23), Fr. 20’291.60 per il 1994 (cifra d’affari: Fr. 2’029’157.52) e Fr. 25’135.15 per il 1995 (cifra d’affari: Fr. 2’513’513.71), complessivamente Fr. 64’464.55.

C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha contestato la validità della documentazione prodotta quale riconoscimento di debito per un importo preciso. Essa ha rilevato che questo importo non può essere determinato dal giudice sulla base dei documenti agli atti. La controparte deve far valere la propria pretesa in procedura ordinaria, nella quale può provare le modalità con cui il contratto è stato oggetto di novazione a seguito di ulteriori accordi intervenuti tra le parti.

D. Con sentenza 27 marzo 1996 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che l’insieme della documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La pretesa posta in esecuzione è stata ritenuta facilmente determinabile, considerato come l’importo relativo all’anno 1992 arrotondato in difetto a Fr. 5’000.-- può ovviare al fatto che l’entrata im vigore del premio dell’1% sia stata pattuita dal 1. febbraio 1992, per cui non può essere considerata come base la cifra d’affari per tutto il 1992. La prima giudice ha poi respinto la pretesa novazione fatta valere dall’escussa, non essendo stata suffragata da nessuna prova. Gli interessi sono stati concessi al tasso legale del 5% a decorrere dalla scadenza media delle singole mensilità, ossia dal 1. gennaio 1994.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. L’appellante ha rilevato che l’importo di Fr. 5’000.-- è da intendersi riferito all’intero anno e non mensilmente.

F. Con le sue osservazioni 25 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

Considerato

in diritto

1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331)

c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

d) Dall’esame dell’accordo doc. C risulta con chiarezza unicamente che la __________ si è impegnata a versare al procedente un premio equivalente all’1% sulla cifra d’affari della società, da fornire mensilmente. Non sufficientemente liquido appare invece il tenore dello stesso accordo in merito alla limitazione del premio, ossia se il pagamento fino ad un massimo di Fr. 5’000.-- era inteso per ogni mese oppure per l’anno intero. Ritenuto che la procedura di rigetto dell’opposizione non consente l’indagine volta a stabilire il reale significato di un testo che dà adito a diverse interpretazioni, il doc. C può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF unicamente per il premio di Fr. 5’000.-- inteso per un intero anno, come la __________ stessa ha riconosciuto con l’atto di appello. Di conseguenza avendo il procedente preteso i premi per gli anni dal 1992 al 1995, il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso limitatamenete a Fr. 20’000.-- oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 1994 quale scadenza media.

  1. L’appello 9 aprile 1996 delle __________, va quindi parzialmente accolto. La tassa di giustizia e l’indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

I. L’appello 9 aprile 1996 della __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 marzo 1996 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

“1. L’istanza 9 febbraio 1996 di __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE __________ del 2/8 gennaio 1996 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 20’000.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1994.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta per 1/3 a carico della __________ e per 2/3 a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ Fr. 185.-- quale parte di indennità.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.-- già anticipata dall’appellante, è per 1/3 a carico della __________ e per 2/3 a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ Fr. 185.-- quale parte d’indennità.

III. Intimazione:



Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementacknowledgment of debtprovisional dismissalcontract interpretationliquidated claimcost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the 28 January 1992 bonus agreement constituted a valid acknowledgment of debt under Art. 82 SchKG.

Decisione estratta

Yes, but only insofar as the agreement clearly acknowledged a yearly bonus capped at CHF 5,000.

Motivazione estratta

A debt acknowledgment may arise from several documents if the amount is determined or objectively determinable. The text here clearly promised 1% of turnover paid monthly, but the cap was ambiguous; the summary procedure cannot determine the real meaning of an ambiguous clause.

Questione giuridica chiave

Whether provisional dismissal should cover the full claimed amount of CHF 64,464.55.

Decisione estratta

No. The enforceable claim was limited to CHF 20,000 plus interest.

Motivazione estratta

Because the cap of CHF 5,000 was to be understood per year, the claimant could rely on the acknowledgment only for four years (1992-1995), not for the full turnover-based calculations asserted.

Questione giuridica chiave

How costs should be allocated after partial success on appeal.

Decisione estratta

Costs follow the degree of success, with one third borne by the debtor and two thirds by the creditor, and a corresponding indemnity ordered.

Motivazione estratta

The appellate court applied the usual cost-allocation rules based on relative defeat and success.

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