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Numero d'incarto:
14.1996.13
Data decisione, Autorità:
22.11.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00013
Lugano
22 novembre 1996 B/fp/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa, Giani (quest’ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali,
assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 dicembre
1995 da
patr. da: __________
contro
patr. da: __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 10/11 novembre1995 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 13/14 febbraio 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta
al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr.
3’300’000.-- ed interessi al 7% dal 9 ottobre 1995.
- La tassa di giustizia in Fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte
istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 3’000.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 26 febbraio 1996
ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza e in via subordinata
l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a Fr. 3’047’177 oltre
interessi al 5% dal 9 ottobre 1995, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 15 marzo 1996 la parte appellata si é opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto A. Con PE n. __________
del 10/11 novembre 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la
__________ per l’incasso di Fr. 3’300’000.-- oltre interessi al 7% dal 9
ottobre 1995, indicando quale titolo di credito: “Contratto di compravendita
immobiliare conc. la parcella __________, del 18 maggio 1995.” Interposta
tempestiva opposizione all’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un atto di compravendita immobiliare
sottoscritto dalle parti il 18 maggio 1995, di cui al rogito n. __________ del
notaio __________ (doc. B) relativo al mappale n. __________, con il quale è
stato tra l’altro pattuito:
“
..............
-
Il
prezzo è convenuto e stabilito in complessivi Fr. 3’300’000.- (....): esso sarà
pagato entro trenta giorni da oggi.
-
Nel
prezzo di vendita è compresa la cessione dei progetti già approvati per la
realizzazione di capannoni industriali. La venditrice garantisce che il
progetto potrà essere utilizzato senza dover effettuare ulteriori pagamenti al
progettista o dover rispettare diritti d’autore in punto al progetto e senza obbligo
di affidargli un ulteriore mandato o la direzione dei lavori.
-
(...)
-
Il
trapasso del possesso e della proprietà con oneri, vantaggi e rischi, avverrà
con l’iscrizione a registro fondiario, della qual cosa è incaricato il notaio
rogante che vi procederà non appena avrà ricevuto dalla venditrice conferma
scritta dell’avvenuto pagamento del prezzo.”
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha eccepito inadempienza contrattuale da parte
della venditrice poiché contrariamente alle sue assicurazioni, la licenza
edilizia non permettava la costruzione di uno stabile industriale come
assicurato nel contratto doc. B. La debitrice ha poi sollevato l’eccezione di
compensazione con l’importo di Fr. 252’823.--, avendo dovuto incaricare un
architetto di procedere all’allestimento di un progetto per la costruzione di
un capannone industriale, come doveva essere garantito dalla creditrice. Essa
ha inoltre contestato il tasso d’interesse richiesto superiore a quello legale
del 5%.
D. Con
sentenza 13/14 febbraio 1996 la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che con la
firma del contratto di compravendita doc. B la __________ si è espressamente
riconosciuta debitrice nei confronti della procedente dell’importo di Fr.
3’300’000.-- senza riserva alcuna. La prima giudice non ha ritenuto verosimile
che vi sia stata inadempienza contrattuale da parte della venditrice, dal
tenore del contratto di compravendita non emergendo infatti che la sua conclusione
fosse subordinata alla presentazione del progetto e all’ottenimento della
licenza di costruzione. Il significato della garanzia data dalla procedente, di
cui al punto n. 3 dell’atto notarile, va ricondotto unicamente al fatto che il
progetto poteva essere utilizzato senza dovere effettuare ulteriori pagamenti
al progettista o dover rispettare diritti d’autore. Essa ha poi rilevato che le
contestazioni dell’escussa di fronte all’apparente chiarezza del rogito sono di
pertinenza del giudice del merito, e non sono idonee a infirmare la validità
del riconoscimento di debito in oggetto. Infine è stata respinta l’eccezione di
compensazione, non essendo assodato, per i predetti motivi, che i costi della
nuova domanda di costruzione siano da imputare alla procedente. In sede
pretorile è stato riconosciuto il tasso richiesto del 7%, poiché fra
commercianti si giustifica un tasso fino all’8.5%.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 15 marzo 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con
allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
G. Con
scritto 17 luglio 1996 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato che il 7
maggio 1996 il Comune di __________ ha concesso la licenza edilizia chiesta
dalla __________. Questa ha versato in data 16 luglio 1996 alla creditrice Fr.
3’050’000.-- (doc. B1), pari all’importo contrattuale, dedotta la somma di Fr.
250’000.-- per le spese di progettazione per l’ottenimento della licenza e per
la garanzia dell’edificabilità del fondo per gli scopi della debitrice.
Considerato
in diritto 1. Ex art. 321 cpv. 1
lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti,
prove ed eccezioni. Pertanto lo scritto 17 luglio 1996 inoltrato dalla
__________ non può essere considerato. Tuttavia nella prosecuzione
dell’esecuzione dovrà essere tenuto conto dell’importo già versato dalla
debitrice.
2.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Dal
tenore del contratto di compravendita doc. B emerge in modo chiaro ed
esplicito, senza che vi sia necessità d’interpretazione alcuna, che l’escussa,
per l’acquisto della part. n. __________ RFD di __________ si è obbligata a
pagare alla venditrice Fr. 3’300’000.-- e che in questo prezzo era compresa la
cessione del progetto già approvato per la realizzazione di capannoni
industriali. Il pagamento del prezzo d’acquisto non era tuttavia subordinato a
nessuna condizione. La venditrice ha infatti unicamente garantito che il
progetto poteva essere utilizzato senza dover effettuare ulteriori pagamenti al
progettista o dovere rispettare diritti d’autore in merito al progetto.
L’acquirente non era inoltre obbligata ad affidare al progettista un ulteriore
mandato o la direzione lavori. Il doc. B costituisce pertanto in linea di
principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
3.a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n.
44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Contrariamente
a quanto sostenuto dall’appellante dal contratto di compravendita non emerge
nessuna garanzia della venditrice in merito all’ottenimento della licenza
edilizia per la costruzione di un immobile industriale. Che l’escussa sia
venuta a conoscenza solo dopo la firma del contratto, del fatto che la licenza
non permetteva la costruzione del tipo di stabile industriale da lei previsto,
nulla cambia alla fattispecie, il contratto di compravendita non contenendo
nessuna assicurazione in tal senso. L’appellante d’altro canto non ha fornito
altri riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che vi sia stata
inadempienza contrattuale da parte della creditrice.
4.a) Incombe
all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la
compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del
suo credito (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit. § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può
opporre in compensazione un credito ancorchè contestato, che egli ha contro il
procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il
credito opposto in compensazione sia reso attendibile (cfr. Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 p. 80).
b) Come
rilevato in precedenza l’appellante non ha reso verosimile che vi sia stata
inadempienza contrattuale da parte della venditrice, ritenuto che il pagamento
del prezzo di acquisto non era subordinato alla presentazione del progetto e
alla concessione della licenza edilizia. Pertanto i costi sopportati dalla
__________ per l’allestimento di nuovi progetti e l’inoltro di una nuova
domanda di costruzione non possono essere imputati alla procedente e di
conseguenza non possono essere posti in compensazione con la sua pretesa.
L’eccezione di compensazione va pertanto respinta.
- Il
contratto 18 maggio 1995 (doc. B) costituisce pertanto valido riconoscimento di
debito ex art. 82 LEF.
Ex
art. 104 cpv. 1 CO in debitore in mora al pagamento di una somma di denaro deve
pagare gli intererssi moratori del cinque per cento all’anno.
Secondo
il cpv. 3 fra commercianti, finchè nel luogo del pagamento lo sconto bancario
ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi
moratori in questa più elevata misura.
In
caso, nonostante si tratti di un contratto tra commercianti, essendo ambedue le
parti iscritte a RC, va applicato il tasso legale del 5%, il tasso di sconto
bancario ordinario non essendo dato notorio, con decorrenza dal 9 ottobre 1995
(cfr. lettera 28 settembre 1995, doc. L).
- L’appello
26 febbraio 1996 va quindi parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità
seguono la pressochè totale soccombenza dell’escussa (art. 51, 54, 67 e 68
OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 82 LEF
pronuncia I. L’appello 26 febbraio 1996
delle __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 febbraio 1996 della Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
28 dicembre 1995 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza
l’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/11 novembre 1995 dell’UE di
Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 3’300’000.-- oltre
interessi al 5% dal 9 ottobre 1995.
- La
tassa di giustizia di Fr. 1’000.--, già anticipata dalla parte istante, è a
carico della parte convenuta, che rifonderà alla controparte Fr. 3’000.-- a
titolo di indennità”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’500.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr.
3’000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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