Provisional debt release based on real estate sale contract

14.1996.13Altro tribunale22 nov 1996Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor appealed against provisional debt release granted on a real-estate sale contract for CHF 3.3 million plus 7% interest. The appellate court held that the contract itself was a valid acknowledgment of debt under Art. 82 SchKG, because the payment obligation was clear and unconditional. The debtor failed to make credible any breach by the seller regarding the building permit or project approval, and the asserted set-off for redesign costs was therefore rejected. The appeal was only partially successful because default interest was reduced to the statutory 5% from 9 October 1995. The lower court decision was modified accordingly, and costs followed the debtor’s near-total defeat.

Massima Omnilex

Art. 82 SchKG; recognition of debt in a private deed and provisional debt release: a contract constitutes a valid acknowledgment of debt if it contains an explicit, unequivocal obligation to pay a determinate or objectively determinable sum without unilateral modification. In provisional debt release proceedings, the debtor must immediately render credible objections that are apt to defeat the acknowledgment; mere assertions are insufficient. Set-off is admissible only if the counterclaim and its basis and amount are rendered credible. Where no higher default interest is justified by proof of the relevant commercial discount rate, the statutory rate of 5% under Art. 104 CO applies (consid. 2-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.13

Data decisione, Autorità: 22.11.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00013

Lugano 22 novembre 1996 B/fp/gb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa, Giani (quest’ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 dicembre 1995 da


patr. da: __________

contro


patr. da: __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/11 novembre1995 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13/14 febbraio 1996 ha così pronunciato:

“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 3’300’000.-- ed interessi al 7% dal 9 ottobre 1995.

  1. La tassa di giustizia in Fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 3’000.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 26 febbraio 1996 ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a Fr. 3’047’177 oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 1995, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 15 marzo 1996 la parte appellata si é opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto A. Con PE n. __________ del 10/11 novembre 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 3’300’000.-- oltre interessi al 7% dal 9 ottobre 1995, indicando quale titolo di credito: “Contratto di compravendita immobiliare conc. la parcella __________, del 18 maggio 1995.” Interposta tempestiva opposizione all’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su un atto di compravendita immobiliare sottoscritto dalle parti il 18 maggio 1995, di cui al rogito n. __________ del notaio __________ (doc. B) relativo al mappale n. __________, con il quale è stato tra l’altro pattuito:

..............

  1. Il prezzo è convenuto e stabilito in complessivi Fr. 3’300’000.- (....): esso sarà pagato entro trenta giorni da oggi.

  2. Nel prezzo di vendita è compresa la cessione dei progetti già approvati per la realizzazione di capannoni industriali. La venditrice garantisce che il progetto potrà essere utilizzato senza dover effettuare ulteriori pagamenti al progettista o dover rispettare diritti d’autore in punto al progetto e senza obbligo di affidargli un ulteriore mandato o la direzione dei lavori.

  3. (...)

  4. Il trapasso del possesso e della proprietà con oneri, vantaggi e rischi, avverrà con l’iscrizione a registro fondiario, della qual cosa è incaricato il notaio rogante che vi procederà non appena avrà ricevuto dalla venditrice conferma scritta dell’avvenuto pagamento del prezzo.”

C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha eccepito inadempienza contrattuale da parte della venditrice poiché contrariamente alle sue assicurazioni, la licenza edilizia non permettava la costruzione di uno stabile industriale come assicurato nel contratto doc. B. La debitrice ha poi sollevato l’eccezione di compensazione con l’importo di Fr. 252’823.--, avendo dovuto incaricare un architetto di procedere all’allestimento di un progetto per la costruzione di un capannone industriale, come doveva essere garantito dalla creditrice. Essa ha inoltre contestato il tasso d’interesse richiesto superiore a quello legale del 5%.

D. Con sentenza 13/14 febbraio 1996 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che con la firma del contratto di compravendita doc. B la __________ si è espressamente riconosciuta debitrice nei confronti della procedente dell’importo di Fr. 3’300’000.-- senza riserva alcuna. La prima giudice non ha ritenuto verosimile che vi sia stata inadempienza contrattuale da parte della venditrice, dal tenore del contratto di compravendita non emergendo infatti che la sua conclusione fosse subordinata alla presentazione del progetto e all’ottenimento della licenza di costruzione. Il significato della garanzia data dalla procedente, di cui al punto n. 3 dell’atto notarile, va ricondotto unicamente al fatto che il progetto poteva essere utilizzato senza dovere effettuare ulteriori pagamenti al progettista o dover rispettare diritti d’autore. Essa ha poi rilevato che le contestazioni dell’escussa di fronte all’apparente chiarezza del rogito sono di pertinenza del giudice del merito, e non sono idonee a infirmare la validità del riconoscimento di debito in oggetto. Infine è stata respinta l’eccezione di compensazione, non essendo assodato, per i predetti motivi, che i costi della nuova domanda di costruzione siano da imputare alla procedente. In sede pretorile è stato riconosciuto il tasso richiesto del 7%, poiché fra commercianti si giustifica un tasso fino all’8.5%.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede.

F. Con osservazioni 15 marzo 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

G. Con scritto 17 luglio 1996 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato che il 7 maggio 1996 il Comune di __________ ha concesso la licenza edilizia chiesta dalla __________. Questa ha versato in data 16 luglio 1996 alla creditrice Fr. 3’050’000.-- (doc. B1), pari all’importo contrattuale, dedotta la somma di Fr. 250’000.-- per le spese di progettazione per l’ottenimento della licenza e per la garanzia dell’edificabilità del fondo per gli scopi della debitrice.

Considerato

in diritto 1. Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Pertanto lo scritto 17 luglio 1996 inoltrato dalla __________ non può essere considerato. Tuttavia nella prosecuzione dell’esecuzione dovrà essere tenuto conto dell’importo già versato dalla debitrice.

2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

c) Dal tenore del contratto di compravendita doc. B emerge in modo chiaro ed esplicito, senza che vi sia necessità d’interpretazione alcuna, che l’escussa, per l’acquisto della part. n. __________ RFD di __________ si è obbligata a pagare alla venditrice Fr. 3’300’000.-- e che in questo prezzo era compresa la cessione del progetto già approvato per la realizzazione di capannoni industriali. Il pagamento del prezzo d’acquisto non era tuttavia subordinato a nessuna condizione. La venditrice ha infatti unicamente garantito che il progetto poteva essere utilizzato senza dover effettuare ulteriori pagamenti al progettista o dovere rispettare diritti d’autore in merito al progetto. L’acquirente non era inoltre obbligata ad affidare al progettista un ulteriore mandato o la direzione lavori. Il doc. B costituisce pertanto in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

b) Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante dal contratto di compravendita non emerge nessuna garanzia della venditrice in merito all’ottenimento della licenza edilizia per la costruzione di un immobile industriale. Che l’escussa sia venuta a conoscenza solo dopo la firma del contratto, del fatto che la licenza non permetteva la costruzione del tipo di stabile industriale da lei previsto, nulla cambia alla fattispecie, il contratto di compravendita non contenendo nessuna assicurazione in tal senso. L’appellante d’altro canto non ha fornito altri riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che vi sia stata inadempienza contrattuale da parte della creditrice.

4.a) Incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit. § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito ancorchè contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80).

b) Come rilevato in precedenza l’appellante non ha reso verosimile che vi sia stata inadempienza contrattuale da parte della venditrice, ritenuto che il pagamento del prezzo di acquisto non era subordinato alla presentazione del progetto e alla concessione della licenza edilizia. Pertanto i costi sopportati dalla __________ per l’allestimento di nuovi progetti e l’inoltro di una nuova domanda di costruzione non possono essere imputati alla procedente e di conseguenza non possono essere posti in compensazione con la sua pretesa. L’eccezione di compensazione va pertanto respinta.

  1. Il contratto 18 maggio 1995 (doc. B) costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

Ex art. 104 cpv. 1 CO in debitore in mora al pagamento di una somma di denaro deve pagare gli intererssi moratori del cinque per cento all’anno.

Secondo il cpv. 3 fra commercianti, finchè nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura.

In caso, nonostante si tratti di un contratto tra commercianti, essendo ambedue le parti iscritte a RC, va applicato il tasso legale del 5%, il tasso di sconto bancario ordinario non essendo dato notorio, con decorrenza dal 9 ottobre 1995 (cfr. lettera 28 settembre 1995, doc. L).

  1. L’appello 26 febbraio 1996 va quindi parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la pressochè totale soccombenza dell’escussa (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 82 LEF

pronuncia I. L’appello 26 febbraio 1996 delle __________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 febbraio 1996 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

“1. L’istanza 28 dicembre 1995 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/11 novembre 1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 3’300’000.-- oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 1995.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 1’000.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, che rifonderà alla controparte Fr. 3’000.-- a titolo di indennità”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 3’000.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

provisional debt releaseacknowledgment of debtset-offdefault interestreal estate sale contractcommercial partiesbuilding permitsummary proceedings

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the sale contract constitutes a written acknowledgment of debt under Art. 82 SchKG.

Decisione estratta

Yes. The contract clearly and unambiguously bound the debtor to pay CHF 3,300,000, which was easily determinable and unconditional.

Motivazione estratta

A valid acknowledgment of debt requires an explicit, unequivocal promise to pay a determinable sum. The contract met that standard.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor made credible contractual defenses based on alleged non-performance regarding building permit and project usability.

Decisione estratta

No. The contract contained no guarantee that a building permit for the planned industrial building would be granted; only usability of the project without further payments or copyright issues was guaranteed.

Motivazione estratta

For provisional debt release, objections must be immediately substantiated with objective indications. The debtor offered none beyond assertions.

Questione giuridica chiave

Whether set-off for project and redesign costs could defeat provisional debt release.

Decisione estratta

No. Since no breach by the creditor was made credible, the claimed redesign and permit costs could not be attributed to her and therefore could not be set off.

Motivazione estratta

Set-off requires a credible counterclaim and its basis and amount. Those prerequisites were not shown.

Questione giuridica chiave

Which default interest rate applies: contractual 7% or statutory 5%.

Decisione estratta

The statutory default interest rate of 5% applies from 1995-10-09.

Motivazione estratta

Although both parties were entered in the commercial register, the ordinary bank discount rate was not shown as notoriously above 5%, so the legal rate governs.

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