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14.1996.12 ΓÇó Appeal declared null for missing formal requirements
14.1996.12Altro tribunale8 mar 1996Inadmissible
The appellate chamber of the Ticino Court of Appeal, Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber, held that the appeal against the Lugano District Court judgment was null because the filing lacked both the prayer for relief and the factual and legal grounds required by Art. 309 CPC. Since the document was only a bare notice of appeal, the court did not notify the respondent for observations. The appeal was declared null, and the appellant was ordered to pay the justice fee of CHF 180.
Art. 309 CPC; formal requirements of the appeal and nullity for non-compliance: the appeal must contain the requests for relief and the factual and legal grounds on which it rests. A filing that merely indicates an intention to challenge the judgment, without any substantive prayer or reasons, is manifestly insufficient and entails nullity ex lege pursuant to Art. 309 para. 5 CPC. If the appeal is manifestly deficient, the court may dispense with service on the opposing party under Art. 313bis CPC.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.12
Data decisione, Autorità: 08.03.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00012
Lugano 8 marzo 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 dicembre 1995 da
rappr. dal __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 febbraio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 26 febbraio 1996;
esaminati atti e documenti,
considerato
in fatto e in diritto
che con sentenza 15 febbraio 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Comune di __________;
che con atto 26 febbraio 1996 __________ si è aggravato contro il pronunciato pretorile nei termini che seguono:
“con la presente inoltro ricorso alla sopracitata sentenza, incarto no. EF.__________
Con la massima stima”
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
che l’appellazione si riduce alla semplice comunicazione di impugnazione, tanto irrituale quanto inconcludente;
che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
per questi motivi,
richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
PRONUNCIA
L’appello 26 febbraio 1996 di __________, è dichiarato nullo.
La tassa di giustizia di Fr. 180.-- è a carico di __________.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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