Appeal struck out after withdrawal; costs against appellant

14.1996.110Altro tribunale10 giu 1997Withdrawn

Sintesi

In summary debt-enforcement proceedings, the Communione dei Comproprietari appealed the Lugano Pretura's refusal of provisional objection removal. Before the appellate court, the appellant withdrew the appeal. The court therefore struck the appeal from the docket. Applying settled case law on costs when a proceeding is rendered moot by one party, it held that the appellant must bear the judicial fee. No compensation was awarded because the respondent filed no observations.

Regest

Appellate procedure; withdrawal of appeal and costs consequences in moot proceedings. Where the appellant withdraws the appeal and thereby renders the case devoid of object, the appeal is struck from the roll. Absent an agreement between the parties on a different allocation, the party causing the mootness is deemed unsuccessful for purposes of costs and bears the judicial fee; no party compensation is awarded if the respondent has not submitted observations (consid. 3a).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.110

Data decisione, Autorità: 10.06.1997, CEF

Incarto n. 14.96.00110

Lugano 10 giugno 1997/B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 ottobre 1996 da

Comunione dei Comproprietari del __________ patr. da: avv. __________

contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/3 ottobre 1996 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26/27 novembre 1996 ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

  1. La tassa di giustizia in fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- a titolo di indennità”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 6 dicembre 1996 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 9 aprile 1997 (recte: 6 giugno 1997) il patrocinatore dell’appellante ha comunicato il ritiro dell’appello da parte della sua mandante;

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

considerato che nessuna comunicazione in merito è pervenuta a questa Camera, per cui la tassa di giustizia resta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni;

pronuncia

  1. L’appello 6 dicembre 1996 della Comunione dei comproprietari del __________, è stralciato dai ruoli per desistenza.

  2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della Comunione dei comproprietari del __________

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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