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14.1996.110 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal; costs against appellant
14.1996.110Altro tribunale10 giu 1997Withdrawn
In summary debt-enforcement proceedings, the Communione dei Comproprietari appealed the Lugano Pretura's refusal of provisional objection removal. Before the appellate court, the appellant withdrew the appeal. The court therefore struck the appeal from the docket. Applying settled case law on costs when a proceeding is rendered moot by one party, it held that the appellant must bear the judicial fee. No compensation was awarded because the respondent filed no observations.
Appellate procedure; withdrawal of appeal and costs consequences in moot proceedings. Where the appellant withdraws the appeal and thereby renders the case devoid of object, the appeal is struck from the roll. Absent an agreement between the parties on a different allocation, the party causing the mootness is deemed unsuccessful for purposes of costs and bears the judicial fee; no party compensation is awarded if the respondent has not submitted observations (consid. 3a).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.110
Data decisione, Autorità: 10.06.1997, CEF
Incarto n. 14.96.00110
Lugano 10 giugno 1997/B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 ottobre 1996 da
Comunione dei Comproprietari del __________ patr. da: avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/3 ottobre 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26/27 novembre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 6 dicembre 1996 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 9 aprile 1997 (recte: 6 giugno 1997) il patrocinatore dell’appellante ha comunicato il ritiro dell’appello da parte della sua mandante;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
considerato che nessuna comunicazione in merito è pervenuta a questa Camera, per cui la tassa di giustizia resta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni;
pronuncia
L’appello 6 dicembre 1996 della Comunione dei comproprietari del __________, è stralciato dai ruoli per desistenza.
La tassa di giustizia di fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della Comunione dei comproprietari del __________
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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