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Numero d'incarto:
14.1996.105
Data decisione, Autorità:
10.03.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00105
Lugano
10 marzo 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 settembre
1996 da
rappr.
da__________ __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 17 maggio/5 luglio 1996 dell'UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Lugano con sentenza 29/30 ottobre 1996 ha così
deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'avv. __________ che con atto 11
novembre 1996 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e
ripetibili;
con
osservazioni 13 dicembre 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 28 novembre/3 dicembre 1996 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 17 maggio/5 luglio 1996 dell'UEF di Locarno __________ (in
seguito __________) ha escusso __________ per l'incasso di fr. 65'198.45 oltre
interessi, indicando quale titolo di credito 2 contratti di locazione e gli
interessi di mora sulla garanzia e sulle pigioni scadute. L'escusso ha
interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su due contratti di locazione 27 luglio 1995
(doc. 2 e 3) concernenti due distinti enti siti nello stesso stabile con una
pigione mensile di fr. 2'900.-- ciascuno ed un deposito di garanzia di pari
importo.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha sollevato l'eccezione di imperfetto adempimento
contrattuale e di abuso di diritto. Una parte della pigione pattuita avrebbe
dovuto coprire presunti debiti e ciò "allo scopo di aggirare la
legislazione e la protezione che in essa è contenuta in favore degli
inquilini". I presunti debiti poi nulla avrebbero a che fare con la
locazione, da ultimo la somma posta in esecuzione non sarebbe sufficientemente
deducibile dai contratti di locazione.
D. Con
sentenza 29/30 ottobre 1996 il Pretore di Lugano ha rigettato in via
provvisoria l'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Locarno ravvisando la
qualità di riconoscimento di debito dei due contratti di locazione per l'intera
somma posta in esecuzione. Non ha ritenuto verosimile l'eccezione del debitore
visto che l'asserito imperfetto adempimento contrattuale è comunque questione
di merito e che le contestazioni dedotte dalla convenzione extragiudiziaria
risultano infondate.
E. Con
appello 11 novembre 1996 __________ postula la reiezione dell'istanza
sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere una decisione
tenendo conto pure degli atti di un altro incarto pendente tra le stesse parti
e discusso in pretura lo stesso giorno di quello qui in esame. Sarebbero poi
stati totalmente ignorati i difetti ampiamente documentati dall'appellante.
F. Con
osservazioni 13 dicembre 1996 l'appellata contesta la tempestività
dell'appello. Ritiene che non debbano essere considerati gli atti di altri
incarti e specifica che la somma richiesta si compone del deposito di garanzia
per i due contratti e delle pigioni da agosto 1995 a maggio 1996. Contesta la
verosimiglianza della presunta inadempienza contrattuale, mai sollevata in
precedenza dall'inquilino.
Considerato
in diritto
- La
sentenza impugnata è stata notificata a__________. __________ a __________,
l'ufficio postale __________ l'ha poi fatta proseguire per __________ dove è
stata intimata il 4 novembre 1996 (cfr. timbro sulla busta di spedizione
prodotta con l'atto di appello). Il gravame 11 novembre 1996 risulta quindi
tempestivo.
2.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Per
costante giurisprudenza un contratto di locazione debitamente sottoscritto
costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute a condizione che il
locatore abbia regolarmente messo a disposizione l'ente locato (cfr. Panchaud/ Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 74, 75, pag. 190 e 195). In concreto i due
contratti di locazione 27 luglio 1995 rappresentano un valido riconoscimento di
debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.
3.a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Se
l'ente locato viene consegnato con dei difetti che ne diminuiscono notevolmente
l'idoneità all'uso cui è destinato, il conduttore può lo stesso accettare
l'oggetto della locazione e far valere i diritti che gli competerebbero in caso
di difetti sopravvenuti successivamente (cfr. art. 258 cpv. 2 CO). Egli ha
diritto, in particolare, alla riduzione della pigione da quando il locatore è
venuto a conoscenza del difetto fino alla sua eliminazione, ciò
indipendentemente dal deposito o meno della pigione ex art. 259g CO durante
quel periodo (cfr. art. 259d; Roger Weber/Peter Zihlmann in Commentario basilese,
Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 1 ss. e 10 ad art.
259d CO).
c) In
concreto dalla documentazione prodotta dall'escusso nell'ambito dell'incarto
EF.96.2860 (doc. 1, da considerare siccome richiamata dallo stesso __________)
emerge che gli enti locati si trovano in una situazione piuttosto precaria. Sui
contratti di locazione figura però espressamente che "in considerazione
dello stato dello stabile, che dal 1993 i conduttori conoscono perfettamente, e
che accettano senza riserva alcuna, il locatore non potrà essere chiamato a
rispondere per migliorie o difetti della casa locata". Lo stato di
deperimento dell'immobile, conosciuto ed accettato dall'inquilino al momento
della sottoscrizione del contratto, non può quindi servirgli per contrastare la
legittima richiesta di pagamento dei canoni scaduti. Siccome non è stato asserito
che i difetti dell'immobile si sono palesati dopo l'inizio del rapporto di
locazione l'eccezione di imperfetto adempimento va respinta poiché non resa
verosimile.
d) Nemmeno
un abuso di diritto è stato reso verosimile. Ad onor del vero risulta arduo
comprendere dove risiederebbe il comportamento abusivo dell'appellata. Non già
nell'aver stipulato la convenzione extragiudiziaria 1° settembre 1995 (doc. 4)
che prevede la dilazione di un debito del____________________ e la
conglobazione delle singole rate nei canoni di locazione. Questo modo di
procedere, sottoscritto da entrambe le parti non è certo abusivo e non pare
aggirare la legislazione a protezione degli inquilini, come sostenuto
dall'appellante. Non è nemmeno verosimile una sproporzione manifesta tra
pigione e prestazione del locatore, ritenuto che buona parte della prima (Fr.
3'917.--, cfr. doc. 4 n. 1) andava a coprire un debito di altra natura. L'art.
21 CO, cui l'appellante sembra far riferimento, non sarebbe comunque
applicabile a causa del mancato ossequio del termine annuale.
- L’appello
11 novembre 1996 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
82 LEF, 21, 258 ss. CO
pronuncia
-
L’appello
11 novembre 1996 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________,
Fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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