Territorial jurisdiction for concordat moratorium depends on debtor’s Swiss place of execution

14.1996.101Altro tribunale24 feb 1997Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the Bellinzona Pretore’s refusal to hear her request for a four-month concordat moratorium, arguing that Ticino property and prior domicile created jurisdiction and that a suspension of enforcement sales should be granted on appeal. The appellate chamber held that territorial jurisdiction for summary LEF proceedings lies at the debtor’s Swiss place of execution, which for a natural person corresponds to Swiss domicile. Because the appellant was domiciled in Italy, the request was inadmissible. The new suspension request was also inadmissible as a prohibited nova on appeal. The appeal was dismissed and a CHF 300 court fee was imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 46, 293 ff. LEF; compétence ratione loci pour la demande de moratoire concordataire: les procédures sommaires de la LP sans for exclusif doivent être introduites devant le juge du lieu de l’exécution en Suisse; pour la personne physique, ce lieu correspond au domicile. L’existence de biens immobiliers en Suisse n’engendre pas un for de poursuite durable, ni le domicile antérieur en Suisse un droit acquis à la pérennisation du for. En appel selon l’art. 307 LEF, l’absence de règle fédérale sur les nova conduit à appliquer les règles cantonales d’appel, qui excluent l’allégation de faits, moyens et exceptions nouveaux; une demande de suspension soulevée pour la première fois en appel est irrecevable.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.101

Data decisione, Autorità: 24.02.1997, CEF

Incarto n. 14.96.00101

Lugano 24 febbraio 1997 /FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

-quale Autorità superiore dei concordati-

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza di moratoria concordataria per concordato ordinario 21 ottobre 1996 alla Pretura del Distretto di Bellinzona da


patr. dall'avv. __________

chiedente la concessione di una moratoria concordataria di quattro mesi;

richiamata la sentenza 31 ottobre 1996 del Pretore che ha dichiarato irricevibile l’istanza per carenza di competenza ratione loci;

sentenza tempestivamente dedotta in appello da


con atto 4 novembre 1996 chiedente la riforma del giudizio pretorile con conseguente concessione della moratoria concordataria, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell'UEF di Bellinzona è stato fissato per il __________ l'incanto dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà di __________ __________, con residenza di lavoro a


B. Con istanza 21 ottobre 1996 __________ ha chiesto di essere messa al beneficio di una moratoria concordataria di quattro mesi.

C. Il Pretore, accertato che l'istante è domiciliata in Italia, ha dichiarato irricevibile la domanda di concordato per carenza di competenza ratione loci.

D. Con tempestivo appello __________ insiste per la concessione della moratoria, atteso che:

  • è "attualmente domiciliata a __________, mentre il suo luogo di lavoro è a

  • "è proprietaria di beni immobili __________, suo precedente domicilio e può quindi essere escussa nel luogo dove si trovano gli immobili, anche se limitatamente ai crediti ipotecari (art. 51 cpv.2 LEF)";

  • il caso è simile a quello in cui la CEF ha ammesso la sua competenza, benché l'istante avesse domicilio all'estero (Rep 1992, p.310 s.);

  • in Italia una persona fisica non può ottenere il beneficio del concordato.

Considerato

in diritto:

  1. Tutte le procedure sommarie della LEF, compresa la domanda di moratoria, per le quali non è previsto un foro esclusivo devono essere proposte davanti al giudice del luogo dell'esecuzione. La competenza territoriale è quella del luogo dell'esecuzione in Svizzera del debitore istante (art. 46 LEF; DTF 68 I 195; CEF 14 aprile 1992 nel concordato H. M.-F. cons.3, in: Rep 1992, p.311): il giudice competente a concedere la moratoria concordataria a una società anonima avente sede in un Cantone confederato è quello della sede principale, essendo irrilevante che i debiti dipendano dall'attività della succursale (CEF 26 marzo 1982 nel concordato Confidentia Fiduciaire SA cons.4, in: Rep 1983, p.163 s.).

  2. La procedura concordataria presuppone la formulazione della domanda di moratoria al giudice del luogo dell'esecuzione che, per una persona fisica come nel caso di specie, corrisponde al luogo del suo domicilio (art. 46 cpv.1 LEF).

  3. Come ammesso dall'appellante, __________ è domiciliata a __________, mentre il suo luogo di lavoro è __________: nel Ticino, nel circondario dell'UEF di Bellinzona, vi sono solo tre fondi di sua proprietà (due a __________ e uno a __________).

Ne consegue che la domanda di moratoria, come rettamente rilevato dal Pretore di Bellinzona, è irricevibile per carenza di competenza ratione loci.

  1. L'appellante assevera che il caso sarebbe simile a quello in cui la CEF ha ammesso la sua competenza, benché l'istante avesse domicilio all'estero (Rep 1992, p.310 s.).

Se __________ avesse non solo citato ma anche letto il riferimento giurisprudenziale, si sarebbe facilmente accorta che il precedente invocato va nell'esatta direzione del giudizio pretorile, atteso che al cons.3 a p.311 si dice espressamente:

"Sulle incertezze emerse sul domicilio di M.-F., che meritano approfondimento tanto da parte del commissario che del primo giudice (per evitare che la procedura concordataria divenga un inutile esercizio giurisdizionale, sterilmente oneroso tanto per il debitore che per i creditori), va rilevato che la competenza ratione loci è quella del luogo dell'esecuzione in Svizzera del debitore istante.

Se il primo giudice, dopo aver concesso la moratoria senza aver approfondito il presupposto processuale della sua competenza territoriale, constata la sua incompetenza ratione loci, è di tutta evidenza che potrà allora immediatamente revocare la moratoria concessa per errore (Rep. 1983, p.163 s.)".

  1. L'art. 50 LEF vale solo quale possibilità di escutere in Svizzera debitori domiciliati all'estero; lo stesso vale per l'art. 51 cpv.2 LEF, nei limiti rettamente indicati dal primo giudice (crediti ipotecari).

  2. Il precedente domicilio nel Cantone Ticino non conferisce alcun diritto acquisito di perpetuazione del foro esecutivo.

  3. La pretesa violazione dell'art. 4 Cost. per il fatto che "negando la possibilità di chiedere presso i tribunali svizzeri la procedura concordataria, all'appellante verrebbe compromessa ogni e qualsiasi possibilità di ricostruirsi un assetto economico che le permetta di avere un futuro normale" è, per usare un eufemismo, ai limiti del temerario.

  4. L'appellante ha chiesto, per la prima volta in appello, la sospensione delle esecuzioni n. __________ e __________ giunte allo stadio della vendita ai pubblici incanti.

Per

l'art. 388 cpv.1 CPC valgono per il ricorso secondo l'art. 307 LEF, in mancanza

di una normativa di diritto federale sull'ammissibilità di nova, le norme

dedotte dagli art. 307 ss. CPC e segnatamente l'art. 321 cpv.1 lett.b CPC che

esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed

eccezioni (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto,

in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Lugano

1986, p.153 e nota 214, con riferimento alle sentenze CEF 28 agosto 1995 in re

  1. R. SA cons.3b, CEF 2 giugno 1995 in re H. J. S., CEF 24 novembre 1994 in re
  2. V. cons.4, CEF 2 agosto 1993 in re F. SA e CEF 24 marzo 1989 in re L. SA,

in: Rep 1990 p.313 cons.5; d'altro avviso, ma errato perché riferito a

giurisprudenza superata, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato,

Lugano, 1993, n.15 ad art. 388).

La domanda di sospensiva è pertanto irricevibile.

  1. Ne consegue la reiezione del gravame, in quanto ricevibile, con il carico all'appellante della tassa di giustizia.

Richiamati gli art. 46 ss. e 293 ss. LEF,

PRONUNCIA

  1. L'appello 4 novembre 1996 __________, è respinto, in quanto ricevibile.

  2. La tassa di giustizia in Fr. 300.-- è a carico __________.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione a: UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale Autorità superiore dei concordati

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

territorial jurisdictionconcordat moratoriumplace of executiondomicilenova on appealsummary proceedingscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Bellinzona court had territorial jurisdiction to hear the moratorium request

Decisione estratta

No. For summary LEF proceedings without exclusive forum, jurisdiction lies with the court at the debtor’s Swiss place of execution; for a natural person this corresponds to domicile in Switzerland, which was lacking here.

Motivazione estratta

Articles 46 and 293 ff. LEF require the request to be filed at the place of execution in Switzerland. The appellant’s domicile abroad meant the cantonal court had no ratione loci competence, and ownership of immovable property in Ticino did not create a persistent execution forum.

Questione giuridica chiave

Whether the new request on appeal to suspend pending enforcement sales was admissible

Decisione estratta

No. The request introduced new facts and relief for the first time on appeal and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

In the absence of a federal rule on nova, the appeal under art. 307 LEF is governed by the cantonal procedural rules on appeal, which exclude new facts, evidence, and objections in appeal proceedings.

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