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Numero d'incarto:
14.1995.8
Data decisione, Autorità:
02.03.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00008
Lugano
3 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
avv. Baur Martinelli, vice-cancelliere
statuendo
nella procedura fallimentare in via cambiaria dipendente dall’istanza
presentata il 2/4 novembre 1994 da
contro
(patr.
dall’avv. __________);
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distrettto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 1995 ha
così pronunciato:
“1. E` pronunciato il fallimento della
____________________a far tempo da lunedì 2 gennaio 1995, alle
ore 14.00.
-
Sono ordinate le comunicazioni e le
pubblicazioni di rito.
-
La
tassa di Fr. 80.--, già anticipata e le spese, pure già anticipate dall’istante
nella misura di un acconto di Fr. 820.--, sono a carico della massa
fallimentare..”
Decisione dedotta in appello dalla __________ con atto
9 gennaio 1995;
rilevato che la creditrice non ha presentato
osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 10 gennaio 1995 di
concessione dell’effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
posti i seguenti
punti
di giudizio
-
E`
ammissibile l’appello 9 gennaio 1995 __________?
-
Tassa
di giustizia e indennità.
Considerato
in fatto e in diritto
- che
con pronunciato 2 gennaio 1995 la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento cambiario della
-
che
con atto 9 gennaio 1995 la __________ ha dichiarato di aver saldato il 2
gennaio 1992 il debito della creditrice, producendo un suo ordine datato 2
gennaio 1995 alla __________ di bonificare lo stesso mattino Fr. 30’000.-- a
favore della __________
-
che
è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, de lege lata, in
materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o
rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autorità giudiziaria
superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF
trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 24 settembre 1990 in re T.I. SA
c. C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re
B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep
1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Pierre Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 265; Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993,
§ 37 m. 2 e 45; Antoine Favre, Droits des poursuites, Friborgo 1974, p. 282; Hans
Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, 2. ed.,
Zurigo 1968 p. 28);
-
che
la soluzione del legislatore va condivisa poichè ben si innesta sul principio
di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che
l’escussa può far valere i suoi dirittti con l’opposizione al PE e ritenuto che
il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (cfr. in senso
convergente, Amonn op. cit. § 37 m. 45 i. f. e CEF 10 ottobre 1989 in re H.P.K.
c. A. SA cons. 1a; l’opinione contraria è invece sostenuta, de lege ferenda,
dalla Commissione d’esperti per il riesame della LEF che all’art. 189 cpv. 2 dell’avamprogetto
del dicembre 1981 ha previsto la possibilità di aggravarsi contro la
declaratoria di fallimento cambiario con rimedio ordinario di diritto);
-
che
pertanto l’appellazione 9 gennaio 1995 della __________ è inammissibile siccome
formalmente improponibile;
-
che
l’esito dell’appello determina la caducità del decreto di concessione
dell’effetto sospensivo;
-
che
la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del
fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente
tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria
di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui la fallita “produca una
dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro
insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato” (art. 195 cpv. 1 LEF): in
caso di rivocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella
libera disposizione del suo patrimonio;
per
questi motivi,
visti i disposti citati, in particolare gli art. 188 e
189 LEF; su spese e indennità gli art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF
pronuncia:
- L’appello
9 gennaio 1995 __________, è inammissibile.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da
martedì
7 marzo 1995 alle ore 10.00
-
La
tassa di giustizia di Fr 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo
carico.
-
E`
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e sul FUSC.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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