Appeal struck out as the case became moot

14.1995.68Altro tribunale19 nov 1998Dismissed

Sintesi

The appellant challenged a Lugano first-instance judgment declaring bankruptcy without prior execution. While the appeal was pending, the debtor obtained a four-month concordat moratorium and later concordat approval. The appellate court held that the appeal had lost its object because the subsequent concordat proceedings rendered the bankruptcy appeal moot, and it struck the appeal from the docket. The excerpt does not specify any substantive review of the bankruptcy ruling or any cost allocation.

Regest

Mootness in insolvency proceedings; where, after an appeal against a bankruptcy declaration without prior execution, the debtor obtains a concordat moratorium and the concordat is subsequently homologated, the appeal loses its object and is to be struck from the docket; the appellate court then no longer examines the merits (consid. implicit).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.68

Data decisione, Autorità: 19.11.1998, CEF

Incarto n. 14.95.00068

Lugano 19 novembre 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 20 maggio 1992 presentata da


patr. dal dott. __________

Contro

______________________________;

tendente ad ottenere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 luglio

1992 ha così deciso:

“1. E` pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione della __________ ____________________a far tempo da Venerdì 10 luglio 1992 alle ore 16.00.

2./3. Omissis”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 20 luglio 1992 ha ne postulato l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 23 luglio 1992 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

rilevato che il 27 agosto 1992 la __________ ha presentato le sue osservazioni;

preso atto che con istanza 13 agosto1992 la __________ ha chiesto la moratoria concordataria;

ritenuto che con decisione 5 ottobre 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha concesso alla __________ una moratoria di quattro mesi a far tempo dal 5 ottobre 1992:

considerato che con sentenza 18 maggio 1993 Il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato l’omologazione del concordato della __________

ritenuto come la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto;

pronuncia

  1. L’appello 20 luglio 1992 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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