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Numero d'incarto:
14.1995.64
Data decisione, Autorità:
13.03.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00064
Lugano
13 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 dicembre
1993 da
rappr. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 25/29 novembre 1993 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 28/30 marzo 1994 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta.
E`
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ __________,
al precetto esecutivo n. __________ UEF di Mendrisio.
- La tassa di giustizia fissata in
Fr. 240.-- e le spese, da anticipare come di rito dall’istante, sono a carico
di __________ che rifonderà all’istante l’importo di Fr. 300.-- a titolo di
indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso, che con atto 11 aprile 1994 ha postulato la reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con decreto presidenziale 28 aprile/3
maggio 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
-
Deve essere accolta l’appellazione 11 aprile 1994 di
__________, __________
-
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 25/29 novembre 1993 dell’UEF
di Mendrisio lo __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 46’200.--
, indicando quale titolo di credito: ”Decreto multa del 10.04.1987 no. 16 del
Dipartimento Finanze, Ufficio Bollo”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un decreto 10
aprile 1987 del Dipartimento delle finanze (doc. B), che in seguito ad una
contravvenzione contro la Legge sull’imposta di bollo e spettacoli
cinematografici, ha applicato nei confronti dell’escusso, e di terze persone in
solido, una sanatoria di Fr. 46’200.--, rendendolo responsabile del pagamento
di tale importo. Il decreto doc. B è cresciuto in giudicato.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sollevato
tra l’altro l’eccezione di prescrizione del credito.
D. Con sentenza 28/30 marzo 1994 il Segretario assessore
della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza respingendo l’eccezione di
prescrizione, ritenuto che ex art. 48 cpv. 3 LB il credito d’imposta si
prescrive in 10 anni.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato l’escusso ribadendo l’eccezione di prescrizione.
Considerato
in
diritto
a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive entro il territorio
del Cantone i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti
obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone
attribuisca forza esecutiva.
L’art.
58 della Legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF)
stabilisce che “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80
LEF: i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere
esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e
comunali”. Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio se si realizzano nel
caso concreto i presupposti per la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione.
Ex
art. 27 della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 le decisioni dell’Autorità
preposta all’applicazione di tale legge sono parificate alle sentenze esecutive
nel senso dell’art. 80 della LEF.
b) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia
fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazionre o del
Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove
l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la
sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non
dimostri che è prescritto.
c) Ex art. 57 cpv. 1 della Legge sull’imposta di bollo e
spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, entrata in vigore il 1. gennaio
1987 (art. 59 cpv. 2 LB) procedure di tassazione e contravvenzione aperte in
applicazione della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 prima dell’entrata in
vigore della presente Legge rimangono soggette al diritto precedente.
d) Dal decreto 10 aprile 1987 del Dipartimento delle
finanze doc. B si evince che la procedura di tassazione è stata aperta, prima
del 1. gennaio 1987, in applicazione dell’art. 22 e ss. della LB del 16 giugno
1966. Di conse-guenza la procedura che ci occupa rimane soggetta alla LB del 16
giugno 1966
e) L’art. 25 della citata LB del 16 giugno 1966 prevede:
“L’azione
per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive in cinque
anni.
La
prescrizione inizia dalla fine dell’anno durante il quale l’imposta è scaduta.
La
prescrizione dell’azione non dispensa però dall’obbligo del pagamento del
diritto di bollo mancante, qualora ne venisse fatto un uso qualsiasi. Tale
obbligo decade dopo trascorsi altri cinque anni.”
L’escusso
ha fatto valere l’eccezione di prescrizione. Questa può concernere sia il
diritto di tassare, che il credito d’imposta.
aa) La
prescrizione del diritto di tassare, con la quale si intende eccepire un vizio
materiale, sostenendo che il decreto doc. B è stato emesso dopo 5 anni dalla
fine del periodo di tassazione previsto dalla legge per iniziare la procedura
di tassazione, è però inammissibile nella procedura di rigetto definitivo
dell’opposizione, perchè essa mette in discussione il decreto di sanatoria
posto alla base dell’esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale, Camera
di diritto pubblico, del 14 novembre 1973 in re S. SA; CEF 27 maggio 1992 in re
C. P. T c. E.A., 6 agosto 1976 in re C.S. c. A.P. ; CCC 26 agosto 1987 in re
C.T. c. L., 26 agosto 1987 in re C.T. c. K.).
bb) L’art. 25 cpv. 3 LB prevede per il credito d’imposta
una prescrizione di altri cinque anni. L’obbligo di pagamento si è prescritto
per tanto il 10 aprile 1992, il decreto in esame doc. B essendo stato emesso il
10 aprile 1987, mentre il PE è stato notificato all'escusso solo il 29 novembre
1993.
D'altronde
se anche si volesse considerare la prescrizione assoluta di 10 anni, pure in
tal caso il credito in esame risulta prescritto, il contratto oggetto della
procedura di tassazione, essendo stato concluso il 6 aprile 1981.
- L’appello 11 aprile 1994 di __________ va quindi
accolto.
Tassa
di giustizia e indennità di seconda sede seguono la soccombenza, mentre non si
assegnano indennità in sede pretorile all'appellante in mancanza di petitum in
tal senso (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF, 58 LALEF, 25 LB del 16
giugno 1966 e 57 LB del 20 ottobre 1986, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
- L’appello 11 aprile 1994 di ____________________, è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28/30 marzo 1994 del Segretario assessore della Pretura
di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza
13 dicembre 1993 dello Stato del Cantone Ticino è respinta.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 240.--, da anticipare dall’istante, è
a carico dello __________
-
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--,
già anticipata dall’appellante, è a carico __________ __________ che rifonderà
a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Mendriso-Sud
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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