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14.1995.62 ΓÇó Appeal struck out for nonpayment of advance
14.1995.62Altro tribunale7 apr 1995Dismissed
The Ad hoc Chamber of Execution and Bankruptcy of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal and a recusal request filed by an anonymous appellant in proceedings concerning concordat moratorium. After ordering a CHF 300 advance on costs and warning that the appeal would be removed if unpaid, the chamber found that the amount had not been paid by the deadline. It therefore struck the appeal from the docket. Since the recusal request was tied to that same appeal, it was also struck out as moot. The chamber ordered that no costs or justice fee be levied.
Art. 312 CPC; nonpayment of the ordered advance on costs justifies striking the appeal from the roll. When the appeal lapses, ancillary motions linked to its determination, including a recusal request, become moot and are likewise removed from the docket. In such a situation, the court may, for reasons of procedural economy, decide the striking out directly without further dealing with the merits (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.62
Data decisione, Autorità: 07.04.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00062
Lugano 7 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti ad hoc del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretario:
Petrini
chiamata a decidere la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 nei confronti dei giudici ordinari componenti la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Cometta, Pellegrini e Zali, proposta da
nella procedura d’appello di uguale data contro la decisione 21 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in materia di moratoria concordataria.
considerato: - che l’8 marzo 1995 la Camera adita in appello ha invitato l’appellante a versare un anticipo di fr. 300.-- sulle tasse e spese di giustizia, con la comminatoria dello stralcio dai ruoli dell’appello in caso di mancato pagamento (art. 312 CPC e 12 LTG);
che, in virtù del principio dell’economia processuale, questo giudice può decidere anche lo stralcio dell’appello in seguito al mancato versamento dell’anticipo;
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decide 1. L’appello 3 marzo 1995 di __________ è stralciato dai ruoli in seguito al mancato versamento dell’anticipo.
Di conseguenza la domanda di ricusazione 3 marzo 1995 - nei confronti dei giudici __________, __________ e __________ - è pure stralciata dai ruoli poichè priva d’oggetto.
Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
Per la Camera esecuzione e fallimenti ad hoc del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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