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14.1995.56 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal in debt enforcement case
14.1995.56Altro tribunale22 mag 1995Withdrawn
The appellant challenged the Lugano district court's refusal of provisional release of an objection in enforcement proceedings. Before the appellate chamber decided the merits, the appellant withdrew the appeal. The chamber therefore struck the appeal from the roll as moot. Applying the settled rule that the party rendering proceedings moot bears costs and compensation absent a contrary agreement, it charged the judicial fee to the appellant and ordered payment of CHF 350 in indemnity to the respondent.
Withdrawal of an appeal renders the appellate proceedings moot and leads to striking the case from the roll; costs and party compensation fall, as a rule, on the party whose conduct caused the mootness, unless the parties have agreed on another allocation (cf. consid. 3a; DTF 113 III 110).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.56
Data decisione, Autorità: 22.05.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00056
Lugano 22 maggio 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, la vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 dicembre 1994 da
patr. dall'avv. __________
Contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/4 novembre 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 febbraio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 27 febbraio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza;
con osservazioni 22 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto dello scritto 25 aprile 1995 della patrocinatrice dell’appellante che ha dichiarato di ritirare l’appello;
considerato che il ritiro dell’appellazione ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
considerato che le parti non hanno comunicato accordo alcuno;
pronuncia:
L’appello 27 febbraio 1995 della __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________ che rifonderà alla __________ Fr. 350.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - avv. __________ - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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