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Numero d'incarto:
14.1995.5
Data decisione, Autorità:
19.05.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00005
Lugano
19 maggio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur
Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 ottobre
1994 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione intreposta al PE n. __________ del 28 giugno/1. luglio 1993 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 dicembre 1994 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e, di
conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via
definitiva.
- La
tassa di Fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte
convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 3’000.-- a titolo di
ripetibili.”.
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso che con atto 4 gennaio 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 2 febbraio 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto presidenziale 9/10 gennaio
1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
-
Deve
essere accolta l’appellazione 4 gennaio 1995 __________ o ?
-
Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in
fatto
A. Con PE n. __________ del 28 giugno/1. luglio 1993 dell’UE
di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 1’417’186.85
oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “Sentenza Pretura di Lugano
11.2.1992.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda al sua pretesa su una sentenza 11
febbraio 1992 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, con la quale
l’ing. __________ è stato condannato a pagarle l’importo di Fr. 1’417’186.85
oltre interessi al 10% dal 25 ottobre 1990 (doc. A). La sentenza reca
l’attestazione di crescita in giudicato.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è
comparso.
D. Con sentenza 15 dicembre 1994 la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art.
80/81 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato l’escusso argomentando che la documentazione prodotta non prova
l’esistenza dei requisiti richiesti per la concessione del rigetto definitivo,
i doc. A e C essendo solo fotocopie di una sentenza. Inoltre l’attestazione di
crescita in giudicato risulta essere stata inoltrata solo in fotocopia e per di
più a retro del doc. C, mentre necessaria era la produzione del titolo di
rigetto in originale o in copia autentica.
F. Con osservazioni 2 febbraio 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in
diritto
a) Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Ex art. 81 cpv. 1 LEF
quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della
Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è
rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato
estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento,
ovvero non dimostri che è prescritto.
b) Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in
ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia
tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo
(cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 2 e 14
ad art. 385 CPC; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 109 n. 1 e
§ 112 p. 262 e 272).
c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è
esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
d) In prima sede l’escusso non è comparso all’udienza di
contraddittorio. Il Pretore ha accertato d’ufficio la validità della sentenza
doc. A, prodotta in fotocopia, munita dell’attestazione di crescita in
giudicato (doc. C), ritenendone ossequiati i requisiti di cui all’art. 80/81
LEF. L’eccezione, sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di
appello, in merito alla necessità di produrre il titolo in originale o in copia
autentica, debitamente fornito dell’attestazione di crescita in giudicato, non
solo è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che esclude la
facoltà di addurre nuovi fatti in sede di appello, ma costituisce un abuso di
diritto, applicabile anche alla procedura esecutiva, ritenuto che egli nemmeno
contesta la conformità dei documenti prodotti con l’originale (cfr., mutatis
mutandis, Rep. 1989 p. 338).
e) L'eccezione
secondo cui l'attestazione di crescita in giudicato del pronunciato pretorile
non sarebbe affidabile, a prescindere dalla sua improponibilità in sede
d'appello in quanto novum, è al limite del temerario, atteso che la presunzione
di conformità e dell'attestazione può facilmente essere confutata dall'escusso
provando di aver formulato appello.
La
sentenza pretorile di rigetto definitivo dell’opposizione va pertanto
confermata.
- L’appello
4 gennaio 1995 __________, al limite del temerario, va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80/81 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
L’appello
4 gennaio 1995 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
dell’ing. __________, che rifonderà alla __________ Fr. 3’000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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