Appeal allowed; bankruptcy annulled after pre-declaration payment

14.1995.4Altro tribunale13 feb 1995Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Chamber of Execution and Bankruptcy of the Ticino Court of Appeal allowed an appeal against a bankruptcy declaration issued by the Lugano District Court, Section 5. The appellant argued for the first time on appeal that he had paid the debt before the bankruptcy order and relied on a creditor's declaration dated 1994-12-13. The court held that such pre-decision facts, if not previously brought to the first judge's attention, may be admitted as pseudo-novum in bankruptcy appeals. Because the declaration was sufficient proof of payment before the bankruptcy declaration, the bankruptcy order was annulled. Costs were placed on the appellant, and no indemnity was granted.

Massima Omnilex

Art. 25 n. 2 LEF, 171, 174, 387-388 CPC; appellazione contro la dichiarazione di fallimento; ammissibilità dei pseudonova. In sede di ricorso contro il fallimento il diritto processuale cantonale disciplina l'ammissione di fatti e prove nuovi. Restano esclusi i nova propri, mentre possono essere ammessi i pseudonova, ossia fatti anteriori alla decisione impugnata ma non noti al primo giudice, purché siano idonei, se tempestivamente addotti, a impedire la pronuncia di fallimento e non si configurino quale mero espediente dilatorio. Se il pagamento anteriore alla dichiarazione è dimostrato, il fallimento va annullato.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.4

Data decisione, Autorità: 13.02.1995, CEF

Incarto n. 14.95.00004

Lugano 13 febbraio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

avv. Baur-Martinelli, vice-cancelliere

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall'istanza presentata il 29 novembre 1994 da


rappr. dal __________

contro


sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 2 gennaio 1995:

"1. E` pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì, 2 gennaio 1995, alle ore 14.00.

2/3/4 omissis".

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 4 gennaio 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 9/10 gennaio 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

esaminati atti e documenti;

posti i seguenti

punti di giudizio

  1. Deve essere accolta l'appellazione

  2. Tassa di giustizia.

Ritenuto

in fatto

A. Con istanza 29 novembre 1994 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 4'088.82 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 14 dicembre 1994 alle ore 15.30 l'escusso non è comparso.

C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della pronuncia del fallimento e produce una dichiarazione del rappresentante del creditore in tal senso datata 13 dicembre 1994 (doc. 1).

Considerato

in diritto

  1. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito ante declaratoria di decozione

A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronun­cia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

  1. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento al creditore ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

  2. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

PRONUNCIA

I. L'appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

"1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 1995 pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. __________ fall., nei confronti di __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.

  2. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________ ".

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

bankruptcyappealnew factspaymentpseudo-novumcost allocationinsolvency proceedings

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether new facts and evidence may be admitted on appeal in a bankruptcy-declaration case

Decisione estratta

The court admitted the new matter as a permissible pseudo-novum: facts existing before the bankruptcy judgment but not brought to the first judge's attention may be considered on appeal.

Motivazione estratta

Under cantonal procedural law, Article 25 No. 2 DEBA allows cantons to regulate new facts on appeal under Article 174 DEBA. Although ordinary appeal rules exclude nova, the chamber's settled practice in bankruptcy cases admits pseudo-novum while excluding true nova.

Questione giuridica chiave

Whether proof of payment before the bankruptcy declaration required annulment of the bankruptcy order

Decisione estratta

Yes. The produced declaration was sufficient proof that the debt had been paid before the bankruptcy declaration, so the bankruptcy had to be annulled.

Motivazione estratta

If the debt had in fact been settled before the first-instance judgment, the basis for bankruptcy no longer existed.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and expenses

Decisione estratta

The appellate fee remained with the appellant; first-instance fee and bankruptcy office expenses were also charged to him; no indemnity was awarded.

Motivazione estratta

Costs were allocated because the appellant had not appeared before the first judge and, under the cited ordinance, no compensation was due.

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