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14.1995.31 ΓÇó Bankruptcy order modified on costs for lack of hearing
14.1995.31Altro tribunale20 apr 1995Partially Granted
Three creditors filed for bankruptcy against the respondent. The first-instance court declared bankruptcy before the scheduled contradictory hearing. On appeal, the creditor-appellant complained only about being included among those responsible for the advance of bankruptcy costs, arguing that she had been denied the right to be heard and could otherwise have withdrawn the petition. The appellate chamber held that the right to be heard also applies in summary bankruptcy proceedings. It therefore amended the order only as to the appellant’s cost responsibility, while leaving the bankruptcy declaration otherwise intact. No court fee was charged, and the state was ordered to pay CHF 200 in compensation.
Art. 4 Cost., Art. 387 cpv. 1 CPC; art. 168, 169, 174 LEF, art. 235 LEF: il diritto di essere sentito vale anche nella procedura sommaria di fallimento. Se il fallimento è decretato prima dell’udienza di contraddittorio, la violazione non travolge necessariamente il pronunciato fallimentare, se questo è altrimenti fondato; essa comporta tuttavia la correzione del solo aspetto procedurale lesivo, segnatamente l’esclusione del creditore non sentito dalla corresponsabilità per l’anticipo delle spese. In ragione delle peculiarità del caso, può essere rinunciato all’emolumento di giustizia e posto a carico dello Stato il dovuto ripetibile.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.31
Data decisione, Autorità: 20.04.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00031
Lugano 20 aprile 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 13 gennaio 1995 da
(patrocinato dallo Studio legale __________)
Contro
titolare della ditta individuale __________
procedura congiunta con altre due dipendenti da istanze fallimentari promosse da __________ (5 gennaio 1995) e da __________, (19 gennaio 1995), in cui il Pretore di Locarno-Campagna ha decretato il 26 gennaio 1995, per quanto qui di rilievo:
“1. E’ dichiarato il fallimento di __________, titolare della ditta individuale __________, con effetto 26 gennaio 1995 alle ore 15.00.
§. I creditori sono avvertiti che sono responsabili delle spese fino alla prima adunanza dei creditori (art. 169 e 235 LEF).
sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 febbraio 1995 da __________ che ne postula la riforma limitatamente al carico delle spese nella forma della loro anticipazione, ritenuto che il fallimento non può essere decretato sulla base di un’istanza che non è stata oggetto di contraddittorio;
esaminati atti e documenti;
posti i seguenti
punti di giudizio: 1. se deve essere accolta l'appellazione 6 febbraio 1995 di __________;
Considerato
in fatto e in diritto: che tre creditori (tra cui l’appellante) hanno chiesto il fallimento, poi concesso il 26 gennaio 1995 prima ancora che avesse luogo l’udienza di contraddittorio fissata per __________ per il 6 febbraio 1995;
che con l’appello in esame __________ non censura il fatto che sia stato dichiarato il fallimento ma solo che, non essendosi potuta esprimere in sede di contraddittorio, non ha potuto determinarsi come sarebbe stato suo diritto, ad esempio ritirando l’istanza per evitare di dover anticipare le spese ex art. 169 LEF;
che il diritto di essere sentito, dedotto dall'art. 387 cpv.1 CPC oltre che dall'art. 4 Cost., va tutelato anche nella procedura sommaria di fallimento;
che __________ è legittimata all’appello, il gravamen realizzandosi nel dover anticipare, unitamente ad altri due creditori, le spese ex art. 169 LEF fino alla prima adunanza dei creditori (art. 235 LEF);
che il diritto di essere sentito è stato nel caso di specie disatteso nei confronti di __________;
che il pronunciato fallimentare, dipendente da altre due procedure per le quali non vi è disputa su vizi procedurali di qualsivoglia natura, resta pienamente operante, salvo sulla corresponsabilità di __________ per l’anticipazione delle spese che non può essere a carico di chi non si è potuto esprimere in sede di contraddittorio;
che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) mentre l’errore pretorile determina il carico allo Stato dell’indennità a favore di __________;
richiamati gli art. 168, 169 e 174 LEF,
pronuncia: 1. L'appellazione 6 febbraio 1995 __________, è accolta.
1.1 Di conseguenza la sentenza 26 gennaio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna è precisata nel senso che con “creditori responsabili delle spese” al dispositivo n. 1. § e con “parti istanti” al dispositivo n. 3 non va considerata __________
Non si preleva la tassa di giustizia.
Lo __________ rifonderà a __________ Fr. 200.-- di indennità.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Pretura di Locarno-Campagna;
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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