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14.1995.203 ΓÇó Late appeal in bankruptcy proceedings held inadmissible
14.1995.203Altro tribunale5 gen 1996Inadmissible
The Lugano Court of Appeal, Bankruptcy and Debt Enforcement Chamber, held that the Cassa Compensazione’s appeal against the denial of a bankruptcy application was filed out of time. In summary proceedings the appeal deadline is ten days; because the first-instance judgment was received on 1995-11-24, the period started on 1995-11-25 and expired on 1995-12-04. The appeal dated 1995-12-07 and mailed on 1995-12-06 was therefore inadmissible. The court fee of CHF 120 was imposed on the appellant.
Art. 308 cpv. 1, 388 cpv. 3 e 131 cpv. 1 CPC; termine d’appello nella procedura sommaria e computo del termine. Nella procedura sommaria il termine per proporre appello è di dieci giorni. Il giorno della ricezione della sentenza non si computa nel termine; esso inizia a decorrere il giorno successivo alla notifica/recezione. L’atto di appello è irrimediabilmente tardivo se spedito o depositato dopo la scadenza del termine, con conseguente irricevibilità. Le spese seguono la soccombenza dell’appellante in caso di inammissibilità.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.203
Data decisione, Autorità: 05.01.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00203
Lugano 05 gennaio 1996 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura fallimentare promossa con istanza 31 ottobre 1995 da
contro
__________,
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è respinta.
Decisione dedotta in appello dalla Cassa Compensazione __________ con atto datato 7 dicembre 1995, pervenuto alla Pretura del Distretto di Lugano lo stesso giorno;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto e in diritto:
che la sentenza della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata intimata il 23 novembre 1995;
che secondo la ricerca postale l’appellante l’ha ricevuta il 24 novembre 1995;
che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 25 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 24 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante,
che pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza il 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato 7 dicembre 1995, ma spedito il 6 dicembre 1995 (cfr. timbro postale);
per questi motivi, richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia: 1. L’appellazione 6/7 dicembre 1995 della Cassa compensazione __________, è irricevibile siccome tardiva.
La tassa di giustizia di Fr. 120.-- è a carico della Cassa compensazione __________.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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