Appeal withdrawn in debt-enforcement proceedings; costs imposed on appellant

14.1995.202Altro tribunale5 lug 1996Dismissed

Sintesi

The appellant withdrew the appeal against the first-instance decision in exchange-enforcement proceedings. The appellate court therefore struck the appeal from the docket as moot. Applying the settled rule that the party causing a proceeding to become moot bears the costs and indemnity, and noting that no different cost allocation had been agreed, the court ordered the appellant to pay the court fee and compensate the respondents.

Regest

Appeal withdrawn during proceedings; costs after mootness: where the appellant withdraws the appeal and thereby renders the case devoid of object, the appellate proceedings are struck off. In the absence of an agreement on a different allocation, the party causing the mootness is deemed unsuccessful for the purposes of costs and party indemnity (consid. 3a; cf. DTF 113 III 110).

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Numero d'incarto: 14.1995.202

Data decisione, Autorità: 05.07.1996, CEF

Incarto n. 14.95.00202

Lugano 5 luglio 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Zali e G. Bernasconi (in sostituzione del giudice Pellegrini assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da


patr. da: avv. __________

al PE cambiario n. __________ del 17/18 gennaio 1995 dell’UE di Lugano ad istanza di


__________, ambedue patr. da: avv. __________;

opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 19 gennaio 1995 al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;

sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza

  1. dicembre 1995 ha così deciso.

“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 750.-- a titolo di ripetibili.”

Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 dicembre 1995 ha chiesto sia giudicato:

“I. In ordine

  1. La domanda di effetto sospensivo è accolta. Di conseguenza è concessa la sospensione degli effetti della sentenza 1. dicembre

  2. Spese e ripetibili protestate.

II. Nel merito

  1. L’appello è accolto.

Di conseguenza la sentenza 1. dicembre 1995 è annullata e riformata come segue:

In via principale

  1. E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto intimare dai signori __________ e __________.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.

In via subordinata

  1. E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto spiccare dai signori __________ e __________ a condizione che il debitore sostituisca la garanzia bancaria da lui prestata con denaro e valori del medesimo importo, entro un termine di un giorno dalla notifica del presente giudizio.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.

In via ancor più subordinata

  1. L’opposizione al precetto esecutivo cambiario no. __________ è accolta a condizione che gli istanti prestino una cauzione a norma dell’art. 183 cpv. 2 LEF di Fr.............(almeno Fr. 200’000.--).

  2. Le spese di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimangono a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.

II. Spese e ripetibili d’appello protestate.”

Con osservazioni 27 dicembre 1995 i procedenti hanno postulato la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che con decreto presidenziale 7/12 dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

preso atto che con scritto 5 luglio 1996 il patrocinatore di __________ ha comunicato in nome del suo mandante il ritiro dell’appello;

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti

pronuncia

  1. L’appello 4 dicembre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intevenuto ritiro.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 150.-- già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ e __________ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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