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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.201
Data decisione, Autorità:
07.10.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00201
Lugano
7 ottobre 1996 B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 5 ottobre 1995 da
rappr. da:
contro
patr. da: Studio
legale __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25/27 settembre 1995
dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore
della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così
deciso:
“1. L’istanza é accolta e, di conseguenza l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via provvisoria
per Fr. 12’347.30 ed interessi al 12% dal 1. settembre 1995 su Fr. 11’976.--.
- La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare
dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 280.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escussa che con atto 1. dicembre 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili e in via subordinata
l’accoglimento parziale dell’istanza con il conseguente rigetto provvisorio
dell’opposizione per Fr. 9’980.-- oltre interessi di mora contrattuali fino al
31 luglio 1995 per Fr. 199.60 e spese di richiamo ed interessi al 12% dal 1.
agosto 1995 su Fr.
9’980.--, con tassa di giustizia per 3/4 a
carico dell’escusso e l’assegnazione di ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 4/5
dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in
fatto
A. Con PE n. __________del 25/27 settembre 1995
dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr.
12’347.30 oltre interessi al 12% dal 1. settembre 1995, indicando quale titolo
di credito: “Contratto di leasing del __________- canoni di noleggio scaduti
più spese ed interessi di mora”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un
contratto di leasing di un’autovettura e le relative condizioni generali,
sottoscritto dalle parti il 12 ottobre 1993. L’inizio del contratto era
previsto per il 14 marzo 1993 con durata fino al 13 ottobre 1996. Il canone
leasing mensile é stato fissato in Fr. 1’996.--. La procedente pretende il
pagamento di sei canoni per i mesi da marzo a settembre 1995 per complessivi
Fr. 11’976.-- oltre interessi al 12%, Fr. 329.30 quali interessi di mora
contrattuali e Fr. 42.-- spese di richiamo.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha
sostenuto che secondo l’art. 2 delle Condizioni generali il contraente aveva la
possibilità di disdire il contratto leasing. Con scritto 17 marzo 1995 essa ha
disdetto il citato contratto per la fine di marzo 1995. Inoltre le spese di
richiamo di Fr. 42.-- non sono previste dal contratto.
D. Con sentenza 23 novembre 1995 la Segretaria
assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando
che il contratto di leasing doc. A costituisce valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione. In prima sede è stato rilevato che la disdetta
doc. 2, essendo datata 17 marzo 1995, non é pervenuta nel termine previsto, per
cui i canoni sono ancora dovuti almeno fino alla fine del seguente periodo di
tre mesi. Dallo scritto 24 agosto 1995, rimasto incontestato, emerge che
l’auto oggetto del leasing a quel momento non era ancora stata depositata né
presso la procedente, né presso la succursale di __________, per cui l’escussa
é rimasta responsabile del pagamento dei canoni di leasing fino a regolare
deposito del veicolo e conseguente sottoscrizione di un nuovo contratto con un
nuovo contraente. In sede pretorile è stata riconosciuta la pretesa di Fr.
42.-- per spese di richiamo, essendo fondate su valido riconoscimento di
debito, in quanto previste dalle condizioni generali e documentate.
E. Contro la sentenza pretorile si è
tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue
allegazioni di prima sede.
Considerato
in
diritto
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Al
punto 2 delle Condizioni generali allegate al contratto di leasing doc. A é
prevista la possibilità di disdire il contratto per la fine di ogni periodo di
tre mesi con un preavviso scritto di 30 giorni.
La
disdetta datata 17 marzo 1995 (doc. 2), pronunciata dall’escussa per il 31
marzo 1995, non può di conseguenza essere ritenuta valida per la fine di marzo
1995, non ossequiando i termini previsti nelle Condizioni generali. Essa ha
però esplicato i suoi effetti, provocando lo scioglimento del contratto, per il
prossimo termine utile di disdetta e cioè, ritenuto il preavviso di 30 giorni,
per la fine di luglio 1995 come riconosce espressamente l'escussa (cfr. appello
punto 4 p. 4). La debitrice è pertanto obbligata a pagare il canone mensile di
Fr. 1’996.-- fino al giorno dello scioglimento del contratto, ossia per i mesi
da marzo fino a luglio 1995, complessivamente Fr. 9’980.-- come peraltro
l'escussa ha ammesso nella subordinata. Dopo questo termine il doc. A non
costituisce più riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Il
punto 4. del doc. A prevede Fr. 15.-- per ogni estratto conto dettagliato e Fr.
6.-- per ogni richiamo. Risultando agli atti un estratto conto (doc. C) e due
richiami (doc. D e E ) per le spese è giustificato l’importo di Fr. 27.--.
Pertanto
il contratto di leasing doc. A costituisce valido riconoscimento di debito per
Fr. 9’980.--, Fr. 199.60 interessi contrattuali fino al 31 luglio 1995,
riconosciuti dall'escussa nella subordinata, Fr. 27.-- spese oltre a interessi
al 12% dal 1. agosto 1995 su Fr. 9’980.--.
- L’appello 1. dicembre 1995 della __________ è
parzialmente accolto.
La
tassa di giustizia segue il grado di soccombenza, mentre in seconda sede non si
assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 51, 54, 67 e 68
OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello
- dicembre 1995 della __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 novembre 1995 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 5 ottobre 1995 della __________, è
parzialmente accolta.
Di conseguenza
l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 25/27 settembre
1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 9’980.--, Fr.
199.60 interessi contrattuali fino al 31 luglio 1995, Fr. 27.-- spese oltre a
interessi al 12% dal 1. agosto 1995 su Fr. 9’980.--.
- La tassa di
giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’istante è per 1/6 a carico della
__________ e per 5/6 a carico della __________ la quale rifonderà alla Banca __________
Fr. 185.-- quale parte di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata
dall’appellante, è per 1/6 a carico della __________ e per 5/6 a carico della
__________.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
ala Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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