Provisional debt collection objection rejected; appeal dismissed

14.1995.2Altro tribunale11 lug 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Chamber of Enforcement and Bankruptcy dismissed the debtor’s appeal against the first-instance decision granting provisional release of opposition in a debt enforcement proceeding. It held that the request to postpone the contradiction hearing was rightly refused because no serious reasons were shown and the debtor had had ample time to arrange representation. The court further confirmed that the protested bill of exchange constituted a valid debt acknowledgment under Art. 82 LEF. Finally, the prescription objection raised only on appeal was inadmissible as a new objection. Costs were placed on the appellant, who was also ordered to pay indemnity to the respondent.

Massima Omnilex

Art. 136 CPC; Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Art. 82 LEF: postponement of a hearing may be refused absent serious reasons, especially where the party had sufficient time to arrange representation; the requesting party bears the burden of substantiating both the impediment and its urgency. On appeal, new facts, evidence and objections are inadmissible. A protested bill of exchange may constitute a valid acknowledgment of debt supporting provisional release of opposition under Art. 82 LEF, if the formal requirements are met.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.2

Data decisione, Autorità: 11.07.1995, CEF

Incarto n. 14.95.00002

Lugano 11 luglio 1995/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 giugno 1994 da


patr. dall'avv. __________

Contro


patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 gennaio/23 febbraio 1994 dell’UEF di Locarno;

richiamata l’ordinanza 29 settembre 1994 del Pretore di Locarno-Città, che ha fissato per mercoledì 7 dicembre 1994 alle ore 15.30 l’udienza per il contraddittorio;

vista l’istanza datata 6 dicembre 1994 - pervenuta alla Pretura lo stesso giorno - dell’ing. __________, chiedente il rinvio dell’udienza per un improrogabile impegno professionale;

preso atto dell’ordinanza pretorile 7 dicembre 1994 con cui il rinvio non è stato ammesso e l’udienza “prevista per oggi 7 dicembre 1994, alle ore 15.30” confermata;

rilevato che la reiezione della domanda di rinvio è stata motivata in sostanza per la tardività della richiesta e per il fatto che l’escussso non ha addotto particolari gravi motivi giustificanti il rinvio dell’udienza da lungo tempo fissata;

preso atto della sentenza 19 dicembre 1995 del Pretore di Locarno-Città che ha così deciso:

“1. L’istanza è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 136’230.-- oltre interessi al 6% dal 15 dicembre 1993, Fr. 260.-- di spese di protesto e Fr. 168.-- di spese esecutive.

  1. Le spese, con una tassa di giudizio di Fr. 350.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà a controparte Fr. 1’000.-- di ripetibili”;

visto l’appello 28 dicembre 1994 dell’ing. __________ con cui ha ha postulato:

“1. L’istanza è respinta.

Di conseguenza è mantenuta l’opposizione interposta dall’ing. __________ al PE no. __________dell’UEF di Locarno.

Gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio previa citazione delle parti.

  1. Protestate spese, tasse e ripetibili di I. e II. istanza.“

rilevato che con osservazioni 20 gennaio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

considerato

in fatto e in diritto

  • che con PE n. __________ del 12 gennaio/23 febbraio 1994 dell’UEF di Locarno la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 146’960.-- oltre interessi all’8% dal 15 dicembre 1993, indicando quale titolo di credito: “Importo dovuto come a cambiale protestata di Fr. 146’700.-- in data 17.12.1993 presso la __________ + spese protesto. Esecuzione solidale con __________, via

  • che interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;

  • che la procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso per l’importo di Fr. 143’510.-- il 13 dicembre 1992 da __________ e __________, munito di diversi bollettini di proroga della scadenza;

  • che all’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso;

  • che con sentenza 19 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza ritenendo l’effetto cambiario doc. B valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti dell’escusso ;

.

  • che contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso postulando la reiezione dell’istanza ed il rinvio dell’incarto al primo giudice per un nuovo giudizio, previa citazione delle parti per un nuovo contraddittorio, non avendo potuto in sede pretorile sollevare l’eccezione di prescrizione;

  • che l’art. 136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che:

a) la parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1);

b) il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2);

c) il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3);

  • che il Pretore si è correttamente determinato non concedendo il rinvio per mancanza evidente del presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che l’ing. __________, sapendo già dall’ordinanza 29 settembre 1994 che vi sarebbe stata l’udienza per il contraddittorio mercoledì 7 dicembre 1994, non si è premunito, nonostante abbia avuto oltre due mesi di tempo, di far capo ad un rappresentante per il caso di un suo impedimento;

  • che in via abbondanziale la domanda di rinvio era inoltre da respingere, avendo l'escusso omesso di provare tanto l'impegno addotto quanto la sua improrogabilità, essendosi limitato a puro parlato senza alcun supporto probatorio;

  • che in via abbondanziale va poi osservato che la parte che chiede il rinvio di un’udienza deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito dell’istanza, quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua giudiziale definizione;

  • che nel caso di specie, con encomiabile celerità il primo giudice ha notificato tempestivamente e validamente l'ordinanza 7 dicembre 1994 a mezzo fax e che siffatta ordinanza è giunta all'escusso;

  • che come correttamente ritenuto dal primo giudice il vaglia cambiario in esame costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti dell’escusso;

  • che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello è proceduralmente irrita, ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo vietato in sede di appello addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;

  • che l’appello va pertanto respinto;

  • che tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);

richiamati gli art. 95, 136 e 321 cpv. 1 lett. b CPC, 82 LEF nonchè i disposti citati

pronuncia

  1. L’appello 28 dicembre 1994 __________, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dell’ing. __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementprovisional release of oppositionpostponement of hearingappealnew objectionsbill of exchangeprescriptioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the debtor's request to postpone the contradiction hearing had to be granted.

Decisione estratta

No. The postponement request was untimely and did not show serious reasons; the debtor also failed to prove the alleged professional commitment or its inevitability.

Motivazione estratta

Under Art. 136 CPC, postponement requires serious reasons. The debtor knew the hearing date long in advance and did not arrange for representation; the request was also insufficiently substantiated.

Questione giuridica chiave

Whether the bill of exchange constituted a valid basis for provisional release of opposition under debt enforcement law.

Decisione estratta

Yes. The bill of exchange was a valid acknowledgment of debt and supported provisional release of opposition.

Motivazione estratta

The lower court correctly held that the bill of exchange met the requirements of Art. 82 LEF as a debt acknowledgment against the debtor.

Questione giuridica chiave

Whether the prescription objection raised for the first time on appeal could be considered.

Decisione estratta

No. The prescription objection was procedurally inadmissible because new facts, evidence, and objections are barred on appeal.

Motivazione estratta

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC prohibits new objections on appeal.

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