Provisional debt objection relief and interest start date

14.1995.187Altro tribunale15 nov 1995Partially Granted

Sintesi

The Court partially allowed the appeal after a Federal Court remand. It amended the provisional debt-enforcement relief so that the objection was lifted only for CHF 3,127,412 and only with 5% interest starting on 1993-12-14, not 1990-02-02. It also redistributed the costs of both cantonal instances 9/10 to the creditor and 1/10 to the debtor, with reduced party indemnities in the same proportion.

Regest

Art. 82 LEF; provisional release of objection after remand by the Federal Court; correction limited to the dies a quo of interest. Where a higher court annuls a cantonal judgment only in part, the appellate court must adapt the operative part strictly to the point of remand. In debt-enforcement provisional relief, the claim is granted only to the extent supported by the enforceable title, including the correct interest commencement date. Costs follow the relative degree of success and failure; where both parties prevail only partly, fee and indemnity allocation may be fixed proportionally (consid. implied).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.187

Data decisione, Autorità: 15.11.1995, CEF

Incarto n. 14.95.00187 Rinvio T.F.

Lugano 15 novembre 1995/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 dicembre 1993 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro

__________ rappr. da: avv. __________

affinchè sia rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al PE n__________ del 14/15 dicembre 1993 dell'UEF di Mendrisio, protestate spese e ripetibili;

richiamato il pronunciato 24 aprile 1995 di questa Camera e la sentenza 29 settembre 1995 del Tribunale federale;

considerato

in fatto e in diritto

che con precetto esecutivo n. __________ __________ ha chiesto ad __________ il pagamento di Fr. 3'127'416.-- con interessi all'8% dal 2 febbraio 1990 nonchè di Fr. 450.-- e Fr. 532.--;

che l'escussa ha interposto opposizione e __________ ne ha chiesto il rigetto provvisorio;

che il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 6/20 giugno 1994 ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio di __________;

che questa Camera con sentenza 24 aprile 1995 ha parzialmente accolto l'appello 23 giugno 1994 di __________ riformando il giudizio di prima sede nel senso che:

  1. L'istanza 23 dicembre 1993 di __________, è parzialmente accolta.

Di conseguenza l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 14/15 dicembre 1993 dell'UEF di Mendrisio è respinta in via provvisoria per Fr. 3'127'412.-- oltre interessi al 5% dal 2 febbraio 1990.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 1'200--, già anticipata dall'istante, è a carico di __________, che rifonderà ad __________ Fr. 1'000.-- di indennità;

che la tassa di giustizia del giudizio d'appello in Fr. 1'800.-- è stata interamente caricata ad __________ con l'obbligo di rifondere ad __________ Fr. 2'000.-- di indennità;

che il Tribunale federale (II Corte civile) con sentenza 29 settembre 1995 ha annullato la decisione cantonale, accogliendo parzialmente il ricorso di diritto pubblico di __________ nella misura della sua ammissibilità, limitatamente al dies a quo per il computo degli interessi al 5% riconosciuto solo dal 14 dicembre 1993 in luogo del 2 febbraio 1990;

che l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione deve pertanto essere accolta per Fr. 3'127'412.-- oltre interessi al 5% solo a far tempo dal 14 dicembre 1993;

che le tasse di giustizia dei due gradi cantonali sono a carico in ragione della soccombenza per 9/10 di __________ e per 1/10 di __________ e che l'escussa rifonderà al precettante indennità ridotte nello stesso rapporto;

richiamati gli art. 82 LEF; 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.1 OTLEF;

PRONUNCIA

I. L'appello 23 giugno 1994 di __________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 6/20 giugno 1994 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:

"1. L'istanza 23 dicembre 1993 __________, è parzialmente accolta.

Di conseguenza l'opposizione interposta da __________ __________, al PE n. __________ 14/15 dicembre 1993 dell'UEF di Mendrisio è respinta in via provvisoria per Fr. 3'127'412.-- oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 1993.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 1'200--, già anticipata dall'istante, è a carico per 9/10 di __________ e per 1/10 di __________ rifonderà ad __________ Fr. 800.-- per parte di indennità."

II. La tassa di giustizia del giudizio d'appello in Fr. 1'800.--, già anticipata dall'istante, è a carico per 9/10 di __________ e per 1/10 di __________ rifonderà ad __________ Fr. 1'600.-- per parte di indennità.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

debt enforcementprovisional release of objectioninterest commencementappealcost allocation