Appeal struck out after withdrawal; appellant bears costs

14.1995.162Altro tribunale22 nov 1995Withdrawn

Sintesi

The appellant withdrew its appeal against the first-instance decision refusing provisional release of opposition in debt enforcement. The Chamber therefore struck the appeal from the docket. Because the withdrawal rendered the proceedings moot and no alternative cost agreement existed, the appellant was held to bear the CHF 300 court fee and to pay the respondent CHF 600 in indemnity.

Regest

Withdrawal of an appeal; costs and indemnity. When the appellant withdraws the appeal and thereby renders the proceedings moot, the appeal is struck out of the docket. For the allocation of court costs and party indemnity, the withdrawing party is deemed unsuccessful, unless the parties have agreed on a different apportionment (cf. consid. 3a).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.162

Data decisione, Autorità: 22.11.1995, CEF

Incarto n. 14.95.00162

Lugano 22 novembre 1995/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 giugno 1995 da


patr. dall'avv. __________

Contro


patr. da: __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione intereposta al PE n. __________ del 20/26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 , con sentenza 24 agosto 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 184’953.40 oltre interessi del 5% dal 19.6.1995 su Fr. 144’300.--.

  1. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rîfondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.”

Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 4 settembre 1995 ha postulato l’annullamento della sentenza e la retrocessione dell’incarto alla Pretore per un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio, senza prelevamento della tassa di giustizia ed assegnazione d’indennità;

con osservazioni 9 ottobre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili,

rilevato che con decreto presidenziale 6/8 settembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

preso atto che con scritto 6 novembre 1995 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato il gravame;.

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti;

pronuncia

  1. L’appello 4 settembre 1995 ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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