Appeal inadmissible for unpaid advance and lack of motivation

14.1995.150Altro tribunale31 ott 1995Inadmissible

Sintesi

The debt enforcement appellate chamber of the Ticino Court of Appeal held an appeal inadmissible in proceedings for definitive release of opposition to a debt collection notice. The appellant failed to pay the ordered advance on costs within the deadline and only belatedly asserted an inability to pay without evidence. In addition, the appeal lacked the mandatory statement of factual and legal reasons, so the declaration of appeal was null. Because the matter was decided under the summary, abbreviated procedure, no court fee was charged and no compensation was awarded.

Regest

Art. 309 cpv. 2 lett. f, 309 cpv. 5 and 312 CPC; appeal motivation and cost advance: an appeal must contain the factual and legal grounds relied on, failing which the declaration of appeal is null. Non-payment of the ordered advance on costs within the prescribed time leads to forfeiture of the appeal; a bare assertion of inability to pay, unsupported by evidence or concrete indications, does not suffice. In summary proceedings under art. 313bis CPC, the court may dispense with court fees in view of the circumstances (consid. on motivation and advance).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.150

Data decisione, Autorità: 31.10.1995, CEF

Incarto n. 14.95.00150

Lugano 31 ottobre 1995/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 maggio 1995 da


patr. dall'avv. __________

contro


per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 21 novembre / 2 dicembre 1994 dell’UEF di Locarno;

richiamata la sentenza 14 luglio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna;

visto l'atto 19 luglio 1995 di __________, redatto in tedesco e tradotto il 17 agosto 1995;

esaminati atti e documenti;

ritenuti gli estremi per decidere con breve motivazione ex art. 313bis CPC;

considerato

in fatto e in diritto:

che con PE n. __________ del 21 novembre / 2 dicembre 1994 dell’UEF di Locarno __________ procede contro __________ per Fr. 3'244'194.70 oltre accessori a titolo di "Schiedsgerichtsurteil Gafta Nr. __________ vom 9.8.1993. Äquivalent zu US$ 2'385'437.28 z.k.v. 1.36 vom 17.11.94";

che al PE è stata interposta opposizione e che la precettante ne ha chiesto il rigetto definitivo;

che all’udienza per il contraddittorio del 27 giugno 1995 __________ si è rifiutato di firmare il verbale "poiché non scritto in lingua tedesca";

che con sentenza 14 luglio 1995 il Pretore, in accoglimento dell'istanza di __________, ha rigettato in via definitiva l'opposizione;

che con atto 19 luglio / 17 agosto 1995 __________ si è aggravato contro il giudizio pretorile asseverando di non parlare l'italiano e quindi che gli "è difficile comprendere la sua lettera" (recte: sentenza), atteso che:

  • "qualora venisse confermata la sentenza, pronunciata da un tribunale arbitrale inglese senza la mia presenza, mi vedrò costretto a fare opposizione, per i motivi che le ho spiegato durante il nostro incontro del 27 giugno 1995";

  • "per problemi finanziari non sono in grado di prendere un mio legale; per questo motivo, per difendere i miei interessi mi rimangono soltanto mezzi e conoscenze modeste";

che con ordinanza 25 luglio 1995 __________ è stato invitato a versare l'anticipazione di Fr. 2'250.-- entro il 10 agosto 1995, con la comminatoria di stralcio dell'appello ex art. 312 CPC e 12 LTG;

che il 17 agosto 1995 __________ ha reso noto, senza dimostrarlo e senza fornire qualsivoglia indizio a sostegno, che non gli è possibile pagare l'anticipo "siccome essendo disoccupato non percepisco nessun stipendio", atteso altresì che "non ritengo di essere io il colpevole per le spese accumulatesi, ma bensì la __________ ";

che il mancato versamento dell'anticipo comporta la decadenza del gravame, l'atto 17 agosto 1995 essendo tardivo, a prescindere dalla carenza di qualsivoglia elemento atto a comprovare l'assunto dell'impossibilità di versare l'anticipo, non bastando affermare apoditticamente di essere disoccupato e omettendo di indicare, ove la conclamata disoccupazione fosse effettiva, quanto percepisce di indennità di disoccupazione, tanto più in quanto l'escusso è parte in un procedimento che lo vede debitore, quale "_____________", di oltre tre milioni di franchi svizzeri in connessione con la vendita di circa 100'000 t di "frumento ungherese da macina, idoneo per consumo umano";

che, in via abbondanziale, l’atto d’appello è anche nullo, atteso che ne mancano i presupposti procedurali essenziali: infatti il gravame deve indicare i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv.2 lett.f CPC), ritenuto che la dichiarazione d’appello è nulla se tale ipotesi non si realizza (art. 309 cpv.5 CPC);

che __________ ha manifestamente disatteso l’obbligo di motivazione, donde l’irricevibilità del gravame anche a tale titolo;

che, avendo fatto capo alla procedura ex art. 313bis CPC e avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;

richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 309 cpv.2 lett.f, 309 cpv.5 e 312 CPC; 12 LTG;

PRONUNCIA:

  1. L’appellazione 19 luglio / 17 agosto 1995 __________, è irricevibile.

  2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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