AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.1995.138
Data decisione, Autorità:
10.01.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00138
Lugano
10
gennaio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 settembre 1994 da
patr. dallo St.leg.
contro
avv.
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’
opposizione interposta al PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1994
dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con
sentenza 12 giugno 1995 ha così deciso:
“L’istanza è parzialmente accolta.
-
E`
rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ dell’UEF di Bellinzona per la somma di Fr. 733’326.-- oltre
interessi del 5% a far tempo dal 15 marzo 1994 e spese esecutive.
-
La
tassa di giustizia globale di Fr. 300.--, da anticipare dall’istante, è a
carico della convenuta, che rifonderà inoltre Fr. 2’500.-- alla controparte a
titolo di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa che con atto 21 giugno 1995 ha postulato l’integrale reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame, con protesta di spese e riptebili;
rilevato che con decreto presidenziale 23/28 giugno
1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1994
dell’UEF di Bellinzona la __________. ha escusso __________ per l’incasso di
Fr. 1’133’322.-- oltre interessi al 10.40% dal 1. marzo 1994, indicando quale
titolo di credito: “Appannaggio mensile dal 1. settembre 1991, come da brevetto
no. 424 e lettera __________. del 5 settembre 1991.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore limitatamente a Fr. 733’326.-- oltre interssi.
B. Nell’ambito della concessione di un mutuo di DM
3’000’000-- da parte della __________. a __________, rimborsabile il 30 luglio
1994 (doc. A p. da 4 a 7), __________ ha redatto l’11 luglio 1991 il brevetto
notarile n. 424 (doc. B), nel quale ha tra l’altro dichiarato che le è stata
messa a disposizione da parte di __________ la somma di DM 3’000’000.-- e di
avere potere discrezionale sull’appannaggio annuo di Fr. 400’000.--. Essa ha
inoltre dichiarato che __________ ha dato disposizione affinchè avesse il
diritto di esigibilità nei suoi confronti per le predette somme, ossia per DM
3’000’000.-- a partire dal 1. marzo 1994 e per l’appannaggio annuo di Fr.
400’000.--, ossia Fr. 33’333.-- mensili a partire dall’erogazione del credito.
Al fine di garantire __________ nell’ottenimento del mutuo da parte della
__________. l’escussa nel citato brevetto notarile n. 424 ha assunto il
seguente impegno:
“Qualora il signor __________ cederà all’istituto
bancario __________. questi diritti e me lo notificherà, prenderò in
considerazione la cessione e mi impegnerò irrevocabilmente ad effettuare dei
pagamenti unicamente all’istituto bancario __________. e precisamente alla
prima richiesta scritta.”
Il
26 luglio/16 agosto 1991 __________ one ha ceduto alla __________. tra l’altro
il cosiddetto ”appannaggio” di Fr. 400’000.-- di cui era creditore nei
confronti di __________ (doc. C). Questa, con lettera 5 settembre 1991 (doc.
D), ha confermato alla banca creditrice di aver preso conoscenza della cessione
dei diritti da parte di __________ derivanti dai predetti atti. Con scritti 4
agosto 1992, 25 marzo 1993, 31 gennaio 1994 e 11 marzo 1994 (doc. E, F, G e
H) la procedente ha preteso dall’escussa il versamento mensile di Fr. 33’333.--
a partire dal 1. settembre 1992 per 22 mesi.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato
l’eccezione di non validità dell’impegno assunto tramite il brevetto n. 424
(doc. B) per vizio di volontà causato da dolo, timore in seguito a minacce ed
eventualmente errore, producendo dei verbali concernenti le sue deposizioni
rese davanti alle autorità inquirenti del Canton Argovia (doc. 2 e 3). La
debitrice ha prodotto inoltre un comunicato stampa emesso il 19 dicembre 1994
dal Giudice istruttore argoviese (doc. 5) ed un estratto di un giornale
italiano concernente il coinvolgimento della mafia siciliana nell’affare della
presunta eredità di 300 miliardi di lire a favore di __________ (doc. 6).
__________ ha poi rilevato che il credito garantito era contestato (doc. 7, 8,
9, 10 e 11) in seguito ad una truffa di cui era stato oggetto __________
nell’acquisto di un immobile.
D. Con sentenza 12 giugno 1995 il Pretore di Bellinzona
ha parzialmente accolto l’istanza, argomentando che in ordine di tempo
__________ ha dapprima ceduto i propri diritti derivanti dal brevetto n. 424
alla __________. in data 26 luglio/16 agosto 1991 (doc. C). Con lettera 5
settembre 1991 __________ ha confermato di aver preso conoscenza della cessione
di tali diritti (doc. D). Dal 4 agosto 1992 la banca procedente ha
ripetutamente chiesto all’escussa il versamento di Fr. 33’333.-- mensili (doc.
E, F, G e H), pretendendo il pagamento delle mensilità dovute a partire dal 1.
settembre 1992 (doc. E), e cioè 22 mensilità per l’importo di Fr. 733’326.--.
Il primo giudice ha respinto l’eccezione di nullità del brevetto n. 424
sollevata dall’escussa per dolo, timore in seguito a minacce ed errore, le sue
allegazioni, fondate unicamente sulla deposizione resa davanti al Giudice
istruttore del Canton Argovia nell’ambito di un procedimento penale, non
fornendo i necessari riscontri oggettivi atti ad infirmare ex art. 82 cpv. 2
LEF il riconoscimento di debito. In prima sede è stato riconosciuto un
interesse di mora al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) con decorrenza dal 15
marzo 1994, la creditrice avendo costituito in mora l’escussa con lettera 11
marzo 1994 (doc. H) per il 14 marzo 1994 (art. 102 cpv. 2 CO).
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata __________ riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima
sede. L’appellante ha sostenuto in particolare che, considerate le sue
condizioni di salute, pretendere la promozione entro 10 giorni di una causa di
disconoscimento del debito sarebbe contrario all’art. 4 Cost. e all’art. 6
CEDU. Essa ha poi postulato una riduzione dell’indennità assegnata alla
procedente in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC.
F. Con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in
diritto
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio
sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La volontâ di
obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme
stabilite dal diritto cantonale (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337-338 con
riferimenti).
b) Nell’ambito del contratto di mutuo 25 luglio 1991 per
la concessione da parte della __________. di un credito di DM. 3’000’000.-- a
__________ (doc. A p. da 4 a 7), il brevetto notarile n. 424 dell ‘11 luglio
1995 (doc. B), con il quale l’appellante si è assunta un obbligo di pagamento
nei confronti della citata banca, costituisce, insieme alla cessione 26 luglio
/16 agosto 1991 (doc. C) di Fr. 33’333.-- al mese dal 1. settembre 1991 da
parte di __________. e alla relativa conferma 5 settembre 1991 (doc. D)
dell’escussa, riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF. __________ è
infatti divenuta direttamente debitrice nei confronti della __________. di Fr.
33’333.-- al mese, che la procedente ha posto in esecuzione per i mesi da
settembre 1992 a giugno 1994, complessivamente per Fr. 733’326.--.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’appellante ha eccepito la non validità del
riconoscimento di debito in oggetto facendo valere dolo ex art. 28 CO, timore
in seguito a minacce ex art. 29 ss. CO ed errore ex art. 23 ss. CO. A
prescindere dal fatto che queste eccezioni, riservati casi del tutto
particolari che qui non si realizzano, sono tipiche del processo di merito
vista l'impossibilità di accertamento con i limitati mezzi istruttori che il
processo sommario consente, la debitrice ha fondato le sue eccezioni sulle sue
dichiarazioni rese davanti all’autorità penale del Canton Argovia (doc. 2 e 3)
in merito ad un procedimento penale aperto nei suoi confronti, così come su un
comunicato stampa emesso dal giudice istruttore del Canton Argovia (doc. 5).
Questi documenti contengono tuttavia solo dichiarazioni di parte e non
costituiscono riscontri oggettivi, atti a rendere verosimile che la formazione
della volontà dell’escussa a sottoscrivere un impegno personale nei confronti
della banca era viziata. Inoltre dal comunicato stampa non risultano
indicazioni in merito ad un eventuale dolo o a minacce. Se mai fosse
ravvisabile un eventuale errore, il giudice istruttore ha dichiarato che
rimane aperta la questione della responsabilità penale dell’escussa. D’altro
canto nemmeno la produzione di una copia di un articolo di giornale italiano
(doc. 6), tra l’altro non datato, senza indicazione della testata e del
giornalista, può costituire riscontro oggettivo sufficiente a rendere
verosimili le eccezioni sollevate dall’escussa. Anche i documenti prodotti a
sostegno della contestata validità del credito garantito a __________ da parte
della __________. per l’acquisto di un immobile (doc. 7, 8, 9, 10 e 11)
rappresentano d’altro canto unicamente atti di parte, con i quali ciascuno
sostiene la propria tesi, per cui non possono essere considerati riscontri
oggettivi ex art. 82 cpv. 2 LEF.
è rinviata pertanto all’azione di disconoscimento del debito. Le sue
allegazioni in merito all’impossibilità, considerato il suo stato di salute, di
assicurarsi nel termine di 10 giorni (recte:20, se si considera che il termine
di dieci giorni decorre dalla crescita in giudicato della sentenza di rigetto)
una sufficiente difesa in tale procedura, a prescindere dalla loro
inconsistenza, sono del tutto inconferenti poichè in insanabile contrasto con i
termini fissati dal legislatore. Va poi rilevato, in via del tutto abbondanziale,
che il PE in esame è stato intimato il 4 agosto 1994 e che l’udienza di
contraddittorio è stata più volte rinviata, per cui l’appellante ha avuto
sufficientemente tempo per prepararsi ed istruire il suo rappresentante.
- L’appellante ha contestato l’indennità assegnata in
prima istanza alla procedente, ritenendola eccessiva in considerazione delle
particolari circostanze del caso, ossia il carico di lavoro e la difficoltà
della vertenza non eccessivi, così come la sua impossibilità di avere un’equa
difesa.
Ex
art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o
l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte
vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come
risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale
federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita
di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione.
Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso
in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto
dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un
avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA
solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del
caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1
della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1
OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al
50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di
Fr. 20’000.--. In considerazione del valore di causa, della natura della
disputa, come pure del tempo necessario in termini di razionalità, l’indennità
assegnata dal primo giudice appare giustificata (cfr. anche art. 10 e 11 TOA).
- L’appello 21 giugno 1995 di __________ va quindi
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54 , 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
l'art. 82 LEF nonchè i disposti citati
pronuncia
-
L'appello
21 giugno 1995 di __________ a, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________ che rifonderà alla __________. Fr. 2’000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione
a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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