Bankruptcy declaration annulled due to premature bankruptcy warning

14.1995.130Altro tribunale7 ago 1995Modified

Sintesi

The Ticino Court of Appeal’s bankruptcy chamber allowed the debtor’s appeal against a first-instance bankruptcy declaration. It held that the bankruptcy warning was invalid because it had been issued before the debtor’s late objection to the payment order had been dismissed. Since the formal validity of the warning is an ex officio procedural prerequisite, the bankruptcy declaration had to be annulled. The court also placed both the first-instance and appellate costs on the State of Ticino and refused indemnities because none were requested.

Regest

Art. 159 LEF; bankruptcy warning issued before dismissal of an objection to the payment order is void and cannot support a bankruptcy declaration. If late opposition is admitted, the enforcement office must cancel the warning; only after the objection is finally dismissed may, upon request of the creditor and if the statutory prerequisites remain met, a new bankruptcy warning be issued. The formal validity of the warning is a procedural prerequisite to be examined ex officio at every stage, including on appeal (consid. 1c).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.130

Data decisione, Autorità: 07.08.1995, CEF

Incarto n. 14.95.00130

Lugano 7 agosto 1995/B/fc/bsn

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 6/8 febbraio 1995 presentata da


(rappr.: da __________

Contro


rilevato che con sentenza 28 febbraio 1995 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato:

"1. L’istanza è accolta.

E` dichiarato il fallimento di __________ di __________

  1. L’apertura del fallimento è fissata per venerdì, 3 marzo 1995, alle ore 10.00.

3./4./.5. Omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 9 marzo 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 24/30 maggio 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto

A. Con istanza 6 febbraio 1995 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ di __________ per Fr. 41’346.85.

B. All'udienza di contraddittorio del 24 febbraio 1995 l'escusso non è comparso.

C. L’appellante sostiene che la decisione pretorile di fallimento è errata, la comminatoria di fallimento 29 aprile 1994 essendo stata annullata da una sentenza di questa Camera datata 6 maggio 1994. Inoltre secondo __________ la creditrice non avrebbe potuto ottenere il fallimento. La decisione sarebbe stata emanata dopo oltre sei mesi dalla cancellazione della sua società dal Registro di commercio, avvenuta il __________ con pubblicazione sul FUSC del __________

Considerato

in diritto

1.a) Ex art. 159 LEF decorso il __________ di 20 giorni dalla notificazione del precetto, oil creditore può chiedere all’ufficio di esecuzione che sia comminato il fallimento al debitore.

b) Dalla documentazione agli atti risulta che la creditrice con PE n. __________ del 17 marzo 1994 ha escusso il debitore per fr. 36’503.75 oltre interessi e accessori. __________ l’UEF di Riviera ha emesso la comminatoria di fallimento. Con provvedimento 14 giugno 1994, sempre l’UEF di Riviera ha ammesso l’opposizione tardiva interposta dall’escusso il 21/22 aprile 1994. Il 12 ottobre 1994 il Pretore del Distretto di Riviera ha poi rigettato l’opposizione in via provvisoria e con sentenza 28 febbraio 1995 ha pronunciato il fallimento sulla base della predetta comminatoria di fallimento __________ Questo modo di procedere è tuttavia errato, infatti essendo stata ammessa l’opposizione tardiva, la citata comminatoria di fallimento avrebbe dovuto essere annullata dall’UEF di Riviera contestualmente con il provvedimento 14 giugno 1994. Solo in seguito al rigetto dell’opposizione, pronunciato con sentenza 12 ottobre 1994, l’UEF avrebbe ex art. 159 LEF potuto emettere, su richiesta della creditrice una nuova comminatoria di fallimento, ove ne fossero ancora realizzati i presupposti.

c) La declaratoria di fallimento va annullata poichè è fondata su comminatoria di fallimento nulla siccome emessa prima che fosse rigettata l’opposizione al PE. Va infatti ricordato che la validità formale della comminatoria di fallimento è presupposto processuale che va esaminato d’ufficio, anche in sede di appello.

  1. L’appello 9 marzo 1995 di __________ va quindi accolto.

La tassa di giustizia è a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 52, 54, 67 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 68 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 40 e 159 LEF

pronuncia

I. L'appello 9 marzo 1995 di __________ è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene cosÌ riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento __________ pronunciata dal Pretore del Distretto di Riviera, inc. __________ somm. nei confronti di __________ di _________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico dello Stato del Cantone Ticino.

  2. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, da anticipare come di rito, sono a carico dello Stato del Cantone Ticino.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 75.-- del presente giudizio, già anticipata da __________ di __________, è a carico dello Stato del Cantone Ticino.

III. Intimazione:


Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca

Ufficio dei registri di Riviera, Biasca

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente La Segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

bankruptcybankruptcy warningpayment orderlate objectionprocedural prerequisiteappealcost allocationex officio review