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Numero d'incarto:
14.1995.00007
Data decisione, Autorità:
04.07.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00007
Lugano
4 luglio 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 luglio
1994 dal
Contro
patr. dallo studio legale
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/28 giugno 1994 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 8/13 dicembre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di
conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via
definitiva.
- La tassa di Fr. 200.--, da
anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso che con atto 4 gennaio 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 31 gennaio 1995 la parte
appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 9 gennaio 1995 di
concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti:
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento
o fallimento del 23/28 giugno 1994 il __________ (in seguito: __________) ha
escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 209’840.60 più interessi al 6.25 %
dal 30 giugno 1992; 2. Fr. 2’000.--; 3. Fr. 1’000.--”. Il procedente ha
indicato quale titolo di credito: “1. Sentenza del Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 3, di data 16.3.1994, cresciuta in giudicato il 29.4.1994; 2.
TG; 3. Ripetibili”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda le sue pretese sulla sentenza 16
marzo 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, con la quale
l’escusso è stato condannato a pagare l’importo di Fr. 209’840.60 oltre
interessi al 6 1/4 % dal 30 giugno 1992, la tassa di giustizia di Fr. 2’000.--
e le indennità cifrate in Fr. 1’000.--. La sentenza reca l’attestazione di
crescita in giudicato.
C. All’udienza di contraddittorio nessuna delle parti è
comparsa.
D. Con sentenza 8/13 dicembre 1994 la Pretore di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta
costituisce titolo esecutivo ex art. 80/81 LEF.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravato __________ argomentando che “nel caso del rigetto definitivo
dell’opposizione, considerato che non è data all’escusso la possibilità di
promuovere l’azione di disconoscimento del debito, il giudice è tenuto ad
esaminare d’ufficio, ed a prescindere dalle allegazioni o contestazioni delle
parti, se il titolo prodotto dall’istante sia sufficiente ai sensi dell’art. 80
LEF per il rigetto dell’opposizione”.
A
mente dell’appellante “dai documenti agli atti non risulta provata l’esistenza
dei requisiti per il rigetto definitivo dell’opposizione”, perché il doc. A e
la relativa attestazione di crescita in giudicato sono stati prodotti in
fotocopia. Infatti “l’escutente che vuole ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione deve produrre il titolo esecutivo in originale o in copia
autentica”. Per l’escusso “l’impossibilità di correggere eventuali errori con
l’azione di disconoscimento di debito giustifica un rigore formale maggiore
nell’ambito del rigetto definitivo rispetto al rigetto provvisorio
dell’opposizione ove al contrario per giurisprudenza pragmatica, ma
giuridicamente criticabile, pure eventuali fotocopie di un titolo ex art. 82
LEF sono sufficienti”.
F. Con osservazioni 31 gennaio 1995 la parte appellata ha
postulato la reiezione del gravame.
Il
__________ assevera che “l’appellante era ben conscio che il rigetto
dell’opposizione era richiesto unicamente sulla scorta della fotocopia della
decisione del giudice di prime cure essendo menzionato sull’istanza”, per cui
“avrebbe potuto, in caso lo avesse ritenuto necessario, presentarsi all’udienza
ed eccepire il falso dell’atto prodotto”. Non presentandosi all’udienza
l’appellante ha rinunciato a “qualsiasi opposizione od eccezione alle prove
addotte dalla controparte”.
Considerato
in diritto:
a) L’art. 80 cpv. 1 LEF stabilisce che il creditore può
chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione “quando il credito sia fondato
sopra una sentenza esecutiva”.
Una
sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non
può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il
debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
19 m. 2).
b) Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in
ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF
113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via
definitiva dell’opposizione.
-
Nella fattispecie in esame è pacifico che la sentenza
16 marzo 1994 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 3, munita
dell’attestazione di crescita in giudicato, costituisce titolo idoneo per il
rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi del precedente considerando
relativamente agli importi in esecuzione.
-
Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia
fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del
Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove
l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la
sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non
dimostri che è prescritto”.
a) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è
esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
b) In prima sede l’escusso non è comparso all’udienza di
contraddittorio. La Pretore ha accertato d’ufficio la validità della sentenza
doc. A, prodotta in fotocopia, munita dell’attestazione di crescita in
giudicato, pure in fotocopia, ritenendone ossequiati i requisiti di cui all’art.
80/81 LEF. L’eccezione, sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di
appello, in merito alla necessità di produrre il titolo in originale o in copia
autentica, non solo è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC -che
esclude la facoltà di addurre nuovi fatti in sede di appello- ma costituisce un
abuso di diritto, applicabile anche alla procedura esecutiva, ritenuto che egli
nemmeno contesta la conformità dei documenti prodotti con l’originale (cfr.,
mutatis mutandis, Rep 1989 p. 338) e nemmeno sostiene di aver impugnato
la sentenza pretorile.
La
decisione di rigetto definitivo dell’opposizione va pertanto confermata.
- L’appello 4 gennaio 1995 __________, al limite del
temerario, va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC
pronuncia
-
L’appello 4 gennaio 1995 __________, è respinto.
-
La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico dell’____________________, che rifonderà al
__________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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