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Numero d'incarto:
14.1994.19
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CEF
Incarto n.
14.94.00019
Lugano
27 ottobre 1995/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 25 luglio 1994 da
Contro
per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 10/12 gennaio 1994 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di Mendrisio-Sud ha così deciso il 22/25 novembre 1994:
"1. L'istanza
è accolta.
§ Sino a concorrenza di Fr. 8'603.50
con interessi al 5% dal 12 gennaio 1994, oltre le spese esecutive, è rigettata
in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo
n. __________ dell'UEF di Mendrisio del 12 gennaio 1994.
- Spese e TG in Fr. 140.--, da anticipare
dall'istante, sono a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 100.--
di indennità";
decisione tempestivamente dedotta in appello il 2/5
dicembre 1994 dall'escussa che ha chiesto sia giudicato:
"1. L'appello
è accolto e la sentenza riformata nel senso che:
a) l'istanza
25 luglio 1994 __________, è respinta;
b) è
confermata l'opposizione interposta al precetto;
c) tassa di giustizia e spese a carico
dell'istante che verserà alla convenuta le ripetibili;
- Protestate
tassa di giustizia, spese e indennità di seconda sede";
rilevato
che l'appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti;
considerato
in fatto
e in diritto
che
con PE n. __________ del 10/12 gennaio 1994 __________ procede contro
__________ per Fr. 8'603.50 oltre accessori;
che
l’escussa ha interposto tempestiva opposizione;
che
con istanza 25 luglio 1994 , __________ ha chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione, protestate spese e indennità;
che
all’udienza dell'8 settembre 1994 l'escussa ha chiesto la reiezione in ordine
dell'istanza per mancanza del prescritto di ordine pubblico dell'uso della
lingua italiana, protestate spese e indennità, atteso che "il preteso e
contestato riconoscimento di debito può essere solo il doc. B poichè le fatture
non possono adempiere i presupposti dell'art. 82 LEF. Il doc. B è però redatto
in tedesco. Per i principi espressi in Rep 1989 pag. 331 il doc. B deve essere
tradotto in italiano per consentire all'escussa il suo diritto di difesa e
quindi il suo diritto di essere sentita: non essendo cognita del tedesco,
l'escussa non può comprendere il contenuto giuridico del doc. B che doveva
essere presentato munito della indispensabile traduzione";
che
il Segretario assessore ha accolto l'istanza, dopo aver respinto l'eccezione
d'ordine perchè "l'escussa non ha chiesto la traduzione del doc. B,
limitandosi invero essa a postulare, per la mancata presentazione della
traduzione in italiano, la reiezione in ordine dell'istanza" e "in
tale contesto, essendo il doc. B un documento e non un atto di causa, non può
essere condivisa la tesi dell'escussa secondo cui vi sarebbe stata, anche per
mano dell'istante, violazione del citato prescritto d'ordine pubblico scatente dall'art.
117 cpv.1 CPC oppur'anco violazione del diritto di essere sentito";
che
con tempestivo appello __________ ha riproposto in sostanza le allegazioni già
espresse nel contraddittorio, ribadendo che il doc. B non redatto in italiano e
non tradotto "è da considerare dal profilo processuale come
inesistente", ritenuto altresì che il fatto che il primo giudice l'abbia
posto a fondamento del suo giudizio costituisce violazione del diritto di
essere sentito;
che
l'appellante ha pure evidenziato che la sentenza "raggiunge il massimo del
formalismo eccessivo sostenendo che la lingua italiana va usata nel processo
solo per gli atti e non per i documenti";
che
ex art. 117 cpv.1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto
che per il cpv.2 "gli atti processuali, i documenti e le perizie"
sono trattati allo stesso modo;
che
la normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben
radicato nel diritto ticinese: già l'art. 39 dell'abrogato CPC del 24 giugno
1924 stabiliva che "le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in
lingua italiana". Si tratta, per "radicata giurisprudenza" della
II. Camera civile del Tribunale d'appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep
1975 p.302-303 nonchè sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della
CCA), di "un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non
richiede alcuna giustificazione per cui l'osservanza di questa fondamentale
forma non può essere lasciata all'arbitrio delle parti nè all'inerzia del
giudice". Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento
delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei
rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può
prescrivere, tra l'altro, l'uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone
per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che
ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989
p.331);
che
la distinzione operata dal primo giudice tra atti e documenti è in contrasto
con il chiaro tenore letterale dell'art. 117 cpv.2 CPC;
che
il doc. B, redatto in tedesco e non tradotto, posto dal primo giudice a fondamento
del pronunciato qui impugnato, è pertanto inidoneo a costituire riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF legittimante il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che
l'appello deve quindi essere accolto, con tassa di giustizia e indennità a
carico di __________ (art. 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati
gli art. 117 CPC e 82 LEF;
pronuncia
- L’appellazione
2/5 dicembre 1994 __________, è accolta.
Di
conseguenza la sentenza 22/25 novembre 1994 del Segretario assessore della
Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:
-
"L'istanza
25 luglio 1994 __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 140.--, da anticipare dall'istante, è a carico di
__________ che rifonderà a __________ Fr. 100.-- di indennità".
-
La
tassa di giustizia d'appello in Fr. 200.--, da anticipare dall'appellante, è a
carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 150.-- di indennità".
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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