Appeal against adjournment order declared inadmissible

14.1994.13Altro tribunale3 mag 1995Inadmissible

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Sintesi Omnilex

The Camera di esecuzione e fallimenti of the Ticino Court of Appeal dealt with a complaint against a first-instance order refusing to postpone an adversarial hearing in debt-enforcement proceedings. The court held that such an order is merely interlocutory and therefore not appealable under Art. 95 CPC, so the complaint had to be declared inadmissible. In obiter, it added that the refusal was in any event justified because the request was late and unsupported by evidence of serious impediment. Costs were put on the appellant, including a CHF 100 court fee and a CHF 200 indemnity.

Massima Omnilex

Art. 95 cpv. 1 CPC; art. 136 CPC; un ordinanza che respinge o nega il rinvio di un’udienza ha natura interlocutoria e, salvo diversa previsione, non è appellabile. Il rimedio esperito contro un simile provvedimento è pertanto irricevibile. In via abbondanziale, il rinvio dell’udienza presuppone gravi motivi debitamente resi verosimili; la parte istante deve attivarsi con diligenza, produrre tempestivamente i giustificativi e, se necessario, predisporre una sostituzione, altrimenti il giudice può respingere l’istanza per tardività o insufficienza della prova.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1994.13

Data decisione, Autorità: 03.05.1995, CEF

Incarto n. 14.94.00013

Lugano 3 maggio 1995/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Marisa Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 settembre 1994 da


patr. dall'avv. __________

Contro


richiamata l’ordinanza 20 settembre 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha fissato per lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 l’udienza per il contraddittorio;

vista l’istanza datata 13 novembre 1994 - pervenuta alla Pretura il giorno successivo lunedì, - della __________ (in seguito: __________) chiedente la sospensione dell’udienza per motivi di salute;

preso atto dell’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 (lunedì) con cui il rinvio non è stato ammesso e l’udienza “prevista per il.giorno lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 è confermata”;

rilevato che la reiezione della domanda di rinvio è stata motivata in sostanza per la palese tardività e la mancanza di prove;

visto il “reclamo” 25 novembre 1994 della __________ contro “l’ordinanza 14 novembre 1994” della Pretura, con cui chiede che “l’ordinanza venga annullata e che le venga pertanto data la possibilità di partecipare alla nuova udienza che deve essere indetta”;

considerato

in fatto e in diritto:

  • che l’art. 136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che:

a) la parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1);

b) il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2);

c) il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3);

  • che l’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 non costituisce decisione suscettibile di impugnativa, avuto riguardo alla sua natura interlocutoria, per chiaro disposto dell’art. 95 cpv. 1 CPC (“le ordinanze non sono appellabili”).

  • che il “reclamo” 25 novembre 1994 dell’escussa va pertanto dichiarato irricevibile.

  • che in via abbondanziale va rilevato che dal profilo del diritto di essere sentito la Pretore si è correttamente determinata non concedendo il rinvio per mancanza evidente del presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che la __________, sapendo già dall’ordinanza 20 settembre 1994 che vi sarebbe stata l’udienza per il contraddittorio lunedì 14 novembre 1994, non si è premunita, nonostante abbia avuto quasi due mesi di tempo, di far capo ad un altro rappresentante oltre al suo vicepresidente __________ e che questi non ha nemmeno prodotto un certificato medico attestante la sua impossibilità a partecipare all’udienza;

  • che in via ancor più abbondanziale va poi rilevato che la parte che chiede il rinvio di un’udienza deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito dell’istanza quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua giudiziale definizione;

richiamati gli art. 95 e 136 CPC

pronuncia

  1. Il “reclamo” 25 novembre 1994 __________, è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia in Fr. 100.--, già anticipata da __________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________.Fr. 200.-- di indennità.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

appeal admissibilitypostponement of hearinginterlocutory orderdiligenceserious reasonscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the order refusing to postpone the hearing was admissible.

Decisione estratta

No. The order was interlocutory and, under Art. 95(1) CPC, orders are not appealable.

Motivazione estratta

The challenged decision concerned only a procedural postponement and did not constitute an appealable decision.

Questione giuridica chiave

Whether the refusal to postpone the hearing was justified under Art. 136 CPC.

Decisione estratta

Yes, in the alternative. The request was manifestly untimely and unsupported by proof of serious reasons; no medical certificate was produced and the party had had ample time to arrange substitute representation.

Motivazione estratta

The party knew of the hearing well in advance and failed to act diligently.

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