Appeal inadmissible against non-appealable order on translation

12.2006.28Altro tribunale1 feb 2006Dismissed

Sintesi

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal by two defendants against a first-instance order concerning translation of German-language documents. The Pretore had granted translation of one document but refused another. The appellate court held that the challenged ruling was merely an evidentiary order under Art. 203 CPC and therefore not appealable under Art. 95 CPC. As the inadmissibility was manifest, the appeal was rejected at the preliminary screening stage under Art. 313bis CPC without inviting the respondent to comment. The appellants were ordered to pay the appeal costs jointly and severally.

Regest

Art. 203 cpv. 1 CPC; art. 95 cpv. 1 CPC; art. 313bis CPC; appealability of a first-instance decision ordering or refusing translation of documents. A decision concerning the translation of documentary exhibits is an evidentiary order relating to the conduct of proceedings and not a judgment on the merits. Such orders are not appealable absent a specific statutory exception. Manifest inadmissibility may be dismissed at the preliminary admissibility stage without hearing the opposing party. Costs follow the outcome pursuant to Art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2006.28

Data decisione, Autorità: 01.02.2006, IICCA

Titolo: decisione sulla traduzione di alcuni documenti - appello

Incarto n. 12.2006.28

Lugano 1 febbraio 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.128 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 16 agosto 2005 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 AP 2 tutti rappr. da RA 1

nella quale procedura il Pretore, con decisione 19 gennaio 2006, ha parzialmente accolto la domanda processuale 2 settembre / 25 novembre 2005 dei convenuti, ordinando la traduzione del doc. P, ma non del doc. L;

appellanti i convenuti che, con atto di appello 25 gennaio 2006, al quale il primo giudice ha concesso l’effetto sospensivo, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la loro domanda di traduzione dei documenti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che la decisione qui impugnata con cui il Pretore si è espresso in merito alla traduzione o meno, ex art. 203 cpv. 1 CPC, di alcuni documenti (in lingua tedesca) versati agli atti dall’attore costituisce -come del resto indicato dal giudice stesso- un'ordinanza, tanto è vero che tratta una questione che concerne l'istruttoria della causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);

che un’ordinanza non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);

che la palese improponibilità dell'appello presentato dai convenuti può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo intimare alla controparte per le osservazioni;

che gli oneri processuali di questo giudizio seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 segg. CPC e la vigente TG

pronuncia

  1. L'appello 25 gennaio 2006 di AP 1 e AP 2 è inammissibile.

  2. La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono a carico degli appellanti in solido.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

appealabilityevidentiary ordertranslationinadmissibilitycostspreliminary review