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Numero d'incarto:
12.2006.212
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, IICCA
Titolo:
Stralcio di appello in seguito a carenza di interesse giuridico, azione di inesistenza del debito nella quale il precettante ha ritirato l'esecuzione, rendendo sprovvista di interesse giuridico la causa giudiziaria
Incarto n.
12.2006.212
Lugano
9 luglio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. AC.2006.1
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 23
gennaio 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
in
materia di accertamento dell’inesistenza del debito che il Pretore ha respinto
con sentenza 21 novembre 2006, ponendo la tassa di giustizia e le spese a
carico dell’attore, obbligato inoltre a rifondere alla controparte un’indennità
per ripetibili di
fr.
500.-;
appellante
l’attore che con atto del 4 dicembre 2006 chiede, previa concessione
dell’effetto sospensivo all’appello, l’annullamento della sentenza 21 novembre
2006, con rinvio degli atti al Pretore per istruzione della procedura cautelare
e sospensione della procedura;
mentre
l’appellata ha rinunciato a presentare osservazioni all’appello;
considerato
che il 6 giugno 2007 l’appellante ha comunicato alla Camera l’avvenuto ritiro
del precetto esecutivo n. __________ oggetto della causa e ha chiesto lo
stralcio della causa, con protesta di spese e ripetibili, mentre dal canto suo
l’appellata osserva che le spese e le ripetibili devono essere poste a carico
dell’attore, desistente;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
considerato
in fatto e in diritto:
che AO 1
ha escusso l’ex marito AP 1, facendogli notificare il 15 settembre 2005 dall’UE
di L__________ il PE n. __________ per fr. 16'950.- per l’incasso dei
contributi alimentari dovuti secondo la sentenza di divorzio del 3 febbraio
2003 e la modifica dell’11 luglio 2005;
che
l’opposizione interposta dal debitore escusso al PE è stata respinta in via
definitiva il 28 novembre 2005;
che con
l’azione in accertamento dell’inesistenza del debito fondata sull’art. 85a LEF
l’attore ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’esecuzione e nel
merito l’accertamento dell’inesistenza del debito vantato dalla creditrice, a
seguito della decisione sulla modifica della sentenza di divorzio emanata dal
giudice competente;
che statuendo
il 21 novembre 2006 il Pretore ha respinto la petizione, per il motivo che la
creditrice aveva dimostrato il fondamento del proprio credito, mentre l’escusso
non ha sollevato eccezioni attinenti al dispositivo della sentenza né autentici
nova;
che
l’appellante insorge contro la citata sentenza pretorile, adducendo la
violazione del suo diritto di essere sentito per il rifiuto del Pretore di
assumere prove sulla sua situazione personale e finanziaria;
che il 6
giugno 2007 l’appellante ha comunicato l’avvenuto ritiro il 22 marzo 2007 del
PE n. __________ e ha chiesto lo stralcio della causa, con protesta di spese e
ripetibili;
che l’appellata
non ha contestato di aver ritirato il PE e sostiene che il ritiro dell’appello
comporta la desistenza dell’attore, al quale vanno caricate spese e ripetibili;
che
secondo l’art. 85a cpv. 1 LEF l’escusso può domandare in ogni tempo al
tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito,
della sua estinzione o della concessione di una dilazione; se l’azione è
ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l’esecuzione
(art. 85a cpv. 3 LEF);
che tale
azione, di accertamento negativo, presuppone l’esistenza di una procedura
esecutiva in corso (DTF 127 III 41 consid. 4c pag. 43);
che il
presupposto dell’interesse giuridico immediato decade allorquando il
precettante ha ritirato l’esecuzione in questione (DTF 132 III 277 consid. 4.3;
DTF 127 III 41 consid. 2 e 4), come è appunto il caso nella fattispecie;
che, di
conseguenza, l’azione promossa il 21 novembre 2006 è diventata sprovvista di
interesse giuridico immediato dopo il 22 marzo 2007 (DTF 127 III consid. 4c
pag. 43), sicché l’appello deve essere stralciato d’ufficio dai ruoli;
che in
siffatte circostanze la comunicazione 6 giugno 2007 non è una desistenza
dell’appellante, ma la semplice comunicazione di un fatto che rende sprovvista
di interesse giuridico la procedura giudiziaria;
che
qualora una causa divenga senza interesse giuridico il giudice statuisce sulle
spese e le ripetibili tenendo conto dello stato delle cose prima del
verificarsi del motivo che termina la lite con una valutazione sommaria
dell’esito che avrebbe avuto la causa (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI massimato e commentato, App 2000/2004, m. 15 ad art. 151);
che lo
stralcio dell’appello per carenza d’interesse giuridico preclude la possibilità
di modificare il dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili;
che nella
fattispecie la creditrice escutente era al beneficio di una sentenza esecutiva
che le riconosceva il diritto a contributi di mantenimento per sé medesima e
per i figli e il debitore escusso aveva avviato una causa di modifica di tale
sentenza, ancora pendente al momento in cui ha introdotto l’azione 23 gennaio
2006 (cfr. petizione pag. 9);
che
pertanto a quel momento l’attore non disponeva di una sentenza di modifica
della sentenza di divorzio in base alla quale procedeva l’attrice e non poteva
dunque provare l’inesistenza del debito (Schmidt, in:
Commentaire romand LP, n. 11 ad art. 85a LP);
che a un
esame sommario della fattispecie la causa non presentava probabilità di
successo e l’appello sarebbe stato verosimilmente respinto;
che le
spese vanno nondimeno ridotte per tenere conto dell’avvenuta carenza di interesse
giuridico, e rimangono a carico dell’appellante, mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, che non ha presentato osservazioni;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello
4 dicembre 2006 di Alfonso Mattei è stralciato dai ruoli per mancanza di
interesse giuridico.
-
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 100.-
spese fr.
50.-
fr.
150.-
rimangono
a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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