Appeal against refusal to appoint new expert inadmissible

12.2006.196Altro tribunale2 nov 2006Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a civil appeal, the Ticino Second Civil Chamber held that an order refusing the appointment of a new expert under Art. 252(5) CPC is a procedural order and thus not appealable. The court stressed that the substantive label used by the first-instance judge ('decree') does not determine appealability. The appeal was therefore summarily declared inadmissible under Art. 313bis CPC, and the appellant was ordered to pay CHF 350 in court fees and expenses.

Massima Omnilex

Art. 94, 95 and 252 cpv. 5 CPC; appealability of a decision refusing the appointment of a new expert. A ruling on the taking of evidence which rejects the substitution of an expert in the application of Art. 252 cpv. 5 CPC is a procedural order (ordinanza) and not an appealable decree. The qualification depends on the objective content of the measure and on whether it concerns the conduct of the evidentiary proceedings, not on the terminology used by the first-instance judge (consider. 1). A manifestly inadmissible appeal may be rejected at the preliminary stage under Art. 313bis CPC without prior service to the opposing parties for observations. Costs follow the appellant.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2006.196

Data decisione, Autorità: 02.11.2006, IICCA

Titolo: nomina di nuovo perito - appallabilità

Incarto n. 12.2006.196

Lugano 2 novembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente, Lardelli e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.60 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16 giugno 2003 da

AP 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AO 1 AO 2 tutti rappr. dall’ RA 1

nella quale procedura il Pretore, con decisione 5 ottobre 2006, ha respinto una domanda della AP 1 intesa alla nomina di un nuovo perito ed alla sospensione del termine per procedere alla completazione o delucidazione della perizia.

Appellante l’attrice la quale, con appello 23 ottobre 2006, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda di sostituzione del perito e di annullare il termine per chiedere la completazione della perizia.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto e in diritto:

che la decisione del Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 252 m. 3);

che infatti concerne l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);

che la forma o la terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 1);

che la palese improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle controparti per le loro osservazioni;

che le spese sono a carico dell'appellante;

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC

e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia:

  1. L'appello 23 ottobre 2006 AP 1 è inammissibile.

  2. La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.-) sono a carico dell'appellante.

  3. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

expert evidenceadmissibilityprocedural orderappealabilitycivil procedurecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal to appoint a new expert and related procedural relief is admissible.

Decisione estratta

The challenged decision is an order concerning evidence-taking and is therefore not appealable.

Motivazione estratta

A refusal to appoint a new expert under Art. 252(5) CPC concerns the conduct of the proceedings and falls within procedural controversies resolved by order. The judge's label as a 'decree' is not decisive.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs.

Decisione estratta

Costs are charged to the appellant.

Motivazione estratta

Because the appeal is manifestly inadmissible, the appellant bears the costs of the appeal.

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