Appeal dismissed in eviction after judicial settlement

12.2006.189Altro tribunale18 ott 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The landlord sought immediate eviction after the tenants failed to hand back the apartment on the date fixed in a judicial settlement reached during the first-instance eviction proceedings. The tenants appealed, arguing that a new lease of indefinite duration had been created and that a fresh notice to quit was required. The appellate court held that no new lease existed: the settlement governed the parties' obligations and expressly allowed eviction without further formalities if the tenants defaulted. The appeal was therefore dismissed as manifestly unfounded and vexatious, decided by simplified procedure without service on the respondent. Appellate costs were imposed on the tenants jointly and severally, with no party compensation awarded.

Massima Omnilex

Art. 313bis CPC; eviction following judicial settlement and manifestly unfounded appeal: where the parties conclude a judicial settlement fixing the date for surrender of leased premises and providing for eviction without further formalities in case of default, no new lease of indefinite duration arises. A party who later refuses to comply acts contrary to good faith. A manifestly unfounded and vexatious appeal may be dealt with in simplified procedure without service on the respondent; costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC, and party compensation may be refused where the appeal was not even notified (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2006.189

Data decisione, Autorità: 18.10.2006, IICCA

Titolo: Sfratto, rifiuto di riconsegnare i locali in adempimento a transazione giudiziaria, appello temerario

Incarto n. 12.2006.189

Lugano 18 ottobre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.135 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 10 luglio 2006 da

AO 1

contro

AP 1 AP 2 tutti rappr. dall’ RA 1

con la quale è chiesto lo sfratto immediato dei convenuti dall’abitazione nella casa situata in C__________ a L__________, di proprietà dell’istante, che il Pretore ha accolto con decisione del 2 ottobre 2006;

appellanti i convenuti i quali, con appello 13 ottobre 2006, chiedono la riforma del giudizio impugnato, previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo, nel senso di respingere l’istanza di sfratto;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

considerato

in fatto e in diritto:

che AO 1 ha disdetto il contratto di locazione con AP 2, relativo a un appartamento di 3 ½ locali situato nel Comune di L__________, per il 31 marzo 2006, prorogando poi su richiesta della conduttrice il contratto due volte, una prima volta fino al 30 aprile 2006 (doc. D) e poi fino al 31 maggio 2006 (doc. B);

che all’udienza del 20 giugno 2006 davanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, alla quale si era rivolta il 1° giugno 2006 in vista dello sfratto, la locatrice ha accettato di attendere fino al 30 giugno 2006 prima di presentare l’istanza di sfratto (doc. F);

che il 10 luglio 2006 la locatrice ha presentato alla Pretura di Locarno-Campagna l’istanza di sfratto per ottenere la riconsegna immediata dell’appartamento;

che all’udienza di discussione del 27 luglio 2006 le parti hanno concordato la riconsegna dei locali entro il 30 settembre 2006, il pagamento da parte dei conduttori dell’importo di fr. 5'120.- entro il 16 agosto 2006 a titolo di pigione per il mese di giugno e di indennità per occupazione dell’appartamento fino alla scadenza concordata, ritenuto che in caso di inadempimento nella consegna o nel pagamento il Pretore avrebbe pronunciato lo sfratto a semplice richiesta dell’istante “senza ulteriore convocazione delle parti e senza ulteriori formalità”;

che i convenuti hanno comunicato alla locatrice il 29 settembre 2006 la loro intenzione di non riconsegnare i locali alla scadenza pattuita;

che su richiesta dell’istante il Pretore ha accolto con decreto del 2 ottobre 2006 l’istanza di sfratto;

che con appello del 13 ottobre 2006 AP 1 e AP 2 hanno chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza di sfratto, previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo;

che l'appello non è stato notificato alla controparte;

che gli appellanti rimproverano al Pretore di avere accolto a torto l’istanza di sfratto, poiché la locatrice aveva concluso con loro un nuovo contratto di locazione di durata indeterminata e avrebbe pertanto dovuto inoltrare una nuova disdetta prima di chiedere lo sfratto, e osservano che in ogni modo il suo comportamento è abusivo e contrario alla buona fede, non avendo essa alcun interesse a ottenere la riconsegna immediata dell’ente locato;

che contrariamente a quanto sostengono i convenuti, nella fattispecie non è sorto alcun contratto di locazione a tempo indeterminato, le parti avendo concluso all’udienza del 27 luglio 2006 una transazione giudiziaria in base alla quale l’istante attendeva la riconsegna dei locali al 30 settembre 2006 e i convenuti si impegnavano a riconsegnarli a tale data, ritenuto che in caso di inadempimento il Pretore avrebbe decretato senza ulteriori formalità lo sfratto;

che quindi contrario alla buona fede e abusivo è semmai il comportamento degli appellanti, che hanno sottoscritto la transazione giudiziaria e hanno in seguito rifiutato di riconsegnare i locali alla data pattuita;

che l'appello, manifestamente infondato e temerario, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. L'appello 13 ottobre 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.

  2. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 250.-

sono posti in solido a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

evictionlease terminationjudicial settlementgood faithsummary procedurevexatious appealappellate costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the eviction order had to be overturned because a new lease of indefinite duration had allegedly arisen.

Decisione estratta

No new lease was created; the parties concluded a judicial settlement fixing the return date and authorizing eviction without further formalities upon breach.

Motivazione estratta

The tenants' argument was incompatible with the settlement reached at the hearing of 27 July 2006, which governed the parties' obligations and excluded the need for a new notice to terminate.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was manifestly unfounded and could be decided under the simplified procedure without service on the respondent.

Decisione estratta

Yes; the appeal was manifestly unfounded and vexatious and could be handled summarily without notifying the other party.

Motivazione estratta

The appellants had signed the settlement and then refused to comply with it, so their conduct, not the landlord's, was contrary to good faith.

Questione giuridica chiave

Costs of the appellate proceedings.

Decisione estratta

Costs were imposed on the appellants jointly and severally, with no award of party compensation to the respondent.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under Art. 148 CPC; no reimbursable party costs were justified because the appeal was not even served on the respondent.

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