Appeal inadmissible for lack of reasoning and new evidence

12.2006.131Altro tribunale12 lug 2006Inadmissible

Sintesi

AP 1 appealed the Lugano District Court's refusal of legal aid in an ongoing civil action. The Second Civil Chamber of the Cantonal Court of Appeal held that the appeal did not address the first judge's detailed reasoning on indigence and therefore was inadmissible. The court also refused to consider documents produced for the first time on appeal, noting that new documentary evidence is excluded and that the late filing was attributable to the appellant's negligence. The appeal was declared inadmissible, with no fees or costs imposed.

Regest

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; admissibility of an appeal against a decision refusing legal aid. An appellate brief must specifically confront the contested reasoning and indicate why the decision is erroneous; a mere expression of disagreement does not suffice. New documentary evidence is inadmissible on appeal, especially where the documents pre-existed the challenged decision and their late filing results from the party's own negligence. Where the appeal is devoid of proper reasoning and relies on inadmissible new evidence, it is to be declared inadmissible (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2006.131

Data decisione, Autorità: 12.07.2006, IICCA

Titolo: appello irricevibile

Incarto n. 12.2006.131

Lugano 12 luglio 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.295 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 21 aprile 2005 da

AP 1 rappr. dall’

contro

AO 1 rappr. da RA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma ridotta in replica a fr. 27'196.95 più interessi ed accessori, mentre quest’ultimo, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 105'832.35 oltre interessi;

ed ora sull’istanza di assistenza giudiziaria presentata l’8 settembre 2005 dall’attore, che il Pretore, con decreto 21 giugno 2006, ha integralmente respinto;

ricorrente l'attore personalmente con scritto 5 luglio 2006, con cui chiede la revisione del giudizio negativo emanato dal primo giudice ed il conseguente accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la decisione qui impugnata il Pretore ha negato all’attore l’assistenza giudiziaria nella causa in rassegna, osservando che la documentazione da questi versata agli atti non permetteva di concludere che egli si trovasse in una situazione di indigenza ai sensi dell’art. 3 Lag;

che con lo scritto (recte: ricorso) che qui ci occupa l’attore, pur dichiarando di non essere d’accordo con il querelato giudizio, di cui chiede la modifica a suo favore, non si è assolutamente confrontato con le puntuali ed articolate motivazioni del primo giudice e soprattutto non ha indicato per quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise, per cui l’impugnativa deve senz’altro essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309; II CCA 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.23);

che l’attore non può nemmeno essere seguito laddove afferma che il suo stato di indigenza risulterebbe in ogni caso dai nuovi documenti da lui prodotti con il gravame, in sede di appello essendo espressamente esclusa la produzione di nuova documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); tanto più che la mancata tempestiva produzione degli stessi, pacificamente successivi all’inoltro dell’istanza di assistenza giudiziaria e precedenti l’emanazione del decreto qui impugnato, è chiaramente dovuta a negligenza della stessa parte attrice;

che il ricorso, irricevibile nel suo complesso, deve pertanto essere respinto;

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso 5 luglio 2006 di AP 1 è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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