Nullity of strike-out for unpaid advance when legal aid pending

12.2006.13Altro tribunale16 gen 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

AP 1 appealed against the Lugano District Pretura’s decree striking the civil action for failure to pay a CHF 700 advance on costs. The appeal chamber noted that AP 1 had filed a renewed request for legal aid before the final deadline expired. It held that the first instance should have ruled on that request before insisting on payment of the advance. Because this was not done, the order of 10 November 2005 was premature and lacked a procedural prerequisite; the later strike-out decree was also null. The appeal was upheld, the decree was annulled, and the file was returned to the secretary assessor for continuation of the proceedings.

Massima Omnilex

Art. 13 cpv. 1 Lag; art. 97 n. 5 and art. 142 lett. a CPC; advance on costs and legal aid: where a party files a request for legal aid before expiry of the deadline to pay an advance, the first-instance court must determine that request before drawing the procedural consequences of non-payment. An advance order issued without first deciding the pending legal-aid application is premature and, if the legal-aid request could affect the obligation to advance costs, lacks a procedural prerequisite and is null. The ensuing strike-out for non-payment is likewise void; the matter must be remitted for a prior ruling on legal aid (consid. 3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2006.13

Data decisione, Autorità: 16.01.2006, IICCA

Titolo: stralcio della petizione per mancato pagamento dell'anticipo spese - domanda di assistenza giudiziaria

Incarto n. 12.2006.13

Lugano 16 gennaio 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.333 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3 maggio 2005 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi, e che il Segretario assessore con decreto 21 dicembre 2005 ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio;

visto lo scritto 9/10 gennaio 2006 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi;

che essa, dopo che il Segretario assessore aveva respinto il 20 settembre 2005 una sua istanza volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria, decisione confermata il 7 ottobre 2005 dalla scrivente Camera, in data 7 novembre 2005 ha di nuovo chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che nel frattempo, con ordinanza 22 settembre 2005 -superata dai successivi eventi- il Segretario assessore l’aveva invitata a versare entro 30 giorni un anticipo per tasse e spese giudiziarie di fr. 700.- precisando che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa e una richiesta analoga, con un ultimo termine di 20 giorni per provvedere in tal senso, le è stata inviata il 10 novembre 2005;

che con il decreto 21 dicembre 2005 qui impugnato egli, preso atto che il termine per il versamento dell’anticipo non era stato ossequiato, ha senz’altro stralciato dai ruoli la petizione;

che con scritto 9 gennaio 2006, inviato al giudice di prime cure e trasmesso per competenza alla scrivente Camera, l’attrice, dopo aver ricordato di aver “inviato una valida giustificazione sulla presente impossibilità di corrispondere al pagamento degli acconti richiesti”, ha stigmatizzato con sdegno lo stralcio della sua causa e, ritenendo “di essere una persona intelligente e riflessiva quel tanto che basta per non accettare supinamente definizioni o soluzioni generiche e non esaurienti e quindi contro la legge, contro la razionalità, contro la logica, contro l’equità”, ha tra l’altro riconfermato il suo scritto 7 novembre 2005, aggiungendo infine, riferita verosimilmente ai giudizi emessi nei suoi confronti anche in una causa parallela, che si trattava di “decisioni arbitrarie”;

che l’atto in questione, con cui in sostanza è censurata la decisione di stralcio della causa, può eccezionalmente essere accolto già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 313bis) senza necessità di intimarlo per eventuali osservazioni alla controparte;

che la giurisprudenza del Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che per ovviare alle conseguenze del mancato anticipo delle spese, ossia lo stralcio della causa, la parte, oltre a chiedere una proroga del termine di pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 11 ad art. 147), può pure presentare una domanda di assistenza giudiziaria entro il termine fissato per fornire l’anticipazione (art. 13 cpv. 1 Lag; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 259 ad art. 147; II CCA 12 luglio 2005 inc. n. 12.2005.131);

che il caso dell’attrice dev’essere trattato in modo del tutto analogo, avendo essa provveduto ad inoltrare una nuova istanza di assistenza giudiziaria prima che le fosse assegnato l’ultimo termine per il versamento dell’anticipo;

che nelle particolari circostanze il primo giudice, prima di assegnare quel termine, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla nuova richiesta di assistenza giudiziaria dell’attrice, ad es. chiedendo alla parte di produrre la documentazione attestante la sua indigenza oppure respingendo la sua domanda siccome non era preteso che la sua situazione finanziaria si fosse nel frattempo modificata, e, non avendolo fatto, l’ordinanza 10 novembre 2005, che a quel momento era assolutamente prematura e dunque difettava di un presupposto processuale ex art. 97 n. 5 CPC, dev’essere dichiarata nulla (art. 142 lett. a CPC), ciò che implica pure la nullità della successiva decisione con cui è stato decretato lo stralcio della petizione a seguito del mancato versamento dell’anticipo nel termine assegnato;

che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché abbia innanzitutto a trattare la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata il 7 novembre 2005;

che non si prelevano né spese giudiziarie né ripetibili per la procedura ricorsuale, la modifica del primo giudizio essendo in definitiva avvenuta d’ufficio e non sulla base delle argomentazioni -di fatto inconsistenti- addotte dall’appellante (II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.180);

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 9 gennaio 2006 di AP 1 è accolto.

§ Il decreto di stralcio 21 dicembre 2005 è dichiarato nullo e gli atti sono ritornati al Segretario assessore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

legal aidadvance on costsstrike-outnullityprocedural prerequisiteremand

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the strike-out for non-payment of the advance was valid while a renewed legal-aid request had been filed before the final payment deadline.

Decisione estratta

The first-instance court had to decide the renewed legal-aid request before setting or enforcing the final deadline for the advance; the advance order and the subsequent strike-out were therefore null.

Motivazione estratta

A party may avoid the consequence of non-payment of court advances by requesting legal aid within the deadline. Because the renewed request was filed before the last deadline expired, the first instance acted prematurely and lacked a procedural prerequisite.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant’s request for legal aid should be examined first on remand.

Decisione estratta

Yes. The file had to be returned so the first-instance court could first deal with the legal-aid request of 7 November 2005.

Motivazione estratta

The lower court had not addressed the pending legal-aid request before ordering payment and striking the case, so the matter had to be resumed from that point.

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