Nullity of case dismissal for unpaid advance despite pending legal aid

12.2006.12Altro tribunale16 gen 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The plaintiff appealed against the dismissal of her action for failure to pay the requested advance on costs. She had renewed her request for legal aid before the final deadline expired, but the first instance did not rule on that request and instead struck the case from the roll. The appellate court held that the advance-payment order was premature and void because the pending legal aid request had to be decided first. It therefore annulled the dismissal decree, returned the file to the first instance, and ordered no court costs or compensation in the appeal.

Massima Omnilex

Art. 97 n. 5 CPC, art. 142 lett. a CPC; legal aid request filed before expiry of the time limit for payment of an advance on costs: the authority must first decide the renewed request before declaring a case dismissed for non-payment. If the advance-payment order is issued prematurely, it lacks a procedural prerequisite and is void; the ensuing dismissal decree based on the unobserved deadline is likewise null (consid. 2). The defect may be examined ex officio at the admissibility stage under art. 313bis CPC, without hearing the opposing party. Where the nullity is established ex officio, no appeal costs or party compensation are charged.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2006.12

Data decisione, Autorità: 16.01.2006, IICCA

Titolo: stralcio della petizione per mancato pagamento dell'anticipo spese - domanda di assistenza giudiziaria

Incarto n. 12.2006.12

Lugano 16 gennaio 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.332 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3 maggio 2005 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi, e che il Segretario assessore con decreto 21 dicembre 2005 ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio;

visto lo scritto 9/10 gennaio 2006 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi;

che essa, dopo che il Segretario assessore aveva respinto il 19 settembre 2005 una sua istanza volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria, decisione confermata il 7 ottobre 2005 dalla scrivente Camera, in data 7 novembre 2005 ha di nuovo chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che nel frattempo, con ordinanza 22 settembre 2005 -superata dai successivi eventi- il Segretario assessore l’aveva invitata a versare entro 30 giorni un anticipo per tasse e spese giudiziarie di fr. 350.- precisando che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa e una richiesta analoga, con un ultimo termine di 20 giorni per provvedere in tal senso, le è stata inviata il 10 novembre 2005;

che con il decreto 21 dicembre 2005 qui impugnato egli, preso atto che il termine per il versamento dell’anticipo non era stato ossequiato, ha senz’altro stralciato dai ruoli la petizione;

che con scritto 9 gennaio 2006, inviato al giudice di prime cure e trasmesso per competenza alla scrivente Camera, l’attrice, dopo aver ricordato di aver “inviato una valida giustificazione sulla presente impossibilità di corrispondere al pagamento degli acconti richiesti”, ha stigmatizzato con sdegno lo stralcio della sua causa e, ritenendo “di essere una persona intelligente e riflessiva quel tanto che basta per non accettare supinamente definizioni o soluzioni generiche e non esaurienti e quindi contro la legge, contro la razionalità, contro la logica, contro l’equità”, ha tra l’altro riconfermato il suo scritto 7 novembre 2005, aggiungendo infine, riferita verosimilmente ai giudizi emessi nei suoi confronti anche in una causa parallela, che si trattava di “decisioni arbitrarie”;

che l’atto in questione, con cui in sostanza è censurata la decisione di stralcio della causa, può eccezionalmente essere accolto già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 313bis) senza necessità di intimarlo per eventuali osservazioni alla controparte;

che la giurisprudenza del Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che per ovviare alle conseguenze del mancato anticipo delle spese, ossia lo stralcio della causa, la parte, oltre a chiedere una proroga del termine di pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 11 ad art. 147), può pure presentare una domanda di assistenza giudiziaria entro il termine fissato per fornire l’anticipazione (art. 13 cpv. 1 Lag; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 259 ad art. 147; II CCA 12 luglio 2005 inc. n. 12.2005.131);

che il caso dell’attrice dev’essere trattato in modo del tutto analogo, avendo essa provveduto ad inoltrare una nuova istanza di assistenza giudiziaria prima che le fosse assegnato l’ultimo termine per il versamento dell’anticipo;

che nelle particolari circostanze il primo giudice, prima di assegnare quel termine, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla nuova richiesta di assistenza giudiziaria dell’attrice, ad es. chiedendo alla parte di produrre la documentazione attestante la sua indigenza oppure respingendo la sua domanda siccome non era preteso che la sua situazione finanziaria si fosse nel frattempo modificata, e, non avendolo fatto, l’ordinanza 10 novembre 2005, che a quel momento era assolutamente prematura e dunque difettava di un presupposto processuale ex art. 97 n. 5 CPC, dev’essere dichiarata nulla (art. 142 lett. a CPC) ciò che implica pure la nullità della successiva decisione con cui è stato decretato lo stralcio della petizione a seguito del mancato versamento dell’anticipo nel termine assegnato;

che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché abbia innanzitutto a trattare la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata il 7 novembre 2005;

che non si prelevano né spese giudiziarie né ripetibili per la procedura ricorsuale, la modifica del primo giudizio essendo in definitiva avvenuta d’ufficio e non sulla base delle argomentazioni -di fatto inconsistenti- addotte dall’appellante (II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.180);

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 9 gennaio 2006 di AP 1 è accolto.

§ Il decreto di stralcio 21 dicembre 2005 è dichiarato nullo e gli atti sono ritornati al Segretario assessore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

legal aidadvance on costsnullitydismissal of actionprocedural prerequisiteremandappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the dismissal of the action for non-payment of the cost advance was valid despite a pending renewed legal aid request.

Decisione estratta

The advance-payment order was premature because the first judge had to decide the renewed legal aid request before setting the final deadline; the dismissal decree was therefore null.

Motivazione estratta

A party may avoid the consequences of not paying an advance by seeking legal aid within the time limit. Since the plaintiff had lodged a new legal aid request before the last deadline, the court had to rule on that request first. The advance-payment order thus lacked a procedural prerequisite and was void, as was the later dismissal based on non-payment.

Questione giuridica chiave

Whether the appellate court should annul the dismissal decree and remit the file for continuation of the proceedings.

Decisione estratta

Yes; the file must be returned to the first judge to deal first with the legal aid request.

Motivazione estratta

Because the dismissal decree was null, the proceedings had to be restored to the stage before the premature order, so the first instance could address the pending legal aid request.

Questione giuridica chiave

Whether costs and party compensation should be charged for the appeal proceedings.

Decisione estratta

No costs or compensation were ordered.

Motivazione estratta

The appellate intervention occurred ex officio, not because of substantively convincing arguments by the appellant.

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