Eviction appeal rejected for inadmissible new arguments

12.2005.92Altro tribunale29 apr 2005Dismissed

Sintesi

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected tenants’ appeal against an eviction order issued after termination of the lease for rent default. The court held that the appeal could be decided summarily without hearing the landlord, since the new arguments were inadmissible on appeal and the appellants failed to indicate why the first judgment was wrong. In any event, their later willingness to pay the arrears did not undo the default or show that payment would lead to withdrawal of the eviction. The appeal was dismissed and the appellants were ordered to pay CHF 100 in costs jointly and severally.

Regest

Art. 313bis, 321 cpv. 1 lett. b and 309 cpv. 2 lett. f CPC; appeal against an eviction order based on lease termination for rent default: new factual and legal allegations first raised on appeal are inadmissible, and the appellant must specifically set out why the first-instance judgment is erroneous. A mere subsequent willingness to pay arrears does not vitiate the justified termination where the tenant had not paid after formal notice under Art. 257d CO; eviction cannot be refused absent proof that payment would lead the landlord to waive the termination or withdraw the request. The appellate court may decide the matter at the preliminary screening stage under Art. 313bis CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2005.92

Data decisione, Autorità: 29.04.2005, IICCA

Titolo: sfratto - appello - nova

Incarto n. 12.2005.92

Lugano 29 aprile 2005/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.338 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 14 marzo 2005 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1 AP 2

che il Segretario assessore ha accolto, con decreto 19 aprile 2005, ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni l’appartamento di 3 1/2 locali nello stabile denominato __________ sito in __________ a __________;

ed ora sull’istanza di ricorso 26 aprile 2005 dei convenuti;

mentre l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto: che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti (doc. B) era stato validamente disdetto per il 28 febbraio 2005 (doc. E, F) ai sensi dell’art. 257d CO (mora del conduttore) e che l’ente locato non era stato riconsegnato per quella scadenza, ha senz’altro decretato lo sfratto dei convenuti;

che con l’istanza di ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, i convenuti, dopo aver espresso la loro seria intenzione a voler far fronte a tutti gli arretrati, ribadendo che tale situazione non era dovuta alla loro volontà ma al mancato incasso di diverse fatture, chiedono in sostanza che sia concesso loro un po’ di tempo, ca. 25 giorni, per poter racimolare la somma richiesta dalla controparte dopo l’emanazione del primo giudizio;

che il gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che le considerazioni contenute nell’appello sono in effetti irricevibili, siccome formulate per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che in ogni caso i convenuti, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, nemmeno hanno indicato per quali ragioni di fatto e di diritto il giudizio di prime cure sarebbe errato e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 27);

che, abbondanzialmente, se anche si volesse tener conto di quanto addotto nell’appello, si osserva innanzitutto che il fatto che i convenuti si siano detti disposti a pagare tutti gli importi arretrati non toglie che essi non avevano corrisposto tempestivamente le somme per le quali erano stati a suo tempo diffidati con i doc. C e D, ciò che legittimava senz’altro l’istante a disdire il contratto e a chiedere lo sfratto (II CCA 21 marzo 2005 inc. n. 12.2005.63); quanto invece alla domanda di concessione di un breve periodo di tempo per poter mettere insieme la somma richiesta dalla controparte, si rileva che essi non hanno assolutamente preteso né tanto meno provato che in conseguenza del versamento di quella somma quest’ultima avrebbe accettato di revocare lo sfratto;

che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con l’accollo ai convenuti della tassa di giustizia e delle spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 313bis, 148 e 506 segg. CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello 26 aprile 2005 di AP 1 e AP 2 è respinto.

  2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico degli appellanti in solido.

Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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