Appeal against eviction dismissed for tenant default

12.2005.69Altro tribunale21 mar 2005Dismissed

Sintesi

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the tenant's appeal against an eviction order concerning external parking spaces in Lugano. The first instance had found a valid lease termination for tenant default under Art. 257d CO. On appeal, the tenant relied on partial payments and an alleged later agreement to continue the lease, but these points were either new on appeal or remained unproven. The court also noted that the appeal did not properly identify errors in the first-instance reasoning. Costs of CHF 100 were charged to the appellant.

Regest

Art. 257d CO; Art. 313bis CPC; Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC: an appeal against an eviction order is dismissed where the tenant had failed to pay the amounts validly demanded after default notice, since belated partial payments do not retroactively cure the default and justify neither annulment of termination nor refusal of eviction. New factual and documentary allegations raised for the first time on appeal are inadmissible; moreover, the appellant must specifically indicate why the first-instance judgment is erroneous in fact and law. A merely alleged, unproven later agreement to continue the lease cannot defeat an already ordered eviction (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2005.69

Data decisione, Autorità: 21.03.2005, IICCA

Titolo: sfratto

Incarto n. 12.2005.69

Lugano 21 marzo 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.142 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 4 febbraio 2005 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1 Lugano

che il Segretario assessore ha accolto, con decreto 4 marzo 2005, ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni i posteggi esterni n. 18, 19 e 20 nello stabile denominato “__________, sito in __________ a __________;

ed ora sul ricorso 12 marzo 2005 della convenuta;

mentre l’istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 gennaio 2005 ai sensi dell’art. 257d CO (mora del conduttore) e che l’ente locato non era stato riconsegnato per quella scadenza, ha senz’altro decretato lo sfratto della convenuta;

che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, la convenuta, dopo aver addotto di aver già versato tutta una serie di acconti a favore dell’istante, di essere intenzionata a liquidare tutti gli importi insoluti e di aver nel frattempo raggiunto un accordo con il proprietario volto alla continuazione del contratto di locazione, chiede di voler respingere l’istanza di sfratto;

che il gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che le argomentazioni contenute nell’appello, cui sono stati allegati irritualmente alcuni documenti, sono in effetti irricevibili, siccome formulate per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che in ogni caso la convenuta, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, nemmeno ha indicato per quali ragioni di fatto e di diritto il giudizio di prime cure sarebbe errato e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 27);

che in merito alle argomentazioni della convenuta, si osserva innanzitutto che il fatto che quest’ultima negli ultimi tempi abbia provveduto a versare alcuni acconti e si sia detta disposta a pagare entro breve tutti gli importi arretrati non toglie che essa non aveva corrisposto tempestivamente le somme per le quali era stata a suo tempo diffidata con il doc. B, ciò che legittimava senz’altro l’istante a disdire il contratto e a chiedere lo sfratto; quanto all’esistenza di un accordo con il proprietario, successivo all’emanazione del decreto di sfratto, volto alla continuazione del rapporto locativo, la stessa è rimasta allo stadio di puro parlato;

che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con l’accollo alla convenuta della tassa di giustizia e delle spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 313bis e 506 segg. CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello 12 marzo 2005 di AP 1 è respinto.

  2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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