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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.33
Data decisione, Autorità:
19.12.2005, IICCA
Titolo:
Stralcio di appello in seguito a radiazione dal registro di commercio di una SA parte in causa
Incarto n.
12.2005.33
Lugano
19 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.14
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 18 giugno 2001 da
AP 1
RA 1
contro
AO 1
RA 2
con la
quale l'attore ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 48'565.04
oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2001 per pretese salariali, domanda alla
quale si è opposta la convenuta e che il segretario assessore ha accolto parzialmente
nella misura di fr. 5'642.30 lordi con sentenza 20 dicembre 2004;
appellante
l’attore, il quale con atto di appello del 21 gennaio 2005 chiede in riforma
del giudizio impugnato l’integrale accoglimento della petizione, con protesta
di ripetibili;
mentre
la convenuta non ha proposto osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto e in diritto:
che la
parte appellata è stata sciolta d’ufficio il 12 gennaio 2005 in applicazione
degli art. 708 CO, 86 e 88a ORC ed è stata dichiarata in fallimento dal Pretore
l’8 marzo successivo;
che il 13
aprile 2005 il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, con
l’indicazione che la società sarebbe stata cancellata se entro tre mesi non
fosse stata inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione;
che con
provvedimento 26 luglio 2005 (FUSC n. 147 del 2 agosto 2005; FUC n. 65 del 16
agosto 2005) l’Ufficio dei registri del Distretto di __________ ha radiato
d’ufficio dal registro di commercio la società appellata;
che, di
conseguenza, la parte appellata è oramai sprovvista di personalità giuridica e
l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto
processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile
2004 inc. n. 12.2003.125; Stocker, Entscheidungsgrundlagen für die Wahl
des Verfahrens im Konkurs, Zurigo 1985, p. 200);
che non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili,
mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini,
op.cit., ad art. 150 m. 6);
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente TG
pronuncia
-
L’appello 21 gennaio 2005 di Rolando Massimo è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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