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12.2005.214 ΓÇó Appeal against refusal to stay proceedings inadmissible
12.2005.214Altro tribunale7 dic 2005Inadmissible
The Second Civil Chamber of the Cantonal Court of Appeal in Ticino decided on an appeal by the defendant against the Pretore’s refusal to stay a civil action for declaratory relief and deletion of enforcement. The defendant argued that a criminal investigation pending before the public prosecutor required suspension under Art. 107 CPC. The appellate court held that a decision on stay of proceedings is a discretionary procedural order and, under the CPC, not appealable. The appeal was therefore summarily held inadmissible under Art. 313bis CPC, without hearing the respondent. Costs were imposed on the appellant.
Art. 94, 95, 107, 313bis CPC; appealability of procedural orders refusing a stay of proceedings. A decision whether to suspend civil proceedings lies within the judge’s procedural discretion and is rendered by order. Such an order is, in principle, not appealable under the CPC. An appeal directed solely against the refusal of a stay is therefore inadmissible and may be dismissed at the preliminary admissibility stage without adversarial observations. Costs follow the outcome and are borne by the appellant.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2005.214
Data decisione, Autorità: 07.12.2005, IICCA
Titolo: ordinanza che rifiuta la sospensione del processo - appello
Incarto n. 12.2005.214
Lugano 7 dicembre 2005/kc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.70 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 14 giugno 2005 da
AO 1 (rappr. dall’ RA 1 )
contro
AP 1 (rappr. dall’ RA 2 )
in materia di accertamento di inesistenza di credito e di radiazione di esecuzione.
Ed ora sull’appello 2 dicembre 2005 della parte convenuta nei confronti della decisione 10 novembre 2005 del Pretore con la quale è stata respinta la domanda 22 settembre 2005 della stessa parte convenuta ed intesa alla sospensione della causa ex art. 107 CPC.
Letti ed esaminati gli atti dell’incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appello, come indicato in ingresso, è rivolto contro la decisione del Pretore che ha respinto una domanda di sospensione del processo civile che la convenuta ha formulato, in uno con l’allegato di risposta, ai sensi dell’art. 107 CPC, affermando che tale provvedimento si imponeva essendo pendente presso il Ministero pubblico un procedimento riguardante la fattispecie dedotta in giudizio;
che la decisione attorno alla sospensione del processo è un provvedimento di natura processuale che rientra nei poteri discrezionali del giudice, che è sempre stata ritenuta inappellabile dalla giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore dell’attuale CPC ed ancor di più, da quando quest’ultimo è in vigore, prevedendo l’art. 94 CPC la forma dell’ordinanza – inappellabile per l’art. 95 CPC - per i provvedimenti disciplinanti il processo (Rep. 1988, 317; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 107 m. 2 e ad art. 94 m. 1);
che ne discende come l’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 sia irricevibile e come tale sanzionato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte per sue osservazioni;
che la tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;
Per i quali motivi
visti gli art. 94, 95, 107 e 313bis CPC
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 2 dicembre 2005 di AP 1 è irricevibile.
La tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell’appellante.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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