Appeal against dismissal for non-payment of advance costs

12.2005.131Altro tribunale12 lug 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

AP 1 appealed the Lugano District Court’s order striking her debt-disavowal action from the roll because she failed to pay the second installment of the requested advance on costs by the deadline. She argued that financial difficulties, including a separate large advance paid by her husband, justified relief and that dismissal for a CHF 1,000 installment was overly formalistic. The Second Civil Chamber rejected the appeal, holding that the statutory consequence of non-payment had been properly warned and that the appellant could have sought an extension or legal aid. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay CHF 120 in costs.

Massima Omnilex

Art. 11 cpv. 1, 12 cpv. 1 LTG; art. 148 CPC; non-payment of court-advance within the prescribed time and excessive formalism. A cantonal rule providing for striking a case from the roll if the advance on costs is not paid in time is permissible and, where the consequence has been expressly announced by law and to the party, does not violate the prohibition of excessive formalism. The party’s asserted financial hardship does not excuse default where remedies such as request for extension of the deadline or application for legal aid remained available (consid. 2). Procedural costs follow the outcome.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2005.131

Data decisione, Autorità: 12.07.2005, IICCA

Titolo: mancato pagamento dell'anticipo - stralcio della causa - appello

Incarto n. 12.2005.131

Lugano 12 luglio 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.256 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 11 aprile 2005 da

AP 1

contro

AO 1 rappr. da RA 1

in materia di disconoscimento del debito, che il Pretore, con decreto 23 giugno 2005, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio;

appellante l’attrice la quale, con atto di appello 4 luglio 2005, chiede la revoca del decreto di stralcio, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto ed in diritto

che con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 596’250.- oltre interessi vantato nei suoi confronti da AO 1 e oggetto del PE n. __________ dell’UE di Lugano;

che con ordinanza 25 aprile 2005 il Pretore ha invitato l’attrice a versare un anticipo per tasse e spese giudiziarie di fr. 3'000.- mediante tre rateazioni di fr. 1'000.- cadauna alle scadenze del 2 maggio, 2 giugno e 2 luglio 2005, precisando a quel momento che il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata avrebbe comportato lo stralcio della causa;

che con il giudizio qui impugnato egli, preso atto che la rata scadente il 2 giugno 2005 non era stata versata tempestivamente e che il termine assegnato era così stato disatteso, ha senz’altro stralciato dai ruoli la petizione;

che con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di revocare quel provvedimento, rilevando che il mancato reperimento delle rate non era avvenuto deliberatamente ma era stato reso difficile da molteplici situazioni, note alla controparte, segnatamente dal fatto che il marito in un’altra causa che lo opponeva alla convenuta (inc. n. EF.2005.1100) era stato obbligato a versare entro metà maggio un anticipo per tasse e spese di fr. 15'000.-, che aveva stroncato finanziariamente i coniugi; in tali circostanze, essa ritiene che lo stralcio della petizione per non aver versato entro il termine un anticipo di soli fr. 1'000.- costituisca un eccesso di formalismo;

che il gravame, del tutto infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa s’intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere, tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);

che in virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo, se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;

che nel caso di specie l’attrice non contesta che il mancato o tardivo versamento della rata scadente il 2 giugno 2005, pacificamente verificatosi, possa di per sé comportare lo stralcio della petizione;

che le particolari circostanze, che, a suo dire, imporrebbero di derogare alla regola e segnatamente le difficoltà finanziarie sue e del marito nel reperire la somma richiesta, oltretutto rimaste allo stadio di puro parlato, non appaiono degne di tutela, se solo si pensa che, nonostante queste asserite difficoltà, il marito, per stessa ammissione dell’attrice, è pur sempre stato in grado di ottenere un finanziamento di fr. 15'000.-, ben più ingente di quanto necessario per evitare lo stralcio della presente causa;

che in ogni caso, quand’anche la sua situazione finanziaria fosse stata effettivamente precaria, nulla impediva all’attrice di chiedere un’ulteriore proroga del termine di pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 11 ad art. 147) oppure ancora di inoltrare un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria (art. 13 cpv. 1 Lag; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 259 ad art. 147), invece di lasciar scadere infruttuosamente il termine assegnato;

che nemmeno si può infine rimproverare al Pretore un eccesso di formalismo per aver decretato lo stralcio a seguito del mancato versamento di una rata di soli fr. 1'000.-;

che in effetti la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che i Cantoni possono prevedere che l’omissione di un atto di procedura, come è il caso per l’anticipo delle spese giudiziarie da parte dell’attrice, possa comportare delle conseguenze di ordine procedurale (DTF 104 Ia 105; Schüpbach, Traité de procédure civile, Vol. I, Zurigo 1995, p. 85 n. 242), segnatamente la reiezione in ordine della causa (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 407 n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 147);

che, analogamente a quanto accade in ambito federale (art. 150 cpv. 4 OG), il fatto di prevedere lo stralcio di una causa nel caso di mancato versamento dell’anticipo richiesto non costituisce di per sé un eccessivo formalismo, se -come nella fattispecie- tale conseguenza è stata comminata espressamente dalla legge (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 4 ad art. 150 OG a p. 107; IICCA 5 febbraio 1996 inc. n. 12.96.5, 27 maggio 1997 inc. n. 12.97.150); a meno che l’anticipo non avesse però lo scopo di un versamento simbolico destinato unicamente ad evitare dei ricorsi abusivi, oppure ancora che l’ammontare dell’anticipo e le conseguenze del mancato o tardivo versamento non fossero stati comunicati alla parte (Poudret, op. cit., ibidem), ciò che tuttavia non è assolutamente il caso nella presente fattispecie (sentenze IICCA citate);

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visto l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 4 luglio 2005 di AP 1 è respinto.

  2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 120.- (tassa di giustizia di fr. 100.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.

  3. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

advance on costsdismissal from rolllate paymentexcessive formalismlegal aidprocedural costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the dismissal for late payment of advance costs should be allowed.

Decisione estratta

The appeal was unfounded because the legal consequence of non-payment was expressly provided for, the deadline had expired, and no sufficient reason justified an exception.

Motivazione estratta

The appellant did not dispute the default. Financial difficulties were unproven and, in any event, she could have requested an extension or legal aid. Enforcing the statutory consequence was not excessively formalistic because the law expressly allowed dismissal for non-payment after proper notice.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance court committed excessive formalism by striking the case from the docket after non-payment of one installment of CHF 1,000.

Decisione estratta

No. A statutory dismissal consequence after failure to pay an advance on costs is not excessively formalistic when the party was clearly warned.

Motivazione estratta

Cantonal law may attach procedural consequences to failure to perform procedural acts. Since the amount and consequence were communicated and the sanction was expressly provided by law, no excessive formalism existed.

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