Recusal of a justice of the peace denied

12.2005.119Altro tribunale14 lug 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

IS 1 requested the recusal of the justice of the peace of Locarno-Città in enforcement-related proceedings under Art. 85a LP, alleging that the judge had insulted and humiliated him in an earlier case. The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal found no objectively verifiable circumstances raising a justified doubt as to the judge’s impartiality. It held that the applicant’s allegations were unsupported, that the prior proceedings did not show bias, and that adverse rulings or a suggestion to obtain counsel did not amount to recusal grounds. The motion was dismissed, the file returned for continuation, and costs were imposed on the applicant.

Massima Omnilex

Art. 27 CPC; recusal of a judge requires objective circumstances capable of creating an appearance of partiality; mere subjective distrust, adverse procedural rulings, or the fact that the judge did not accept a party’s arguments are insufficient. An alleged warning to instruct counsel does not in itself establish hostility or bias. A recusal motion must be rejected when the file, assessed objectively, does not show grave enmity or other serious reasons within the meaning of Arts. 26-27 CPC (consid. 3-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2005.119

Data decisione, Autorità: 14.07.2005, IICCA

Titolo: ricusa del pretore

Incarto n. 12.2005.119

Lugano 14 luglio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 15 giugno 2005 presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, ____________________, da

IS 1

nell’ambito della causa -inc. n. AC.2005.1 di quella Pretura- da lui promossa con petizione 5 giugno 2005 nei confronti di

CO 1

volta ad ottenere, ex art. 85a cpv. 2 LEF, la sospensione provvisoria dell’esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UEF di Locarno, avente per oggetto un credito di fr. 11'507.50;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna IS 1 ha convenuto in lite CO 1 avanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna al fine di ottenere, ex art. 85a cpv. 2 LEF, la sospensione provvisoria dell’esecuzione promossa con il PE n. __________ dell’UEF di Locarno;

che l’incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città;

che nelle more della causa, con l’istanza che qui ci occupa, l’attore ha chiesto la ricusa del Pretore di quella Pretura, __________, rimproverandogli in sostanza di averlo diffamato, umiliato, insultato e disprezzato in una precedente procedura (inc. n. IU.2003.00014 in re __________ c. IS 1), risoltasi a suo sfavore;

che la controparte, con osservazioni 21 giugno 2005, si è rimessa al giudizio della scrivente Camera, mentre il Pretore, con osservazioni 22 giugno 2005, ha dichiarato di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione;

che lo scritto, datato 4 luglio 2005, con cui l’attore ha preso posizione sulle osservazioni del Pretore e della controparte, non previsto dalla procedura (art. 29 cpv. 2 CPC), dev’essere dichiarato inammissibile e con ciò estromesso dall’incarto;

che la decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di un Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);

che giusta l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);

che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF 126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; IICCA 15 giugno 2004 inc. n. 12.2004.111);

che, nel caso di specie, dopo attento esame delle circostanze ed in particolare aver preso visione dell’intero inc. n. IU.2003.00014, si può senz'altro concludere che l’attore non ha assolutamente reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale;

che in effetti non risulta che nell’ambito di quella procedura, il cui esito -parzialmente sfavorevole al convenuto qui attore- è stato per altro confermato dapprima dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello e in seguito dalla Prima Corte civile del Tribunale federale, il Pretore abbia diffamato, umiliato, insultato e disprezzato l’allora convenuto, non potendo evidentemente essere inteso il tal senso il fatto che il giudice ad un certo momento, avendolo ritenuto incapace a difendersi, possa averlo diffidato a farsi patrocinare da un avvocato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 61 ad art. 27) o ancora il fatto che egli non abbia ritenuto di far proprie le argomentazioni difensive da lui addotte;

che in tali circostanze, l’istanza in parola, del tutto infondata, deve pertanto essere respinta con accollo al ricusante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l’art. 148 CPC

decreta:

I. L’istanza di ricusa 15 giugno 2005 di IS 1 è respinta.

§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.

II. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico del ricusante.

III. Intimazione

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recusalimpartialityappearance of biasobjective assessmentcivil procedureenforcement suspensioncosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the justice of the peace had to be recused for alleged insult, humiliation, and bias in an earlier case.

Decisione estratta

The applicant failed to make any objectively verifiable facts likely to create a justified doubt as to the judge's impartiality; the recusal request was unfounded.

Motivazione estratta

Recusal under Arts. 26-27 CPC requires objective circumstances creating an appearance of partiality. The file of the earlier case did not show insult, humiliation, or hostility, and adverse procedural rulings or a warning to seek counsel do not suffice.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant's post-observation submission of 4 July 2005 had to be admitted.

Decisione estratta

The submission was not provided for by the procedure and had to be excluded from the file.

Motivazione estratta

It was filed outside the procedural framework and was therefore inadmissible under Art. 29 para. 2 CPC.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs for the recusal proceeding.

Decisione estratta

Court fees and expenses were charged to the recusal applicant.

Motivazione estratta

Since the recusal request was wholly unfounded, costs follow the losing party.

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