Late appeal against eviction order

12.2005.108Altro tribunale7 giu 2005Dismissed

Sintesi

AO 1 sought eviction of AP 1 from a shop in Lugano for rent default. The Pretura granted the eviction on 7 April 2005. AP 1 appealed on 31 May 2005, claiming she only learned of the order later. The Court of Appeal held that, even assuming the most favorable date of notification, the 10-day appeal period had expired on 27 May 2005. The appeal was therefore late and inadmissible. The court also noted that the rent default and the validity of the termination were established. Costs of CHF 70 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 131 cpv. 1 CPC; appeal against eviction order; timeliness of appeal. The appeal period begins on the day following notification and expires after the statutory term; where the appeal is filed after expiry, the remedy is inadmissible. For summary eviction proceedings, the appellate court may decide at the preliminary stage under Art. 313bis CPC without hearing the respondent. The existence of rent arrears and a valid termination need not be examined further once the appeal is untimely, although the court may note that the merits would not alter the result.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2005.108

Data decisione, Autorità: 07.06.2005, IICCA

Titolo: sfratto - appello tardivo

Incarto n. 12.2005.108

Lugano 7 giugno 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.278 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con istanza 3 marzo 2005, da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1

che il Segretario assessore, con decisione 7 aprile 2005, ha accolto ordinando lo sfratto della convenuta dal negozio sito in via __________ a __________.

Appellante la convenuta la quale, con scritto 31 maggio 2005, chiede l’annullamento del decreto di sfratto.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che AO 1 ha chiesto lo sfratto di AP 1 dal negozio di via __________, adibito alla vendita di orologi e oggetti in pietra o metallo prezioso, locatole con contratto di locazione del 4 giugno 2004, per mora nel pagamento della pigione;

che il decreto del Segretario assessore, che ha accolto l’istanza ed ordinato lo sfratto della conduttrice, è stato emanato il 7 aprile 2005 e spedito a quest’ultima il giorno successivo per posta raccomandata che non è stata ritirata nel periodo di giacenza;

che la qui appellante, con lo scritto 31 maggio 2005, afferma di aver avuto conoscenza della decisione di sfratto solo dopo aver constatato che il cilindro della porta del negozio era stato cambiato ed essersi informata presso la Pretura, presso la

quale – come del resto appare sull’interno della copertina dell’incarto – ha ricevuto copia del decreto di sfratto in data 17 maggio 2005;

che – a prescindere dal fatto che la notifica di un invio raccomandato contenente un atto giudiziario si reputa avvenuta, se il plico non è ritirato, l’ultimo dei sette giorni di giacenza postale – anche se si ritenesse prima valida notifica del decreto quella avvenuta, brevi manu, in Pretura, l’appello risulta tardivo;

che il termine per appellare la decisione di sfratto è di 10 giorni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 7);

che il termine decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione (art. 131 cpv. 1 CPC) e quindi, nel caso concreto e nell’ipotesi più favorevole per l’appellante, dal 18 maggio 2005 per esaurirsi il 27 maggio successivo;

che lo scritto-appello, impostato il 31 maggio 2005, è quindi tardivo e come tale irricevibile;

che, in ogni caso, la mora della conduttrice è accertata avendo la stessa pagato la pigione (come afferma con l’appello), richiamatale con diffida 21 settembre 2004 e con termine di pagamento di trenta giorni, solo in tre rate successive al 31 gennaio 2005 per cui la disdetta del 13 gennaio 2005 per il successivo 28 febbraio è valida a tutti gli effetti;

che l’appello può così essere evaso, all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per osservazioni;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 31 maggio 2005 di AP 1 è irricevibile.

  2. La tassa di giudizio di Fr. 50.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a carico dell’appellante.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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