AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2004.50
Data decisione, Autorità:
09.11.2004, IICCA
Titolo:
lavoro, licenziamento immediato : non persecuzione psicologica (mobbing), indennità di maternità e assicurazione collettiva
Incarto n.:
12.2004.50
Lugano
9 novembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.00043
(contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 27 maggio 2002 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. dallo RA
2
con la
quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
75'110.- oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2001 quale risarcimento del
danno per la rescissione del contratto di lavoro, indennità per licenziamento
ingiustificato e arretrati di stipendio, alla quale si è opposta la convenuta,
e che il Pretore ha accolto limitatamente a fr. 600.- oltre interessi al 5% dal
27 maggio 2002;
appellante
l'attrice, la quale con atto di appello del 1° marzo 2004 chiede in riforma del
giudizio impugnato l'integrale accoglimento della petizione, con protesta di
spese e ripetibili;
mentre
la convenuta propone nelle sue osservazioni del 19 aprile 2004 di respingere
l'appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO
1 è stata assunta nel febbraio 1995 dalla AO 1 come gerente del negozio con uno
stipendio lordo di fr. 3'000.- per tredici mensilità oltre a un risarcimento
spese di fr. 500.- mensili. Il contratto prevedeva una durata annuale della
gerenza, con rinnovo automatico per un altro anno in assenza di disdetta
mediante preavviso di tre mesi (doc. A). AP 1 è stata assente in malattia per
diversi periodi dal 31 luglio 2000 e non è più tornata al lavoro dopo il 14
novembre 2000, dando alla luce una bambina il 20 marzo 2001. Essa ha presentato
il 29 aprile 2001 un certificato medico attestante un'incapacità lavorativa per
malattia dal 14 novembre 2000 al 20 marzo 2001 (doc. B), il 4 luglio 2001 un
certificato medico attestante un'incapacità di lavoro dal 21 giugno 2001 a data
da stabilire (doc. D), un certificato medico del 24 agosto 2001 per
un'incapacità lavorativa del 100% dal 28 agosto 2001 a data da stabilire (doc.
E) e infine un certificato medico del Servizio psico-sociale stilato il 3
dicembre 2001, relativo a un'incapacità lavorativa del 100% dal 28 agosto al 31
dicembre 2001 (doc. F). La AO 1 ha notificato il 3 settembre 2001 a AP 1 la
disdetta del rapporto di lavoro per il 31 dicembre 2001 (doc. G). AP 1 ha
contestato il 28 settembre 2001 il licenziamento, da lei ritenuto nullo perché
notificato in un periodo di malattia (doc. L). La datrice di lavoro ha
confermato il 15 ottobre 2001 di ritenere valido il licenziamento (doc. M) e il
12 dicembre 2001 ha chiesto alla dipendente di riconsegnare la chiave del
negozio (doc. N), ciò che essa ha fatto il 28 dicembre 2001 (doc. P).
B. Con
petizione 27 maggio 2002 AP 1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna per chiedere la condanna della AO 1 al pagamento di fr.
75'100.- a titolo del risarcimento del danno per il licenziamento per motivi
gravi da lei notificato alla datrice di lavoro, di indennità per licenziamento
ingiustificato e di stipendi arretrati. La AO 1 si è opposta alla petizione con
la risposta del 15 luglio 2002. Nei successivi allegati scritti, di replica del
16 settembre 2002 e di duplica del 17 ottobre 2002, le parti hanno
sostanzialmente ribadito le loro prese di posizione. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al
contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi del 29 gennaio 2004, dove hanno
confermato le rispettive domande di giudizio.
C. Statuendo
il 6 febbraio 2004, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente
all'importo di fr. 600.- oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2002 e ha posto la
tassa di giustizia di fr. 2'600.- e le spese a carico dell'attrice, condannata
inoltre a rifondere alla convenuta l'importo di fr. 5'000.- per ripetibili.
D. AP 1
è insorta con un appello del 1° marzo 2004 contro la sentenza del Pretore,
chiedendo in riforma del giudizio impugnato l'integrale accoglimento della sua
petizione. La convenuta ha proposto con le osservazioni del 19 aprile 2004 di
respingere l'appello.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Pretore ha respinto la tesi dell'attrice, la quale sosteneva di
aver dovuto disdire il contratto di lavoro con effetto immediato nel dicembre
2001 per motivi gravi imputabili alla datrice di lavoro e chiedeva il
risarcimento del danno, consistente nello stipendio per il periodo fino al
prossimo termine contrattuale, 31 dicembre 2002, oltre a un'indennità di sei
mesi sulla base dell'art. 337c cpv. 3 CO in considerazione della colpa della
datrice di lavoro e al versamento di trattenute indebitamente eseguite sul suo
stipendio dal marzo 2001. Il primo giudice ha negato l'esistenza di cause gravi
giustificanti la rescissione immediata del contratto di lavoro da parte della
dipendente, poiché la circolare del marzo 2001 (doc. C) della datrice di lavoro
alle dipendenti del negozio conteneva un'opinione espressa in modo corretto,
senza ledere la personalità della gerente e non risultava dall'istruttoria che
la convenuta avesse messo in atto una persecuzione psicologica della gerente,
anche se vi erano stati contrasti con il di lei fratello, membro del consiglio
di amministrazione della convenuta. Il Pretore ha constatato che l'attrice
aveva disdetto il contratto il 28 dicembre 2001, quando ancora si trovava in
malattia e non era in grado di offrire la propria prestazione alla datrice di
lavoro, così che quest'ultima non poteva essere ritenuta in mora nell'accettare
la ripresa dell'attività della gerente. Anche la riduzione dello stipendio
operata dal marzo 2001, secondo il Pretore, non era un motivo di risoluzione
immediata del contratto, da un lato perché concordata tra le parti e poi perché
l'attrice non aveva nemmeno messo in mora la datrice di lavoro. La disdetta
immediata del contratto di lavoro notificata dall'attrice, prosegue il primo
giudice, non era di conseguenza giustificata da gravi motivi, con la
conseguenza che essa non può vantare alcun credito verso la convenuta. Sugli
arretrati di stipendio rivendicati dall'attrice, il Pretore ha constatato che
da marzo a dicembre 2001 la convenuta ha versato fr. 3'496.50 invece di fr.
3'775.- (totale fr. 2'780.50 di riduzione) e ha ritenuto che la dipendente
avesse diritto al salario pieno per soli tre mesi, ma che la decurtazione
dell'8% dello stipendio le era più favorevole della soluzione legale e ha
respinto la petizione anche su questo punto, accogliendola solo per la
trattenuta di fr. 600.- operata dalla convenuta sullo stipendio di dicembre
2001 per la sostituzione dei cilindri del negozio.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di aver abusato del proprio potere di apprezzamento per
aver omesso di analizzare tutte le circostanze di fatto che hanno contribuito a
rendere insostenibile la continuazione del rapporto di lavoro per il clima
insostenibile e ostile derivante dal continuo trattamento aggressivo nei suoi
confronti del fratello, organo della convenuta, che è stato la causa della
reazione ansiosa-depressiva diagnosticata dalla dott.ssa __________. Essa
sostiene che la sua disdetta immediata del contratto di lavoro era giustificata
da motivi gravi, come il pesante clima psicologico, le ingiustificate critiche
rivolte nel marzo 2001 alla gerente, lesive della sua personalità, la riduzione
unilaterale senza preavviso dello stipendio dal mese di marzo 2001, la
freddezza e il disprezzo insiti nella laconica lettera di licenziamento del 3
settembre 2001 e il rifiuto ingiustificato della convenuta di accettare la sua
prestazione lavorativa e di insistere nel mantenere il licenziamento da lei
notificato in tempo inopportuno, durante la malattia dell'attrice. Tutte queste
circostanze, valutate singolarmente e nel loro insieme, ribadisce l'appellante,
hanno minato il rapporto di fiducia tra le parti, così che essa si è trovata
nell'impossibilità di continuare il contratto.
-
L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta secondo libero
apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria
gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di
diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). Il licenziamento
immediato per cause gravi è una misura eccezionale, che deve essere ammessa in
modo restrittivo (DTF 130 III 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a e
rif. cit.).
Il mobbing
è una persecuzione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro
attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei superiori per
eliminare una persona che è o è divenuta scomoda, distruggendola
psicologicamente e socialmente, in modo da provocarne il licenziamento o da
indurla alle dimissioni. Il mobbing si definisce come una concatenazione
di parole, dicerie o atti ostili, ripetuti di frequente su un lungo periodo,
con le quali una o più persone tentano di isolare, emarginare e finanche
escludere una persona al suo posto di lavoro (Wyler,
Droit du travail, Berne 2002, pag. 237; Waeber,
Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions?, in:
AJP/PJA 1998 pag. 792; Leymann, Mobbing, la persécution au
travail, Paris 1996 pag. 26 ss.). Non vi è tuttavia persecuzione psicologica
per il solo fatto che esiste un conflitto nelle relazioni professionali (Hirigoyen, Harcèlement et conflits du travail, in:
Harcèlement au travail, pag. 9 ss., in particolare pag. 18 ss.) o un cattivo
clima di lavoro (Geiser, Rechtsfragen der sexuellen Belästigung
und des Mobbings, in: RJB 2001 pag. 429 ss., in particolare pag. 431), né per
la circostanza che un dipendente sarebbe invitato a conformarsi agli obblighi
derivanti dal contratto di lavoro, anche in modo insistente e minaccioso, o
ancora per il fatto che un superiore gerarchico non avrebbe soddisfatto
completamente e sempre ai doveri che gli incombono nei confronti dei
collaboratori e delle collaboratrici (sentenza del Tribunale federale del 13
luglio 2004 2P.39/2004 consid. 4). Il datore di lavoro che non impedisce il mobbing
viola il proprio dovere di vigilanza, che gli impone di proteggere la
personalità e la salute del dipendente (art. 328 CO; Aubert, in: Commentaire romand, CO, Basel 2003, n. 4 ad
art. 328 CO).
Il
mancato pagamento del salario può rappresentare un giusto motivo per la
risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore, dopo che
quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Rehbinder/Portmann,
Basler Kommentar, 3a ed., OR I n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire
romand, n. 9 ad art. 337 CO; JAR 1999 pag. 228 in un caso giudicato da questa
Camera).
- Nella
fattispecie, l'istruttoria non ha consentito di accertare la persecuzione
psicologica lamentata dall'attrice ad opera del di lei fratello, membro del
consiglio di amministrazione della convenuta. Alcune colleghe di lavoro dell'attrice
hanno riferito che tra l'attrice e il fratello non vi erano buoni rapporti e
che quest'ultimo rimprovera continuamente la gerente e la trattava male anche
davanti a terzi (deposizione testimoniale del 16 giugno 2003 di __________ e di
__________ __________). La cognata dell'attrice, pure commessa del negozio e
collega di lavoro, ha invece negato che i dirigenti della cooperativa
trattassero male la gerente (deposizione 16 giugno 2003 di __________), ciò che
è stato confermato anche da un'altra collega di lavoro, non parente delle
parti, che non ha mai constatato trattamenti negativi della gerente da parte
dei dirigenti della cooperativa (deposizione 24 ottobre 2003 di __________), e
da una volontaria di vendita del negozio e membro del consiglio di
amministrazione fino al febbraio 1998 (deposizione 24 ottobre 2003 di __________).
D'altra parte entrambe le testi __________ concordano nel riferire che il
fratello dell'attrice "non aveva un comportamento gentile" neppure
con le altre collaboratrici (deposizione __________) e che anche con loro
"quando si discuteva, diventava subito nervoso e dava in
escandescenza" (deposizione __________). Simile comportamento, per di più
non riservato alla sola gerente, non raggiunge manifestamente gli estremi di
una persecuzione psicologica ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 3).
L'appellante
poggia la sua argomentazione anche sul certificato medico rilasciato il 10
settembre 2001 dalla dottoressa __________ (doc. E, incarto III richiamato),
secondo la quale la paziente soffriva di una reazione ansioso-depressiva da
disadattamento, conflittualità con il fratello e sul luogo di lavoro ed era
quindi inabile al lavoro nella misura del 100%. Sentita come testimone, la
dottoressa __________ ha spiegato di aver posto la diagnosi sulla base di
quanto riferito dalla paziente, di cui ignorava l'assenza dal posto di lavoro
sin dal luglio 2000 (deposizione __________ del 19 settembre 2003). In simili
circostanze non è dimostrata l'esistenza di una relazione di causalità tra gli
asseriti conflitti sul lavoro e la reazione ansiosa-depressiva, manifestatasi
diversi mesi dopo il parto, avvenuto il 20 marzo 2001, dopo più di un anno di
assenza dal posto di lavoro.
-
Né
si può ravvisare un comportamento lesivo della personalità della dipendente
nella circolare inviata nel marzo 2001 dal consiglio di amministrazione della
convenuta a tutte le dipendenti del negozio (doc. C). In tale scritto la
convenuta esponeva testualmente: "L'equipe della __________ ha lavorato
bene, malgrado l'assenza negli ultimi mesi della gerente. Al riguardo siamo
abbastanza delusi del disinteresse da lei dimostrato dimenticando le sue
responsabilità". Contrariamente a quanto sembra sostenere
l'appellante, tale lettera è stata inviata solo alle collaboratrici della
convenuta, colleghe di lavoro della gerente sulle quali era ricaduto il maggior
lavoro insorto dopo la lunga assenza di costei, in malattia dal luglio 2000. Il
consiglio di amministrazione della convenuta manifestava la propria delusione per
il disinteresse della gerente, che a norma di contratto doveva occuparsi, oltre
che della vendita, anche dei rapporti con i fornitori e di tutte le incombenze
insite nella gestione del negozio (cfr. doc. A e C). L'appellante afferma al
proposito di aver sempre inviato alla datrice di lavoro i certificati medici
attestanti la sua incapacità lavorativa, ma non contesta di essersi
disinteressata dell'andamento del negozio durante la sua assenza per malattia,
come riferito dalla teste __________. Il consiglio di amministrazione della
convenuta ha espresso nella circolare doc. C il proprio disappunto per
circostanze oggettive, come la lunga assenza e il disinteresse della gerente
per l'andamento del negozio, senza travalicare in critiche con apprezzamenti
lesivi della reputazione della gerente. L'appellante ritiene che il
comportamento della convenuta sia stato privo di "delicatezza, correttezza
e cortesia", ma ciò non le giova, poiché la mancanza di tatto e di
cortesia non configura una lesione della personalità ai sensi dell'art. 328 CO.
-
L'appellante
sostiene che la riduzione unilaterale e senza preavviso del suo stipendio dal
marzo 2001 al dicembre 2001 costituisce una violazione contrattuale della
datrice di lavoro tale da rompere il rapporto di fiducia e giustificare il
licenziamento immediato per cause gravi. Essa afferma di non aver mai
concordato la riduzione dello stipendio, come invece riferito dalla testimone __________,
per altro interessata alla lite siccome moglie del vicepresidente della cooperativa
convenuta, e di aver dunque diritto a percepire l'intero stipendio lordo di fr.
3'775.- per tutto il 2001, poiché nel periodo previsto dall'art. 324a cpv. 1 CO
essa non ha perso il diritto alla differenza tra le indennità di parto versate
dall'assicurazione collettiva malattia (80%) e lo stipendio integrale. Se non
che, la dipendente non ha mai chiesto alla datrice di lavoro di versarle lo
stipendio integrale prima dell'avvio della causa, né tantomeno l'ha messa in
mora, così che non aveva motivo per notificare alla convenuta lo scioglimento
immediato del contratto di lavoro (doc. H) adducendo a pretesto la violazione
dell'obbligo di versare il salario.
-
Un
ulteriore grave motivo di licenziamento immediato, afferma l'attrice, risiede
nelle modalità del licenziamento notificatole dalla datrice di lavoro il 3
settembre 2001, con una riga e mezza dopo oltre 6 anni di lavoro svolto
egregiamente, a dimostrazione della freddezza e dell'asetticità della
comunicazione e del sentimento di disprezzo che la convenuta aveva nei suoi
confronti. Il licenziamento in questione, per altro notificato in un periodo di
protezione (malattia), consiste invero in una riga e mezza (doc. G) e la
convenuta, per quanto risulta dagli atti, non ha ritenuto utili spiegazioni né
colloqui dopo la circolare doc. C, nonostante i rapporti contrattuali durati
diversi anni. Il diritto del lavoro non impone tuttavia un obbligo di sentire
personalmente il dipendente prima di licenziarlo e l'eventuale violazione di
norme di buon comportamento non corrisponde a un abuso sanzionabile (sentenza
del Tribunale federale del 5 agosto 2004 4C.174/2004 pubblicata in SJZ 100/2004
n. 21 pag. 522). La circostanza che la lettera di licenziamento sia stata
redatta in modo asettico e stringato non costituisce pertanto una violazione
degli obblighi contrattuali della datrice di lavoro.
L'appellante
ravvisa una causa grave anche nel rifiuto della convenuta di ammettere la
nullità del licenziamento 2 settembre 2001, notificato quando essa era in
malattia, anche dopo le lettere inviate dal suo legale (doc. H, L). La
convenuta ha invero persistito nel ritenere valido il licenziamento del 3
settembre 2001 (doc. M, N, O) anche dopo aver consultato un proprio legale, ma
tale comportamento non è sufficiente per giustificare un licenziamento
immediato da parte della dipendente. Né l'appellante può prevalersi del rifiuto
della convenuta di accettare le sue prestazioni in violazione dell'art. 324 CO,
in mancanza di una messa in mora concreta. La lavoratrice, infatti, ha offerto
alla convenuta di riprendere il lavoro dal 2 gennaio 2002 con uno scritto del
17 dicembre 2001 (doc. H), quando ancora si trovava in malattia e non era in
grado di lavorare. Essa non ha atteso di presentarsi al lavoro il 2 gennaio
2002, mettendo la convenuta in mora di accettare le sue prestazioni, ma ha
scelto di dare essa medesima il licenziamento immediato (doc. H) prima ancora
del 31 dicembre 2001. In siffatte circostanze nel dicembre 2001 non vi era
oggettivamente una violazione degli obblighi contrattuali da parte della
convenuta e la lavoratrice non aveva quindi motivo per disdire immediatamente
il contratto.
-
Discende
da quanto sopra esposto che le circostanze della fattispecie, sia esaminate
singolarmente sia nel loro insieme, non costituivano un grave motivo di
licenziamento immediato nel dicembre 2001, ritenuto comunque che tutti i
motivi, presunti gravi, atti a giustificare la disdetta immediata, si sono
verificati molti mesi prima della decisione dell'attrice di porre fine al rapporto
di lavoro (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar,
ad art. 337 CO n. 35) . Il Pretore non ha dunque ecceduto o abusato del suo
potere di apprezzamento nel respingere le pretese pecuniarie dell'attrice per
il risarcimento del danno consistente nello stipendio annuo 2002 e per
l'indennità di licenziamento abusivo.
-
L'attrice
rivendica il versamento della differenza tra lo stipendio lordo mensile di fr.
3'775.- e quello effettivamente ricevuto dal marzo 2001, di fr. 3'496.50, per
un totale di fr. 2'785.-, poiché ha diritto di ricevere tre mesi di stipendio
integrale nel congedo di maternità ai sensi dell'art. 324a CO e deve dunque
ricevere dalla datrice di lavoro la differenza tra le indennità versate
dall'assicurazione malattia (doc. 5: 80%) e lo stipendio integrale. Dagli atti
risulta che nel 2001 l'attrice ha ricevuto fr. 3'775.- per due mesi e fr.
3'496.50 per 10 mesi (doc. I) e che essa è stata ininterrottamente assente per
malattia e parto tutto l'anno (doc. B, D, E, F). Essa lavorava per la convenuta
dal 1995 e con un'anzianità di 7 anni aveva diritto nel 2001 al pagamento
integrale dello stipendio per tre mesi secondo la scala ammessa dalla
giurisprudenza in caso di malattia, gravidanza o parto (Gabriel Aubert,
Commentaire romand, n. 38 ad art. 324a CO). In virtù del contratto di
assicurazione malattia collettiva concluso dalla convenuta per il proprio
personale (doc. 4) l'attrice ha beneficiato di prestazioni assicurative per
tutto il 2001. Non risulta, e nessuno lo sostiene in causa, che tra le parti
sia stato concluso un accordo in deroga al principio dell'art. 324a cpv. 2 CO.
Ne discende che la lavoratrice, beneficiaria diretta dell'indennità
assicurativa (II CCA 15 febbraio 1996 in re __________/L.
SA, 20 gennaio 2004 12.2003.102 consid. 8), conserva anche il diritto di
ottenere lo stipendio integrale durante tre mesi in caso di impossibilità al
lavoro per malattia o parto, e che pertanto durante il congedo per maternità la
datrice di lavoro deve versarle per tre mesi la differenza tra lo stipendio
integrale e l'indennità dell'80% versata dall'assicurazione malattia (II CCA 20 gennaio 2004 12.2003.102 consid. 8). Inoltre
l'attrice ha diritto di ricevere integralmente le indennità versate
dall'assicurazione malattia (100% dello stipendio) nei periodi di malattia
(doc. 5), incassate dalla datrice di lavoro. L'attrice ha quindi diritto di
ricevere l'importo di fr. 2'785.- che la convenuta ha dedotto a torto dal suo
stipendio dal marzo al dicembre 2001 (doc. I). L'appello può dunque essere
accolto in tale limitata misura.
-
Gli
oneri processuali del presente giudizio, trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di valore superiore a fr. 30'000.-, seguono la reciproca
soccombenza in entrambe le sedi (art. 148 cpv. 2 CPC). L'attrice vede accolte
le proprie pretese in misura molto limitata (fr. 2'785.- invece di fr.
75'110.-), ma tenendo conto del fatto che la convenuta ha sempre negato di
dovere alcunché all'attrice, si giustifica di porre a carico di quest'ultima i 19/20
dei costi e a carico della convenuta il residuo 1/20,
ripartendo nella medesima misura l'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia: I. L'appello
1° marzo 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
-
La
petizione è parzialmente accolta e la AO 1 verserà a AP 1 l'importo di fr.
2'785.- oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 2001.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2'600.- e le spese di fr. 570.-, da anticipare
dall'attrice, restano a suo carico nella misura di 19/20
e a carico della convenuta nella misura di 1/20. AP 1 rifonderà
alla AO 1 l'importo di fr. 4'500.- per ripetibili ridotte.
II. I
costi del giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
1'300.-
sono
posti a carico dell'appellante nella misura di 19/20 e a
carico della convenuta nella misura di 1/20. AP 1 rifonderà
inoltre alla AO 1 fr. 2'500.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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